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Ordinanza — n. 551/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, overturning regional commission ruling on fictitious operations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 551/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to annul tax assessments. The Regional Commission had accepted the taxpayer's evidence of commercial relationships with an individual, dismissing the agency's claims of fictitious operations. The Court reversed this, ruling that the Regional Commission erred by relying solely on the taxpayer's documents while ignoring the tax authority's evidence of cash withdrawals and lack of supporting documentation.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 10, comma 1, lett. a) D.P.R. 602/1973; The Regional Tax Commission must evaluate all evidence presented by both parties, and its decision is invalid if it relies exclusively on documents produced by the taxpayer while disregarding the tax authority's evidence of fictitious operations.

Parole chiave

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fictitious operations tax assessment annulment Regional Tax Commission commercial relationships cash withdrawals evidence fatture impagate omissione della contabilità comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
in liquidazione resiste con controricorso.CONSIDERATO CHE - Preliminarmente va esaminata l’eccezione, proposta dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso, per mancata esposizione sommaria dei fatti di causa, in violazione dell’art. 366, comma 1, n.
Art. 10, comma 1, lett. a) D.P.R. 602/1973

Giurisprudenza citata

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Cass. 19.10.2018, n. 26453
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Testo completo

o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 20743/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Promo Communication s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa da ll’ avvocat o Mariapaola Marro , elettivamente domiciliat a in Roma, via Giosuè Borsi n. 4, presso lo studio dell’avvocato Christian Artale, giusta procura speciale a margine delcontroricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de lla Lombardian. 3493/28/ 20 1 6, depositata il 10.06.2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2022dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La Promo Comunication s.r.l. , esercente attività di concessioni pubblicitarie, proponeva distinti ricors i avverso altrettanti avvis i d i Oggetto: Tributi, Avvisidi accertamento,imposte dirette eIVA , operazioni oggettivamente inesistenti accertamento per IRES, IRAP e IVA, in relazione a gli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011, con i quali venivano ripresi a tassazione costi ritenuti indeducibili e recuperata l’IVA considerata illegittimamente detratta, con riferimento ad operazioni qualificate come oggettivamente inesistenti; - La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava i ricorsi riuniti; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tr ibutaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto d a ll a contribuente,annullando gli avvisi impugnati e rilevando che : - dalla documentazione prodotta dalla contribuente nel giudizio di appello era possibile desumere l’esistenza, negli anni in contestazione, dei rapporti commerciali tra la Promo Communication s.r.l. e tale Enea Zampicini, titolare dell’impresa individuale Milano Pubblicità, “il quale, ancorchè gravemente manchevole ai suoi doveri fiscali e civilistici, risulta avere ripetutamente agito come collaboratore, segnalatore, rappresentante commerciale, agente e promotore della conclusione di contratti pubblicitari della Promo Communication s.r.l.” , effettuando prestazioni di installazione, manutenzione e di noleggio di impianti pubblicitari, per cui era credibile che gli importi annotati nella contabilità della società contribuente costituissero pagamenti di reali controprestazioni, a nulla rilevando che ai pagamenti bancari facessero subito seguito prelevamenti in contanti di pari importo, potendo essere tale circostanza riconducibile alla finalità di sottrarre liquidità a possibili azioni esecutive; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi; - la Promo Communication s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso.CONSIDERATO CHE - Preliminarmente va esaminata l’eccezione, proposta dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso, per mancata esposizione sommaria dei fatti di causa, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; - l’eccezione è infondata , atteso che la sintetica esposizione dei fatti di causa, effettuata dalla ricorrente anche mediante la riproduzione del contenuto della sentenza impugnata, consente senz’altro di comprendere lo svolgimento della vicenda processuale, essendo il ricorso inammissibile solo quando detta esposizione manchi completamente; -ciò posto, con il primo motiv o , la ricorrente de nuncia la nullità della sentenza impugnata, per la violazione e falsa applicazione degli artt.132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ritenendo che la motivazione sia mancante o, comunque, apparente; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., 39 e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973, 19, 21 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’ar t. 360, comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ. , per avere la CTR erroneamente applicato le regole sul riparto dell’onere probatorio, limitandosi ad affermare in modo generico che la documentazione prodotta in appello dalla contribuente fosse idonea a dimostrare l’effettività delle operazioni contestate ed omettendo di considerare gli elementi dedotti dall'Ufficio nell'atto impositivo impugnato in ordine alla posizione delle imprese individuali che avevano emesso le fatture contestate; - con il terzo mo tivo, lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame e/o motivazione circa un fatto decisivo e controverso, riproponendo, sotto altro profilo, la stessa censura indicata nel secondo motivo; - i predetti motivi - che, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente- sono fondat i ; - questa Corte ha più volte affermato che , con riferimento alla questione della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA nel caso di fatture per operazioni inesistenti, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizione della fattura, né la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (ex plurimis, Cass. 19.10.2018, 26453); - nella specie, la CTR ha erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta dalla contribuente si presentava “idonea a consentire una diversa valutazione della vicenda e a concludere per l’insussistenza dell’ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti.

L’esame della predetta documentazione è infatti convincente dell’esistenza, negli anni in contestazione, di rapporti commerciali della Promo Communication Srl con Enea Zampicini, titolare della Milano Pubblicità, il quale, ancorchè gravemente manchevole ai suoi doveri fiscali e civilistici, risulta avesse ripetutamente agito come collaboratore, segnalatore, rappresentante commerciale, agente e promotore della conclusione di contratti pubblicitari della Promo Communication Srl (docc. da 4 a 27; circostanze confermate dallo Scotece alla GdF, pp. 21-22 p.v.c.; tre rappresentanti di società clienti della Promo Communication Srl dichiarano di avere avuto rapporti con lui, ricollegandolo però non alla Milano Pubblicità, ma alla Promo Communication Srl, pp. 25 e 26 p.v.c.) e avesse effettuato prestazioni di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari e prestazioni dinoleggio di impianti pubblicitari (come può desumersi dall’incrocio delle fatture per le attività svolte dallo Zampicini con le fatture concernenti le prestazioni pubblicitarie effettuate dalla Promo Communication Srl ai propri clienti, docc. sub 40, 41e 42)”; -la sentenza impugnata ha, infatti, escluso la rilevanza dei molteplici elementi indiziari, posti dall’Ufficio a fondamento dell’inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture contestate ed elencati negli atti impositivi impugnati (qualila mancata esibizione di documentazione a supporto di dettefatture, l’anomalia dei versamenti annotati sui conti bancari e dei contestuali prelevamenti in contanti di pari importo, la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e l’ omesso versamento dei relativi tributi da parte delle imprese fornitrici che non avevano alcuna struttura aziendale, erano prive di personale dipendente, non avevano mai istituito le scritture contabili obbligatorie e non avevano esibito le fatture emesse nei confronti dei propri clienti), dando rilievo esclusivamente a non meglio specificati documenti prodotti dalla ricorrente nel giudizio di secondo grado, il cui contenuto non viene, tuttavia, riportato, al fine verificare l'effettivo collegamento con l’operazione descritta in fattura; - in conclusione, il ricorso va accolt o , con conseguente cassazione della sentenza e rinvio per nuovo esame alla C orte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia , in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia i