Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court extinguished proceedings and ordered full cost compensation among parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the extraordinary revocation appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellants and their co-plaintiffs. The underlying dispute involved a claim for extraordinary revocation of a second-instance judgment based on alleged fraud, which had previously been rejected by the Court of Appeal. Since the appellants voluntarily renounced the appeal before the hearing, the court extinguished the proceedings and ordered full compensation of litigation costs among all parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 396 cod. proc. civ.; Art. 395, comma 1, nn. 1 e 2 cod. proc. civ.: When an appeal for extraordinary revocation is withdrawn by the appellant and adhered to by the respondents, the proceedings are extinguished with full compensation of costs.
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32477/2020 R.G. proposto da: GUERRA PIER LUIGI, GAIA PIER GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIMA N 7, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE EUGENIO (DLLGNE62L02H501U) che li rappresenta e difende -ricorrenti- Contro CAVALLIN GIANCARLO, FALAGUERRA GIAMPIERA, elettivamente domiciliati in ROMA , VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA MONICA (BTTMNC58S46H501J) rappresentati e difes i dall ’ avvocato MAZZONE GIAN PIERO (MZZGPR36P27A182K) -controricorrenti- nonchécontro R.G. 32477/2020 Cron.
Rep. C.C. 20/11/2023 C.C. 14/4/2022 REVOCAZIONE STRAORDINARIA. ESTINZIONE PER RINUNCIA. EL BAZA NAIMA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA PROSPERO FARINACCI 54 18, presso lo studio dell’avvocato VERNARECCI DI FOSSOMBRONE GIOVANNA (VRNGNN59E67D969J) che larappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di TORINO n. 688/2020depositata il 06/07/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2023 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE Rilevatoche il Tribunale di Casale Monferrato, con sentenza 27 marzo 2013, n. 103, accolse la domanda di revocatoria ordinaria, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., promossa da Giancarlo Cavallin e Giampiera Falaguerra nei confronti di Pier Luigi Guerra, Pier Giuseppe Gaia e Naima El Baza; che il Tribunale dichiarò inefficace, nei confronti degli attori, l’atto pubblico di compravendita immobiliare stipulato dalla notaio Raffaella Ricaldone in data 14 dicembre 2007, con il quale Naima El Baza aveva venduto a Pier Luigi Guerra e Pier Giuseppe Gaia alcuni immobili (fabbricati e terreni) ivi indicati; che, impugnata la decisione da Pier Luigi Guerra e Pier Giuseppe Gaia, la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 10 luglio 2015, n. 1358, confermato l’accoglimento della domanda di revocatoria, accolse in parte l’appello, eliminando la statuizione di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni; che la decisione di secondo grado fu impugnata dai soccombenti Guerra e Gaia e la Corte di cassazione, con ordinanza 29 gennaio 2018, n. 2080, dichiarò il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione; che, intervenuto in tal modo il giudicato, Pier Luigi Guerra e Pier Giuseppe Gaia hanno introdotto, con atto di citazione davanti alla Corte d’appello di Torino, un giudizio per ottenere la revocazione straordinaria, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n.
1) e n. 2), e dell’art. 396 cod. proc. civ., della precedente sentenza della medesima Corte d’appello, in quanto asseritamente fondata sul dolo delle controparti nei loro confronti; che nel giudizio si sono costituiti Giancarlo Cavallin e Giampiera Falaguerra, chiedendo l’inammissibilità della domanda; che, su richiesta degli attori, il contraddittorio è stato esteso a Naima El Baza, la quale si è costituita associandosi alla domanda di revocazione straordinaria promossa dagli attori; che la Corte d’appello, con sentenza del 6 luglio 2020, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta, condannando Pier Luigi Guerra e Pier Giuseppe Gaia al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti Giancarlo Cavallin e Giampiera Falaguerra, mentre ha compensato le spese tra gli attori e Naima El Baza; che contro la sentenza della Corte d’appello di Torino propongono ricorso Pier Luigi Guerra e Pier Giuseppe Gaia, con unico atto affidato a due motivi; che resistono Giancarlo Cavallin e Giampiera Falaguerra con un unico controricorso e Naima El Baza con un separato controricorso.
Considerato che, con successivo atto depositato prima della discussione in camera di consiglio e sottoscritto anche dal difensore, i ricorrenti Guerra e Gaia hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, con contestuale richiesta di compensazione delle spese; che alla rinuncia hanno aderito i controricorrenti Cavallin e Falaguerra, con l’assistenza del loro difensore; che Naima El Baza – la quale è, in sostanza, una ricorrente incidentale adesiva – a mezzo del nuovo procuratore costituito ha dichiarato di rinunciare al ricorso e, comunque, di aderire alla rinuncia dei ricorrenti; che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese tra tutte le parti; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui i ricorrenti non sono tenuti a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa integralmente le relative spese tra tutte le parti. Così deciso in