Cassation appeal dismissed due to withdrawal by counsel without express power to waive proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's counsel withdrew the case without explicit authority to waive proceedings. Although the withdrawal letter referenced broad powers, it failed to specifically grant the power to renounce acts of the trial as required by law. Consequently, the court ruled that the appeal was no longer viable due to the loss of the appellant's interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: A withdrawal of a cassation appeal by counsel is valid only if the power to waive proceedings is expressly conferred; otherwise, the appeal remains inadmissible due to lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25306/2021 R.G. proposto da: IRETI SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA TAGLIAMENTO N 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE (PFNGRL57B09H501K), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) - R icorrente - Contro BAR ITALIA SAS, elettivamente domiciliata in RAPALLO CORSO MAMELI 98/4-A C/O DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MORI MARCO (MROMRC78P29H183L), rappresentat a e difes a dall'avvocato PETROCCO VITTORIO (PTRVTR66D15B519E) - C ontroricorrente - nonchécontro GUARAGLIA ELISA, MANNINO GIUSEPPINA, CHIARANDOLA ANNA MARIA, D'ALONZO LAURA - I ntimat e - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di GENOVA n. 470/2021 depositata in data 1/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO.
1. Con ricorso notificato in data 30 / 9 / 2021 la Società I RETI s .p. a . ha proposto ricorso innanzi a questa Corte per la cassazione della sentenza n. 470/2021 del Tribunale di Genova, datata 19/2/2021 e pubblicata in data 1/3/2021, non notificata.
2. Si è costitui ta ritualmente con controricorso Bar Italia S.a.s., con il patrocinio dell'Avv. Vittorio Petrocco. Guaraglia Elisa, Mannino Giuseppina, Chiarandola Anna Maria e D' A lonzo Laura non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
3. Il ricorso, rubricato con n. R.G. 25306 /2021 , è stato fissato per la camera di consiglio in data 6/10/2023.
4. A mezzo atto di rinuncia in data 26/9/2023 , firmato digitalmente dall’Avv. Alessandro Della Valle per conto della società IRETI s.p.a. e depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 26/09/2023, il predetto legale ha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., al ricorso per cassazione iscritto al n. R.G. 25306/2021e agli atti del procedimento e ha rappresentato che la parte ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio alla luce dell’ordinanzadi legittimità n. 203 61/2023 .
5. La rinuncia è stata comunicata dalla cancelleria alla parte costituita in data 27/09/2023.
6. Tale rinuncia , sia pure atto non idoneo a determinare l’estinzione del giudizio - risultando sottoscritt a dal solo difensore della parte ricorrente, al quale però non risulta essere stato conferito espressamente il potere di rinunciare al ricorso, perché la procura speciale rilasciata in calce al ricorso per cassazione (richiamata specificamente nell’atto di rinuncia) fa generico riferimento a “ogni più ampio potere e facoltà di legge” e non menziona, come necessario, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., il potere di rinunciare agli atti del giudizio – denota, comunque il definitivo venir meno di ogni interesse della ricorrente alla decisione, peraltro palesato esplicitamente, e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19435/2023; Cass. 36290/2021; Cass.19907/2018).
7. Il ricorso, alla luce di quanto precede, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Le spese del presente giudizio di legittimità ben possono essere compensate tra le parti costituite, tenuto conto che l’ordinanza n. 20361/23, cui ha fatto riferimento la parte ricorrente, è stata pronunciata solo successivamente al deposito del ricorso all’esame, mentre non vi è luogo a provvedere su dette spese nei confronti delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interessee compensa tra le parti costituite le spes