Cassation court quashes insurance claim judgment due to missing necessary co-litigant violating mandatory joinder rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's judgment dismissing an insurance subrogation claim because the necessary co-litigant, the vehicle's driver, was omitted from the proceedings. The appellant argued for reimbursement of legal costs and damages for delayed payment, while the insurer contested the liability. The court ruled that the absence of the responsible driver violated mandatory joinder rules, rendering the entire process void and necessitating a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 149 d.lgs. 209/2005; Art. 383, para. 3 c.p.c.: When a necessary co-litigant is omitted in a direct subrogation action, the entire process is vitiated, and the judgment must be annulled for remittal to integrate the missing party.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18066/2021R.G., proposto da A.C. SOLUZIONI SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA VIA BETTOLO 9, presso lo studio d e ll’Avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e dife nde giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente – contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale Pierfrancesco Colaiannni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 292, presso lo studiodell’Avvocato FRANCESCO BALDI, che larappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso ; -controricorrente - C.C. 10.10.2023 n. R.G. 18066/2021 Pres.
A. Scrima Est. I. Ambrosi nonché contro LOHI FARIBORZ -intimato- esul ricorso successivo proposto da LOHI FARIBORZ, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO, 6, presso lo studio d e ll’Avvocato Luca Rocchi , che lo rappresenta e difendegiusta procura in calce al ricorso ; -ricorrente successivo – contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato FRANCESCO BALDI, giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 292, presso il suo studio; -controricorrente – nonché contro A.C.SOLUZIONI SRL -intimata - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE FROSINONE n. 387/2021 depositata il 14/04/2021; udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI;
Rilevato che 1.la A.C. Soluzioni S.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Frosinone n. 45/2016 che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno derivante dal ritardo con cui la Milano Assicurazioni s.p.a. (oggi Unipolsai Assicurazioni s.p.a.), compagnia assicuratrice del veicolo tg. AG323JT di proprietà di Fariborz Lohi , aveva pagato alla A.C. Soluzioni (nella qualità di cessionaria parziale C.C. 10.10.2023 n. R.G. 18066/2021 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi del credito) l’importo del risarcimento del danno spettante a Fariborz Lohi ai sensi dell’art. 149 del codice delle assicurazioni , a seguito di sinistro stradale verificatosi il 27 giugno 2008;in particolare, la società appellante lamentava il fatto che il giudice di pace,pur avendo liquidato alla cessionaria A.C.
Soluzioni e l’importo del credito ceduto pari a Euro 1.140,00, aveva respinto sia la domanda di rimborso dei costi stragiudiziali sostenuti per il recupero del credito sia la domanda di risarcimento del danno da ritardato pagamento; in particolare, chiedeva di essere rifusa dei danni patrimoniali conseguenti all’inadempimento e la condanna, quindi,della Unipolsai Assicurazioni al pagamento delle seguenti somme:
1) Euro 252,00 oltre interessi moratori calcolati a decorrere dal 23 settembre 2011 sino all’effettivo soddisfo per i costi affrontati per il patrocinio finalizzato alla bonaria risoluzione della controversia;
2) Euro 27,24 oltre interessi moratori calcolati dal 23 agosto 2011 e fino all’effettivo soddisfo per i costi sostenuti per effettuare le visure necessarie alla corretta introduzione del giudizio;
3) e un’ulteriore somma per il maggior danno subito per il ritardato pagamento su tutte le somme dovute, compresa quella già liquidata in primo grado, nella misura annua documentata; si costituivano, con distinti atti , UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. , eccependo l’inammissibilità dell’appello, e Fariborz Lohi , chiedendo , entrambi, il rigetto del gravame;
2. Fariborz Lohi ha proposto anch’egli gravame avverso la medesima decisione del giudice di pace di Frosinone, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese processuali, chiedendo di essere ristorato delle spese affrontate per il primo grado di giudizio; si costituivano, con distinti atti, UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. ela A.C. Soluzioni s.r.l., eccependo l’inammissibilità dell’appello, la prima , e chiedendo, entrambe, il rigetto del gravame; C.C. 10.10.2023 n. R.G. 18066/2021 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi 3. i l Tribunale di Frosinone , previa riunione dei due giudizi, con sentenza n. 387 del 20 2 1 , ha rigettato i gravam i proposti , con condanna di entrambi gli appellanti alle spese del grado nei con fro nti dell’appellata; 4.avverso la decisione del Tribunale di Frosinone ha proposto ricorso per cassazione A.C.
Soluzioni s.r.l., illustrato da due motivi , e, con successivo atto anche Fariborz Lohi ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anch’esso da due motivi; h a resistito con due distinticontroricorsi UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a . ; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; hanno depositato rispettive memorie Fariborz Lohi e la parte controricorrente. Considerato che 1. il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non èessenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale; nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, come nella specie, l'individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, sicché è principale il ricorso depositato per primo, mentre è incidentale quello depositato per secondo e, nel caso in cui si è in presenza di due ricorsi depositati in pari data, va considerato principale il ricorso iscritto per C.C. 10.10.2023 n. R.G. 18066/2021 Pres.
A. Scrima Est. I. Ambrosi primo (v. Cass. n. 25662 del 4/12/2014), nel caso all’esame quello proposto daA.C. Soluzioni S.r.l.;
2. c on il primo motivo di ricorso , la società ricorrente A.C. Soluzioni s.r.l. lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. per avere il Tribunale nella sentenza impugnata rigettato la domanda risarcitoria(sia la domanda di rimborso dei costi stragiudiziali sostenuti per il recupero del credito, sia i costi dell’agenzia incaricata delle visure, sia la domanda di risarcimento del danno da ritardato pagamento), senza tener conto del principio di diritto secondo cui non solo il pagamento ma anche l’obbligazione ad eseguirlo costituisce una posta passiva del patrimonio del danneggiato degna di ristoro in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.;
3. c on il secondo motivo , denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e degli artt. 144 e 149 codice delle assicurazioni ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.; in particolare, sostiene l’erroneità della sentenza di appello nella parte in cui non ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio ed in particolare, per averpretermesso dal giudizio il litisconsorte necessario ovvero il conducente delveicolo responsabile del sinistro, Pierpaolo Ambrosini; 4.il ricorrente successivo e, quindi, incidentale Fariborz Lohi con il primomotivo denuncia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, commi 2 e 3, cpc, difetto di motivazione” in relazione all’erronea decisione sulle spese; 5.con il secondo motivo, Fariborz Lohi lamenta la “ Violazione o falsa applicazione degli artt. 145 e 149 CdA nonché degli artt. 102 e 354, I comma, c.p.c.” per essere stato pretermesso il litisconsorte necessario ovvero il conducente il veicolo responsabile del sinistro, Pierpaolo Ambrosini (motivo che con la memoria evidenzia sia C.C. 10.10.2023 n. R.G. 18066/2021 Pres.
A. Scrima Est. I. Ambrosi assorbente rispetto al primo motivo, richiamando sul punto la recentissima pronuncia della Suprema Corte, Sezione VI Civile, sott. III, n. 27575/2023 del 28 settembre 2023);
6. p regiudiziale è l’esame delle censure, sostanzialmente analoghe, proposte dal ricorrente principale e dal ricorrente incidentale con i rispettivi“secondo motivo”, con cui le parti ricorrenti impugnano la sentenza di appello nella parte in cui non ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio ed in particolare, per aver pretermesso dal giudizio il litisconsorte necessario ovvero il conducente del veicolo responsabile del sinistro, Pierpaolo Ambrosini; tali censure sono fondate; ed invero, sulla base degli atti legittimamente esaminabili da questa Corte, risulta fin dal primo grado non integro il contraddittorio, per non essere stato coinvolto il proprietario del veicolo danneggiante -e sul punto concordano le parti che hanno svolto attività difensiva in questa sede -nonostante egli sia litisconsorte necessario, atteso che, i n materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggett o della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui C.C. 10.10.2023 n. R.G. 18066/2021 Pres.
A. Scrima Est. I. Ambrosi responsabilità si tratta (v. Cass. 16/02/2023 n. 4994; Cass.9/07/2020, n. 14466;Cass. 8/04/2020 n. 7755); alla luce delle pronunce richiamate, va data continuità al principio di diritto processuale in base al quale, «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.» (tra molte, v.
Cass.10/04/2018 n. 8837, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass., Sez, U. , 16/02/2009, n. 3678; Cass. 13/04/2007, n. 8825);
7. l’esame degli altri motivi proposti da entrambe le parti ricorrenti resta assorbito da quanto precede;
8. in definitiva la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Giudice di pace di Frosinone, in persona di altro magistrato, che provvederà alla integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile pretermesso, nonché ad un nuovo esame della domandaed anche al la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Per questi motivi la Corte, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorsoincidentale, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnatae rinvia la causa ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. al Giudice di pace di Frosinone , in persona di diverso magistrato, che provvederà all’i ntegrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile pretermesso nonché ad un nuovo C.C. 10.10.2023 n. R.