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Ordinanza — n. 560/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer paying tax under new 2018 settlement law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 560/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily paid the owed amount under a specific 2018 settlement law. The Revenue Agency had previously lost at the regional level, arguing international transactions exempted the VAT, but the taxpayer later fulfilled the obligation. Consequently, the court terminated the proceedings as the subject matter of the dispute no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; When a taxpayer voluntarily pays the tax debt under a specific settlement law, the court must declare the tax proceeding extinguished for the cessation of the subject matter.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment voluntary tax payment settlement law 2018 cessation of subject matter VAT international transactions Revenue Agency appeal tax debt satisfaction sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
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Testo completo

onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8598/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – Contro SERRA GLAUCO MARCO(C.F. SRRGCM40T21L682U), rappresentato e difeso dall’Avv. PAOLO PUCCIONI (C.F. PCCPLA63A14E715P) e dall’Avv. FRANCESCO SENALDI (C.F. SNLFNC64B08L682D), elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via A.

Vessella, 30 –controricorrente – Oggetto: tributi – definizione agevolata N.8598/15 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4831/36/14 depositata in data 22 settembre 2014 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 9 novembre 2022. RILEVATO CHE Il contribuente SERRA GLAUCO MAURO, esercente l’attività di agente di commercio per conto del preponente Titanedi S.A. (società del gruppo Karnak),ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2007, con il quale – stante l’accertata esterovestizione della preponente –veniva accertata IVA non versata, essendo le fatture originariamente emesse senza applicazione dell’IVA, oltre sanzioni; che la CTP di Varese ha accolto il ricorso; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 22 settembre 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che le prestazioni rese attenessero a scambi internazionali; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso parte contribuente.

CONSIDERATO CHE L’Ufficio ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, allegando attestazione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese, in cui si dà atto che il ricorrente si è avvalso della disposizione agevolativa di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136 e che parte contribuente ha effettuato il versamento dell’importo dovuto in unica rata; che il controricorrente ha depositato memoria con la quale dà atto delle medesime circostanzein fatto;

N.8598/15 R.G. Est. F. D’Aquino che va, pertanto, dichiarata l’estinzione per intervenuta cessazione della materia del contendere e che le spese restano a carico delle parti che le hanno rispettivamente anticipate; P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia delcon