Italian Supreme Court dismisses appeal as case extinguished by plaintiff's withdrawal with cost compensation offer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the litigation extinguished after the appellant voluntarily withdrew the appeal with an offer to compensate litigation costs. The court noted that the lower court had previously rejected the opposition to enforcement filed by the appellant's predecessor. Consequently, the judgment was not ruled on on the merits because the procedural requirement for a formal appeal was waived by the appellant's own action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: When a party withdraws an appeal with an offer to compensate litigation costs and the opposing party accepts, the proceedings are extinguished without a ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5944/2021R.G. proposto da CHIARUGI MARCUS, NELLA QUALITÀ DI EREDE DI CHIARUGI CORRADO, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Sabrina Zappasodi –ricorrente – contro PRONIPOTE SPV S.R.L., E PER ESSA LINK FINANZIARIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, presso lo studio dell’Avv.
Andrea d’Ambrosio, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Speronello –controricorrente – nonché contro FALLIMENTO MA.VI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTO TERAMANO OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 5944/2021 Cons. est. Raffaele Rossi EQUITALIA CERIT S.P.A. –intimati – Avverso la sentenza n. 1304 /20 20 del la CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il giorno15 luglio 2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 dicembre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che Marcus Chiarugi, quale erede di Corrado Chiarugi, ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, confermando la sentenza in prime cure resa dal Tribunale di Pistoia, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da Corrado Chiarugi –nella qualità di erede di Vittoria Dalla Riva –nella procedura ex art. 602 cod. proc. civ. intrapresa da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (cui poi è succeduta, per effetto di plurime cessioni di credito, la Pronipote SPV s.r.l.) su beni immobili di proprietà di Vittoria Dalla Riva, terza datrice d’ipoteca a garanzia di un credito vantato dall’istituto di credito nei confronti della Ma.Vi. s.r.l. in forza di contratto di mutuo fondiario; resiste, con controricorso, la Pronipote SPV s.r.l., rappresentata dalla Link finanziaria s.r.l.; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Considerato che con atto depositato prima dell’adunanza in camera di consiglio (e ritualmente comunicato alle parti costituite a cura della Cancelleria, giusta il disposto del novellato art. 390 cod. proc. civ.),il ricorrente ha rinunciato al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo difensore; r.g. n. 5944/2021 Cons. est. Raffaele Rossi ha prestato accettazione alla rinuncia la società controricorrente, con dichiarazione sottoscritta dal suo legale rappresentante e dal difensore costituito della società stessa; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudiziotra le parti, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912); p. q. m.
Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Ca