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Ordinanza — n. 36592/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows correction of a clerical error omitting a lawyer's fee deduction in a judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36592/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a prior order regarding the allocation of litigation costs. The original judgment failed to explicitly order the deduction of fees for the opposing counsel who had declared themselves as the opposing party's representative. Relying on established precedent, the court determined that the remedy for such omissions is the procedure for correcting material errors, which can be initiated ex officio at any time.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; In the absence of explicit legislative provision, the remedy for an omitted ruling on a lawyer's fee deduction is the procedure for correcting material errors, applicable to Court of Cassation decisions and actionable ex officio at any time.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation opposing counsel fees Court of Cassation procedure ex officio intervention correzione di errore materiale ritiro della domanda di revisione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
6611 del 2019, di Carlo Pepe, controricorrente in relazione al ricorso proposto Rita Arma – propone ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis cod.
art. 391-bis cod. proc. civ
6611 del 2019, di Carlo Pepe, controricorrente in relazione al ricorso proposto Rita Arma – propone ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., affinché R.G.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 7 luglio 2010, n. 16037
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28200/2021 R.G. proposto da: PEPE CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ESPOSITO LUIGI (SPSLGU55A10I862O) -ricorrente- contro ARMA RITA, -intimata- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 7586/2021depositata il 18/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2023 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE Rilevato che l’avv. Luigi Esposito – in qualità di procuratore costituito, nel giudizio di cui al r.g. n. 6611 del 2019, di Carlo Pepe, controricorrente in relazione al ricorso proposto Rita Arma – propone ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., affinché R.G. 28200/2021 Cron.

Rep. C.C. 20/11/2023 C.C. 14/4/2022 CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE. venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza 18 marzo 2021, n. 7586, della Sesta Sezione Civile – 3 di questa Corte; che, non essendo stato notificato il ricorso alla controparte, questa Corte ha disposto in tal senso con l’ordinanza interlocutoria 4 agosto 2022, n. 24185; che, nonostante il rinnovo della notifica, Rita Arma non ha svolto attività difensiva in questa sede. Considerato che risulta dal testo dell’ordinanza n. 7586 del 2021 che in tale pronuncia la Corte, rigettando il ricorso principale proposto da Rita Arma, l’ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, omettendo di disporre la distrazione delle stesse in favore dell’avv.

Esposito che si era dichiarato antistatario nel proprio atto di controricorso; che, in conformità alla sentenza 7 luglio 2010, n. 16037, delle Sezioni Unite di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile anche in relazione alle pronunce della Corte di cassazione e proponibile anche d’ufficio in qualsiasi tempo; che il ricorso, pertanto, deve essere accolto, disponendo la correzione nel senso auspicato; che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 7586 del 2021, nel senso che la condanna alle spese stabilita a carico della ricorrente principale debba intendersi integrata dalla previsione «da distrarre in favore dell’avv. Luigi Esposito che si è dichiarato antistatario» e ordinaalla Cancelleria di provvedere alla relativa annotazione sull’originale del provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di cons