Cassation appeal dismissed for late filing by tax agency after missing statutory 30-day constitution deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible due to its late filing, which violated the strict 30-day deadline for initiating proceedings. Although the agency argued the initial notification was null and void, the Court found the subsequent re-notification occurred after the statutory period had expired. Consequently, the appeal was dismissed, and the agency was ordered to pay the costs of the proceedings to the taxpayer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the taxpayer fails to constitute themselves in court within the thirty-day period following the notification of the judgment, even if the initial notification is deemed null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 735/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Sgarra Giorgio, elettivamente domiciliato in Roma, via Vallisneri n. 11, presso lo studio dell’avv. Chiara Pacifici, rappresentato e difeso dall’avv. Elido Guerrini, giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – e contro Sgarra Giorgio, quale ex amministratore ed ex liquidatore delle estinte New Project Team s.r.l. in liquidazione, Mask System s.r.l. in liquidazionee New Flat System s.r.l. in liquidazione;
–intimato – Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Tardiva costituzione del ricorrente - Ricorso improcedibile. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2007/30/14, depositata il 20 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 2007/30/14 del 20/10/2014 la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR), respingeva l’appello proposto dalla Agenzia dell’entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 202/02/10 della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da Giorgio Sgarra, in proprio e nella qualità di ex amministratore unico e di ex liquidatore delle estinte New Project Team s.r.l. in liquidazione, Mask System s.r.l. in liquidazione e New Flat System s.r.l. in liquidazione nei confronti di tre distinti avvisi di accertamento concernenti IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2001. 1.1.
Come si evince anche dalla sentenza della CTR, con gli avvisi di accertamento veniva contestato alle menzionate società l’esecuzione di una serie di operazioni fittizie aventi ad oggetto la cessione in successione del medesimo softwaregestionale. 1.2. La CTR motivava il rigetto dell’appello dell’Ufficio evidenziando che gli avvisi di accertamento notificati alle società contribuenti erano nulli in quanto dette società erano state già cancellate dal registro delle imprese alla data della notificazione, come evidenziato dalle stesse contribuenti in sede di appello (ma con eccezione rilevabile d’ufficio).
2. Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, e depositava memoria esplicativa.
3. Giorgio Sgarra resisteva con controricorso e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso per cassazione è stato notificato presso il domicilio eletto in appello dalle controparti in data 20/11/2015 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e, quindi, nuovamente a mezzo posta, sia al domicilio eletto che presso la residenza anagrafica e il domicilio personale di Giorgio Sgarra, in data 23/12/2015. 1.1. Posto che la sentenza impugnata è stata depositata in data 20/10/2014, la prima notificazione del ricorso è sicuramente tempestiva, trattandosi di giudizio iniziato antecedentemente al 04/07/2009 e scadendo il termine lungo il sabato 05/12/2014 e, quindi, il lunedì 07/12/2014 in ragione del differimento di detto termine. 1.2.
Tuttavia, AE non si è costituita in giudizio nel termine di legge, scadente il 10/12/2015, ha notificato nuovamente il ricorso in data 23/12/2015, ricevuto dai controricorrenti in data 08/01/2016, e si è costituita in giudizio il 12/01/2016. 1.3. Tenuto conto della superiore cronologia il ricorso è improcedibile in ragione della tardiva costituzione del ricorrente (Cass. n. 18091 del 12/09/2005; Cass. n. 11368 del 11/10/1999), da computarsi con riferimento alla data della prima notifica ove la stessa non sia nulla (Cass. n. 37579 del 30/11/2021;
Cass. n. 23264 del 05/10/2017; Cass. n. 9967 del 16/04/2008), nullità che non ricorre nel caso di specie. 1.4. In ogni caso, anche laddove si dovesse ritenere la nullità della prima notifica, il ricorso sarebbe comunque inammissibile in quanto la ripresa del procedimento notificatorio da parte della difesa erariale è avvenuta solo in data 23/12/2015, tardivamente rispetto al termine di trenta giorni indicato da Cass. S.U. n. 14594 del 15/07/2016.
2. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore di Giorgio Sgarra, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 9.600.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Giorgio Sgarra, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 30.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad