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Ordinanza — n. 705/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses VAT reverse charge appeal due to lack of specific evidence regarding property construction dates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 705/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission's decision to apply the VAT reverse charge regime. The taxpayer argued the property was built less than four years ago, exempting it from reverse charge, but failed to provide concrete evidence of the construction date or specific renovation type. The court ruled the appeal lacked specificity and found the tax authority's decision sufficiently motivated and procedurally correct based on the explicit contract terms.

Regesto Legislator

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Art. 17, sesto comma, lett. a-bis) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; The application of the VAT reverse charge regime for intra-quadriennial transfers of instrumental real estate requires specific proof of the construction date and nature of interventions, which is absent when the taxpayer merely references a general permit without detailing the specific works.

Parole chiave

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VAT reverse charge intra-quadriennial transfer instrumental real estate lack of specificity tax appeal dismissal construction date proof procedural requirements tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 17, sesto comma, lett. a-bis) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
c) la cessione immobiliare era operazione rientrante nel campo di applicazione dell’IVA e l’imposta doveva essere assolta con il regime del reverse charge, obbligatorio laddove «la cessione è in Iva per opzione», così come previsto dall’art. 17, sesto comma, lett. a-bis) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
DM 25.2.2007
art. 10 DPR 633/72
L’art. 10, primo comma, n.
art. 17 DPR 633/72
10 DPR 633/72; art. 17 DPR 633/72), ad emanare l’atto;
art. 31, primo comma, lett. b), c) e d), della l. 5 agosto 1978 n. 457
art. 112 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata in ordine ai rilievi di violazione del principio del contraddittorio e di difetto di motivazione dell’atto impugnato.
art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art.
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.
art. 112 cod. proc. civ
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7963/2016 R.G. proposto da Immobiliare La Valdotaine s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’avv. Claudio Lucisano, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Natale Mangano e all’avv. M. Sonia Vulcano, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta n. 27/02/15, depositata il 5 ottobre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -IVA - Reverse charge- Ambito applicativo. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 27/02/15 del 05/10/2015 la Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta (di seguito CTR), accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e rigettava l’appello incidentale proposto da Immobiliare La Valdotaine s.r.l. (di seguito Immobiliare) avverso la sentenza n. 44/02/14 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Aosta (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2010. 1.1.

Come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso per non avere Immobiliare, con riferimento all’acquisto di un complesso immobiliare sito nel Comune di Pontey, assolto l’IVA con il meccanismo del reverse charge. 1.2. La CTR motivava l’accoglimento dell’appello di AE e il rigetto dell’appello incidentale di Immobiliare evidenziando che:

a) il contraddittorio era stato garantito alla società contribuente, tanto che erano stati redatti quattro processi verbali di constatazione, e, comunque, era previsto solo in casi specifici, «tra i quali non rientra il fatto di cui si discute»; b) «l’atto impositivo risulta, altresì, sufficientemente motivato avendo consentito alla società contribuente di conoscere l’iter logico argomentativo che ha indotto l’ufficio, in presenza di specifici presupposti di fatto (atto di compravendita, fattura relativa al pagamento del prezzo, erronea applicazione del regime fiscale) e secondo precise norme giuridiche (DM 25.2.2007; art. 10 DPR 633/72; art. 17 DPR 633/72), ad emanare l’atto;

c) la cessione immobiliare era operazione rientrante nel campo di applicazione dell’IVA e l’imposta doveva essere assolta con il regime del reverse charge, obbligatorio laddove «la cessione è in Iva per opzione», così come previsto dall’art. 17, sesto comma, lett. a-bis) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Avverso la sentenza della CTR Immobiliare proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. AE resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Immobiliare deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 17, quinto comma, lett. a - bis ), e 10, primo comma, n. 8-ter), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile il regime del reverse charge sulla base di una disposizione entrata in vigore successivamente alla stipula dell’atto di compravendita; in realtà, detto regime non potrebbe trovare applicazione, in quanto la cessione riguarderebbe un bene strumentale entro i quattro anni dalla costruzione. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. L’art. 10, primo comma, n. 8 ter), del d.P.R. n. 633 del 1972, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, afferma che sono esenti da imposta «le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:

a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento; c) (…);

d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione». 1.2.1. Ciò significa che, per quanto interessa in questa sede, nel caso di cessione di fabbricato strumentale, sono sempre imponibili IVA sia le cessioni che avvengono entro quattro anni dalla data di ultimazione del fabbricato da parte dell’impresa costruttrice sia le cessioni per le quali il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione nell’atto di compravendita. 1.2.2. L’art. 17, sesto comma, lett. a-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, inoltre, sempre nella versione applicabile ratione temporis, a far data dal 20/02/2010, afferma che l’IVA è assolta con il regime dell’inversione contabile di cui al quinto comma della stessa disposizione, con riferimento alle «cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10». 1.2.3.

Dunque, per quanto interessa in questa sede, nel caso di operazioni soggette ad IVA il regime del reverse charge è applicabile nel caso di cessioni per le quali il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione nell’atto di compravendita, ma non anche nel caso in cui sia stata effettuata una cessione di fabbricato strumentale entro quattro anni dalla costruzione. 1.3. Nel caso di specie, non è contestato tra le parti che l’operazione debba essere assoggettata a IVA e, pertanto, che l’operazione non sia esente. La controversia verte sull’applicazione del regime dell’inversione contabile: negata dalla ricorrente in ragione del fatto che, trattandosi di cessione infraquadriennale di immobili strumentali, tale regime non troverebbe applicazione; ritenuta da AE in ragione della mancata prova di tale circostanza e, comunque, dall’espresso riferimento contrattuale alla imponibilità IVA. 1.4.

Ciò premesso, il motivo proposto difetta del tutto di specificità in quanto la società contribuente non fornisce alcun concreto elemento dal quale desumere l’infraquadriennalità della cessione: non indica, infatti, la data di costruzione dell’immobile ma si riferisce solo, in termini peraltro poco chiari, ad una concessione in sanatoria, senza specificare quale tipologia di intervento sarebbe stata eseguita e se questo sia riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 31, primo comma, lett. b), c) e d), della l. 5 agosto 1978 n. 457 (restauro, ristrutturazione edilizia e/o urbanistica). 1.5.

Diversamente, l’applicabilità del regime del reverse charge deriva, come evidenziato dalla CTR, dal semplice fatto che nel contratto di compravendita si è espressamente optato per l’applicazione dell’IVA.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata in ordine ai rilievi di violazione del principio del contraddittorio e di difetto di motivazione dell’atto impugnato. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. La CTR non solo ha preso in considerazione i rilievi nella parte in fatto della sentenza, ma li ha anche confutati in diritto, seppur sinteticamente, come più sopra riportato tra i fatti di causa, pf. 1.2., suba) e b). 2.3. Non è, dunque, ravvisabile alcuna omessa pronuncia né sul difetto di contraddittorio endoprocedimentale, né sul difetto di motivazione dell’atto impugnato.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. 3.1. La ricorrente va, conseguentemente, condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 240.000,00. 3.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da par