Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36612/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming appellate court ruled ultra petita on car repair billing issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36612/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Maria Rosaria Intoccia's appeal against a lower court ruling that dismissed her claim against a car body shop. Intoccia argued the appellate court ruled ultra petita by focusing on the timing of the invoice rather than the shop's liability for the rental reimbursement denied by her insurer. The court found the appeal unfounded because the lower court correctly addressed the rental cost based on the shop's admission of early invoicing, which was a matter of fact already established in the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 112, 115 c.p.c.; The appellate court does not commit an ultra petita error when it rules on the substantive liability of a defendant based on facts and admissions presented during the trial, even if the plaintiff's specific complaint regarding the procedural basis of the ruling is not explicitly detailed.

Parole chiave

Generato dall'IA
ultra petita error car repair liability insurance rental reimbursement civil procedure appeal factual admissions responsabilità dell'assicuratore copertura dell'assicurazione contro gli infortuni assicurazione automobilistica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.690/2023 R.G. proposto da : INTOCCIA MARIA ROSARIA, domiciliazione telematica , dell’avvocato DEFILPO SALVATORE (DFLSVT56D07H591F) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CARROZZERIA POTI' ANGELO DI POTI' CLAUDIO ADRIANO, domiciliazione telematica , dell’avvocato RONDINONE FRANCESCO (RNDFNC71H07F052T) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANICONE LOREDANA (MNCLDN64D64F052U) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MATERA n. 449/2022 depositata il23/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevatoche Maria Rosaria Intoccia ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 449 del 2021 del Tribunale di Matera, esponendo che: - aveva concordato con una carrozzeria lavori di riparazione di un’auto a séguito di un incidente stradale, i lavori erano stati eseguiti e, all’esito , aveva chiesto alla compagnia di assicurazione interessata il rimborso del costo dell’effettuato noleggio del mezzo sostitutivo; - la compagnia aveva negato il rimborso poiché la fattura dei lavori risultava essere antecedente al noleggio e, dunque, quest’ultimo non correlato ai primi; - la carrozzeria aveva quindi rilasciato dichiarazione, in uno a certificato di garanzia afferente ai lavori medesimi, attestante che aveva emesso fattura anticipata, ma la compagnia aveva continuato a negare il rimborso; - aveva quindi convenuto la ditta titolare della carrozzeria per ottenere l’importo che l’assicuratrice aveva negato; - il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda ritenendo la ditta carente di legittimazione passiva, e il Tribunale aveva disatteso l’appello osservando che la legittimazione in parola sussisteva in base alla prospettazione della domanda, ma quest’ultima era infondata poiché la ditta convenuta aveva rilasciato la dichiarazione che spiegava come i lavori fossero stati effettivamente successivi alla fatturazione, sicché non poteva rispondere delle valutazioni fatte sul punto dalla società di assicurazioni; resiste con controricorso la ditta “Carrozzeria Potì Angelo di Potì Rag.

Claudio Adriano”; Rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe pronunciato “ultra petita” posto che l’attrice si doleva dell’errata emissione della fattura in occasione della riparazione dell’auto, motivata dalla finalità di monetizzare subito i lavori, e non della portata della successiva dichiarazione della stessa, contenuta in una dichiarazione non oggetto di discussione o di eccezione della parte convenuta ovvero di contestazione;

Consideratoche il ricorso è infondato; parte ricorrente: - afferma ma non spiega in cosa sarebbe consistita l’ultrapetizione, posto che il Tribunale ha pronunciato sulla domanda di rifusione del costo del noleggio del mezzo sostitutivo, quale negato dalla società di assicurazione, in base alla condotta della ditta convenuta perché ritenuta responsabile; - afferma ma non spiega perché il Tribunale avrebbe posto a base elementi estranei all’istruttoria prima che al decidere, posto che è la stessa deducente a riferire e palesare in ricorso (pag.

17) che aveva sin dal primo grado allegato che la ditta convenuta le aveva poi rilasciato la dichiarazione con cui spiegava la fatturazione anticipata e il tempo di effettivo svolgimento dei lavori, in sostanziale risposta al rilievo della compagnia di assicurazione per cui non poteva rifondersi il costo del noleggio di un mezzo sostitutivo quando, dalla fattura sino a quel momento esibita, i lavori al mezzo incidentato erano stati precedenti; è del tutto evidente, quindi, che non era possibile addebitare alla convenuta il diniego opposto, anche in tesi infondatamente, dall’assicurazione; spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in euro 1.200,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Spese distratte in favore degli avvocati Loredana Manicone e Francesco Rondinone. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore im