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Ordinanza — n. 36615/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and corrects a company name typo in the judgment text.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36615/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal for revocation inadmissible due to grave procedural misconduct and abuse of process. While the appellant argued for the revocation, the court found the underlying case lacked merit and the new grounds were unrelated to the original judgment. Consequently, the court dismissed the appeal, ordered the appellant to pay costs and a fine, and corrected the company name typo in the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 3 c.p.c.; Art. 96, n. 3 c.p.c.: The Supreme Court may declare an appeal inadmissible if the grounds are manifestly unrelated to the judgment or constitute a grave abuse of process, and may simultaneously correct material errors in the text.

Parole chiave

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abuse of process inadmissible appeal material error correction procedural misconduct costs and fine ritiro della domanda di revisione ricorso straordinario per nullità ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 366, n. 3 c.p.c.
predette hanno depositato memorie; ritenuto che: è logicamente preliminarelo scrutinio del ricorso per revocazione; con la sentenza impugnata la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile, per inosservanza del requisito di cui all’art. 366, primo comma, num.
Art. 96, n. 3 c.p.c.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, ex art. 96, comma terzo, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
22812); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R.
art. 391-bis cod. proc. civ
indicata: schittulli.angelo@avvocatibari.legalmail.it); –ricorrente – contro Norbalabor S.r.l.e Campobasso Francesco; –intimati – Oggetto Correzioneerrore materiale e revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ.nonché sul ricorso per revocazione proposto da Norbalabor S.r.l.
art. 360 c.p
394/2015, i cui documenti risultano acquisiti al giudizio di primo grado e trasmessi al Collegio anche con il fascicoletto di Cassazione in relazione ai motivi individuati nel ricorso ex art. 360 c.p.c.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 05/07/2017, n. 16601
Cass. Sez. U. 05/07/2017, n. 16601); al riguardo non possono non considerarsi infatti di sicuro rilievo sia la violazione del detto requisito di forma contenuto di cui all’art.
Cass. 19/07/2019, n. 19606
Cass. 19/07/2019, n. 19606; 14/10/2016, n.
Cass. 14/10/2016, n. 20732
Cass. 21/07/2016, n. 15017
20732; Cass. 21/07/2016, n. 15017; Cass.22/02/2016, n.
Cass. 22/02/2016, n. 3376
Cass. 7/10/2013, n. 22812
3376; Cass. 7/10/2013, n. 22812); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA nel procedimenton. 1804/2023 R.G. iscritto d’ufficio per correzione di errore materiale su istanza proposta da Banca di Credito Cooperativo di Conversano Società Cooperativa, rappresentata dall'Avv. Angelo Schittulli (p.e.c. indicata: schittulli.angelo@avvocatibari.legalmail.it); –ricorrente – contro Norbalabor S.r.l.e Campobasso Francesco; –intimati – Oggetto Correzioneerrore materiale e revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ.nonché sul ricorso per revocazione proposto da Norbalabor S.r.l. rappresentata e difesa dall’avv.

Francesco D’Angelo; –ricorrente – contro Banca di Credito Cooperativo di Conversano Società Cooperativa, rappresentata dall'Avv. Angelo Schittulli (p.e.c. indicata: schittulli.angelo@avvocatibari.legalmail.it); –controricorrente – e nei confronti di Campobasso Francesco; –intimato – avverso la sente nza n. 152/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 4gennaio 202 3. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 nov embre 2023dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che con istanza in data 20 gennaio 2023 l’Avv.

Angelo Schittulli, difensore costituito della Banca di Credito Cooperativo di Conversano Società Cooperativa, controricorrente nel giudizio di cassazione iscritto al n. 20848/2020 R.G., ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale presente nel provvedimento che lo ha definito (sent. n. 152/2023, depositata il 4 gennaio 2023) costituito dalla indicazione della denominazione della società ivi ricorrente, nell’intestazione, nello svolgimento del processo e nella parte motiva, come «Normalabor S.r.l.» anziché, come corretto, «Norbalabor S.r.l.»;preso atto di detta istanza, il Presidente Titolare della Terza Sezione Civile, con decreto in data 23 gennaio 2023, ha disposto l’iscrizione a ruolo del procedimento per correzione materiale;

è stato successivamente proposto dalla Norbalabor S.r.l. , con ricorso notificato in data 4 luglio 2023 e depositato il successivo 23 luglio 2023, ricorso per revocazione della stessa sentenza; vi ha resistito la Banca di Credito Cooperativo di Conversano Società Cooperativa depositando controricorso; l’altro intimato è rimasto tale; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; sia la Banca che la S.r.l. predette hanno depositato memorie; ritenuto che: è logicamente preliminarelo scrutinio del ricorso per revocazione; con la sentenza impugnata la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile, per inosservanza del requisito di cui all’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso proposto dalla Norbalabor avverso la sentenza n. 4376 del 2019 del Tribunale di Bari, resa in materia di opposizione agli atti esecutivi; ha infatti rilevato che:

─ dalla lettura della sentenza del Tribunale è dato apprendere di un risalente contenzioso dinanzi allo stesso ufficio riguardante l’esecuzione individuale nei confronti della Norbalabor S.r.l. e delle vicende che hanno dato luogo all’espropriazione; ─ la conoscenza di tali vicende è del tutto indispensabile per la comprensione delle stesse doglianze; ─ l’esposizione di tali vicende è però aspecifica, sviluppata unitariamente, ma senza una precisa logica, con le deduzioni di diritto; essa dà per presupposte una serie di circostanze, quali il valore storico-artistico del compendio immobiliare venduto (sembrerebbe senza i macchinari per la vinificazione delle uve), che non si riescono a comprendere, anche in considerazione del continuo riferimento a un giudizio, o una serie di giudizi incardinati dinanzi alla giurisdizione amministrativa e segnatamente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari; la ricorrente chiede la revocazione di detta sentenza per errore di fatto sulla scorta dei seguenti argomenti:

─ la decisione è fondata sulla supposizione di assenza di riferimento ai precedenti giudicati che hanno sanzionato la nullità dell’intimazione di pagamento effettuata ai danni dell’attuale ricorrente, considerando come dalle inibitorie del 26 giugno 2009 la Corte di Appello aveva sospeso il titolo esecutivo a base della procedura esecutiva r.g.e. n. 450/2001, nell’ambito della quale è stato emesso in data 26 luglio 2016 il decreto condizionato di trasferimento; ─ le sentenze di Corte di Appello di Bari n. 417/2015 e n. 394/2015, passate in giudicato in data 27 marzo 2017, sono state acquisite al giudizio di primo grado con la memoria istruttoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e pertanto rilevabili dal Collegio anche per la riproposizione documentaria nell’ambito del depositato fascicoletto di Cassazione in relazione ai motivi di ricorso;

─ la decisione, per gli effetti, è stata fondata sul presupposto della assenza di alcun riferimento da parte ricorrente alla definizione dei giudizi che, nel dichiarare la nullità dei precetti e la sospensione dei titoli, impedivano la formulazione del decreto condizionato di trasferimento del 26 luglio 2016, la cui verità è incontestabilmente stabilita dalle sentenze definite di Corte di Appello di Bari n. 417/2015 e n. 394/2015, i cui documenti risultano acquisiti al giudizio di primo grado e trasmessi al Collegio anche con il fascicoletto di Cassazione in relazione ai motivi individuati nel ricorso ex art. 360 c.p.c. del 21 luglio 2020; il ricorso si espone ad un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità, per inosservanza dell'onere di sommaria esposizione del fatto, imposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. e da osservarsi anche per il ricorso per revocazione (Cass.

Sez. U. n. 13863 del 06/07/2015); anche in tale sede la ricorrente omette del tutto ogni riferimento alle vicende sostanziali ed al fatto processuale, rendendo del tutto incomprensibili le questioni dibattute nel giudizio presupposto e, correlativamente, impedendo per ciò stesso qualsiasi vaglio delle ragioni poste a fondamento della richiesta revocazione; in secondo luogo, è palese l’eccentricità delle ragioni di critic a rispetto alla motivazione della sentenza, legate ad un difetto di contenuto-forma del ricorso che la parte pretenderebbe di dimostrare insussistente in relazione però non ad una diversa prospettazione del contenuto del ricorso e della sua completezza e intellegibilità, bensì con riferimento ad elementi extratestuali; in tal modo non si vede nemmeno, né è specificamente individuato, in cosa sia consistito l’errore di fatto revocatorio che dovrebbe giustificare la chiesta pronuncia; il ricorso per revocazione deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; le conclamate e manifeste ragioni di inammissibilità del ricorso giustificano la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., al pagamento di una «somma equitativamente determinata» (come da dispositivo), in funzione sanzionatoria dell'abuso del processo (v.

Cass. Sez. U. 05/07/2017, n. 16601); al riguardo non possono non considerarsi infatti di sicuro rilievo sia la violazione del detto requisito di forma contenuto di cui all’art. 366 num. 3 cod. proc. civ., sia la prospettazione di motivo del tutto e manifestamente slegato dal contenuto della sentenza impugnata; tutto ciò caratterizza l’iniziativa processuale, nel suo complesso, come frutto di colpa grave, così valutabile — come è stato detto — «in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, nonché con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illiceità dell'abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali» (v.

Cass. 19/07/2019, n. 19606; 14/10/2016, n. 20732; Cass. 21/07/2016, n. 15017; Cass.22/02/2016, n. 3376; Cass. 7/10/2013, n. 22812); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13 passando ora all’esame dell’istanza di correzione se ne deve rilevare la fondatezza; sussiste invero l’errore segnalato, emergendo chiaramente e univocamente dagli atti del procedimento presupposto che la denominazione della società ricorrente (e soccombente nella sentenza de qua) è «Norbalabor S.r.l.» e non «Normalabor S.r.l.»; va pertanto disposta la correzione della sentenza nei termini indicati in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 11.000, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della ulteriore somma di euro 5.000. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 152/2023 depositata il 4 gennaio 2023, sia correttonel senso che, là dove, nell’intestazione, nello svolgimento del processo e nella parte motiva, è scritto, nella indicazione della denominazione della ricorrente, «Normalabor S.r.l.» deve leggersi e intendersi «Norbalabor S.r.l.». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenzaa norma del sec