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Ordinanza Interlocutoria — n. 597/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court suspends tax appeal to allow taxpayer to request simplified judgment definition under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 597/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation suspended the ongoing tax appeal between the Revenue Agency and Candida S.R.L. regarding 2007 income tax. The taxpayer requested a suspension to file for a simplified judgment definition under a new law, which the court granted. Consequently, the proceedings were remitted to a new docket to allow the taxpayer to pursue this alternative resolution path.

Regesto Legislator

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Art. 5 della l. 31/08/2022, n. 130; Art. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.: The court may suspend proceedings upon the taxpayer's request to file for a simplified judgment definition, provided the request is timely and the legal requirements are met.

Parole chiave

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tax appeal suspension simplified judgment definition Revenue Agency procedural remittal taxpayer request aumento del reddito reddito determinante reddito eccedente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 della l. 31/08/2022, n. 130
Con istanza depositata in cancelleria in data11 novembre 2022, il contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 5 della l.
Art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19131/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente – contro CANDIDA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura speciale inatti, dall’Avv. Roberto Esposito ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo,sito in Roma, via Sicilia n. 66; -controricorrente– Società di comodo avverso la sentenza n. 1 3 /2/2014 della Commissione Tributaria regionale della Basilicata, depositata in data 16 gennaio 2014 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal relatore consigliere Federico Lume.

Rilevato che 1. L’Agenzia delle entrate recuperava nei confronti di Candida s.r.l. per l’anno 2007un maggior reddito di euro 20.237 ,00 , corrispondente al reddito minimo calcolato ai sensi dell’art. 30 l. n. 724 del 1994. La Commissione tributaria provinciale di Matera rigettava il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale della Basilicata accoglieva l’appello della contribuente. In particolare, la CTR, ricostruita la ratio della disciplina delle società di comodo evidenziavache nel caso di specie la società avesse esposto l’effettiva e reale situazione di funzionamento e che i ricavi non si foss er o realizzati non per mancanza di operatività ma per problematiche di ordine burocratico connesse all’attività di sfruttamento della cava e poi di realizzazione di masserie rurali , deduzioni provate da documentazione.

Contro tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate con tre motivi. Resiste con controricorso la società. La causa è stata fissata per la camera di consiglio del 23novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 . Considerato che:1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 57, 58 d.lgs. n. 546 del 1992,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ.

Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l. n. 724 del 1994 e successive modificazioni (art. 1 della l. n. 296 del 2006),in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. Con il terzo motivo l’Agenzia deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ.

2. Con istanza depositata in cancelleria in data11 novembre 2022, il contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 5 della l. 31 /08/ 2022, n. 130, al fine di poter procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio; occorre dunque provvedere in conformità a tale istanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, della l. n. 130 del 2022, e rinvia la causa a