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Ordinanza — n. 659/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as subject matter is extinguished by administrative withdrawal of tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 659/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute extinguished and ordered the parties to offset their litigation costs. H3G s.p.a. appealed a partial ruling by the Regional Tax Commission regarding an IRAP and VAT assessment, while the Revenue Agency argued the tax claim had been withdrawn. The court ruled that because the Agency had annulled the specific tax recovery, there was no longer any matter to contest, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.; Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.: When the administrative authority withdraws or annuls the tax assessment that is the subject of the litigation, the subject matter of the dispute is extinguished, and the appeal must be dismissed.

Parole chiave

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cessazione materia contendere annullamento avviso accertamento estinzione materia contendere compensazione spese giudizio ricorso per cassazione IRAP e IVA sottrazione dell'iva lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
AE resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod.
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
AE resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24185/2013 R.G. proposto da H3G s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria n. 259, presso lo studio Bonelli Erede Pappalardo, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Manzitti, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 44/45/13, depositata l’11 marzo 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Cessazione materia contendere. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 44/45/13 dell’11/03/2016 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR), accoglieva parzialmente l’appello di H3G s.p.a. e rigettava quello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 349/21/11 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005. 1.1.

Come si evince anche dalla sentenza della CTR e per quanto ancora interessa in questa sede, l’avviso di accertamento era stato emesso, tra l’altro, per indebita detrazione dell’IVA indicata in alcune note di credito concernenti il traffico telefonico erogato nei confronti di clienti morosi con i quali il contratto era stato risolto;

2. Avverso la sentenza della CTR H3G proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. AE resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che, come affermato da AE con la memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ., notificata alla società contribuente, e la documentazione alla stessa allegata, l’Agenzia ha annullato la ripresa oggetto del presente giudizio, sicché è cessata la materia del contendere.

2. Le peculiari questioni di diritto affrontate nella presente controversia giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudi