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Ordinanza — n. 490/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding evidence evaluation in standardized assessments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 490/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Ettore Monaci's appeal against a regional tax commission decision regarding 2003 tax liabilities. Monaci argued the second-instance court failed to examine his counter-evidence on vehicle mileage, while the tax authority contended the assessment was based on standard sector studies and the applicant's inactivity. The court ruled the lower court properly exercised its discretion in weighing evidence and that the appeal lacked specific grounds to challenge the factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 348 ter, c.p.c.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of evidence for that of the trial court, and appeals against confirmatory second-instance judgments are inadmissible unless specific grounds are raised.

Parole chiave

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tax assessment standardization evidence evaluation discretion inadmissible appeal grounds confirmatory second instance sector study application spese del veicolo a motore caso di rigore economico spese di missione, di trasporto e di alloggio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Il primo ed unico motivo deduce, i n relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 348 ter, c.p.c.
1.4 In ordine a ll'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Agenzia delle Entrate nel controricorso, in quanto la sentenza di secondo grado aveva confermato la sentenza di primo grado, va ribadito chela previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, quinto comma, cod.
Art. 54, comma 2, D.L. 22 giugno 2012, n. 83
la sentenza di appello «che conferma la decisione di primo grado»)non si applica, agli effetti dell'art. 54, comma 2, deldecreto legge 22 giugno 2012, n.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Legge n. 228 del 2012
1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà at to della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a

Giurisprudenza citata

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Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035
Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152
Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n.
Cass., 23 maggio 2014, n. 11511
Cass., 18 dicembre 2014, n. 26860
134, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'11 settembre (Cass., 18 dicembre 2014, n. 26860;
Cass., 11 maggio 2018, n. 11439
Cass., 11 maggio 2018, n. 11439), come è quello in esame che è stato introdotto con ricorso depositato in data 22 febbraio 2011 (cfr.
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Testo completo

gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8680/2015proposto da: Monaci Ettore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Giavazzi, giusta delega alle liti a margine del ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici èdomiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 943/64/14,depositata il 21 febbraio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022dal Consigliere Lunella Caradonna;RITENUTO CHE 1. Con sentenza del 21 febbraio 2014 , la Commissione t ributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello proposto da Monaci Ettore avverso la decisione di primo grado , con la quale era stato respinto il ricorso proposto nei confronti dell'avviso di accertamento relativo ad IRPEG, IRAP e IVA, per l'anno 2003, recante un debito complessivo di imposta di euro 107.260,00.

2. La Commissione tributaria regionale ha affermato che l'accertamento impugnato era sufficientemente motivato e che l'operato dell'Ufficio era conforme ai principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione in materia di accertamenti c.d. « standardizzati » , con l'applicazione degli studi di settore rispondente all'attività svolta dal contribuente, essendo stato il contraddittorio attivato, anche se il Monaci era rimasto inerte al regolare invito dell'Ufficio ; i giudici di secondo grado, inoltre, esaminato il quadro probatorio complessivo hanno evidenziato che le ulteriori doglianze dell'appellante non erano idonee ad aggredire l'operato dell'Ufficio impositore e che l'Ufficio non aveva affatto prestato acquiescenza sulla idoneità della documentazione allegata in prima istanza, poiché aveva ritenuto non esaustiva la stessa documentazione rispetto alla prova dei Km complessivamente percorsi e alla consistenza degli automezzi a disposizione; né la ridotta capacità lavorativa del Monaci, in presenza di una invalidità del 25%, influiva sull'applicazione dello studio di settore, attesa la presenza di un collaboratore dipendente a tempo pieno.

3. Mocaci Ettore ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unicomotivo.

4. L'Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. 5.Il ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE 1. Il primo ed unico motivo deduce, i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame della controprova offerta dal contribuente sui chilometri effettivamente percorsi dagli automezzi, idonea a vincere la presunzione indotta dallo studio di settore; la Commissione tributaria regionale non aveva scritto un rigo per smontare la ricostruzione dei chilometri offerta nel processo dal ricorrente e la coerente fatturazione. 1.1 Il motivo è inammissibile perchè sotto l'apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mir a , in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404;Cass., Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987). 1.2 In disparte il rilievo che il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035;

Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511), nel caso in esame, la censura si appalesa aspecifica, poiché non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato, che, lungi dal non considerare le argomentazioni difensive dell'appellante, le ha, invece, esaminate specificamente, affermando da un lato che la documentazione prodotta non era esaustiva rispetto alla prova dei chilometri complessivamente percorsi e alla consistenza degli automezzi a disposizione (si legge a pag. 1 della sentenza impugnata che l'Ufficio aveva ritenuto la documentazione non esaustiva rispetto alla prova dei chilometri complessivamente percorsi, perché le fatture di manutenzion e non si riferivano all'intero anno d'imposta accertato)e che l'invalidità del Monaci non rilevava perché il contribuente si avvaleva della collaborazione di un dipendente a tempo pieno. 1.3La sentenza impugnata ha, dunque, motivato secondo il prudente apprezzamento delle concrete circostanze acquisite al processo e nell'esercizio del potere giurisdizionale tipicamente attribuito al giudice del merito, che, come già detto, non è suscettibile di valutazione in sede di legittimità. 1.4 In ordine a ll'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Agenzia delle Entrate nel controricorso, in quanto la sentenza di secondo grado aveva confermato la sentenza di primo grado, va ribadito chela previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ. ( che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello «che conferma la decisione di primo grado»)non si applica, agli effetti dell'art. 54, comma 2, deldecreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'11 settembre (Cass., 18 dicembre 2014, n. 26860;

Cass., 11 maggio 2018, n. 11439), come è quello in esame che è stato introdotto con ricorso depositato in data 22 febbraio 2011 (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata). 2.In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrent e va condannat o alpagamento delle spese processuali, sostenute dall' Amministrazion e controricorrentee liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrent e al pagamento, in favore dell'Amministrazione contro ricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà at to della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a