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Ordinanza — n. 36580/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal seeking restitution of execution costs after first-instance judgment was overturned on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36580/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Enrico Falaschi's appeal against the Florence Court of Appeal's decision to deny restitution of execution costs. Falaschi argued that certain costs were incurred only after the appeal was filed, yet the lower court ruled the claim admissible because payment occurred post-appeal. The court affirmed that since the payment happened after the appeal, the claim could have been raised separately without time limits, rendering the lower court's reasoning correct and the appeal unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 360 bis, n. 1 c.p.c.: If payment of first-instance costs occurs after the appeal is filed, the claim for restitution may be raised in a separate proceeding without risk of time bar.

Parole chiave

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agricultural retrial restitution of execution costs separate legal action time bar for claims overturned first instance judgment obbligo di restituzione procedura esecutiva recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n.
Art. 360 bis, n. 1 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 111 Cost
art. 1176 c.c
3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 1176 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16152/2010
Il primo motivo è infondato alla luce del principio (cfr., ex multis , Cass. n. 16152/2010, Cass.
Cass. n. 1324/2016
16152/2010, Cass. n. 1324/2016 e Cass.
Cass. n. 7144/2021
Cass. n. 25143/2008
Cass., sez. 6-3, ord. 3/02/2016, n. 2135
Cass., Sez. Un., n. 7155/2017
1, c.p.c., omettendo di esporre gli elementi e le ragioni per le quali la Corte, avendo deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto discostarsene (Cass., Sez. Un., n. 7155/2017; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI-2 ord. 02/03/2018, n. 5001
7155/2017; Cass., Sez. VI-2 ord. 02/03/2018, n. 5001; Cass., 13524/2017; Cass., 1351/2018).
Cass. 13524/2017
Cass. 1351/2018
Sez. Un., n. 7155/2017
1, c.p.c., omettendo di esporre gli elementi e le ragioni per le quali la Corte, avendo deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto discostarsene (Cass., Sez. Un., n. 7155/2017; Cass., Sez.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2020/2023 R.G. proposto da: FALASCHI ENRICO STEFANO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DE GASPERIN MORENO (CF: DGSMRN55L14C562M), FARRUGGIO ALESSANDRA (CF: FRRLSN70P69D612P) - R icorrente - Contro SPINELLI FABRIZIO, PELLEGRINI CARLO, GUIDI SILVANO, ASPETTATI AVUNTI MASSIMO, SPINELLI CLAUDIO, GUIDI ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato IMBARDELLI FABRIZIO (CF:

MBRFRZ53M11D086X),che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MODENA FRANCO (CF: MDNFNC52L17D575L) - C ontroricorrenti - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di FIRENZE n. 2542/2022depositata il 15/11/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n. 213/2009 , il Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di Cecina, accogliendo la domanda di retratto agrario proposta da Enrico Stefano Falaschi(odierno ricorrente), condannò i convenuti Spinelli Fabrizio e altri ( odierni resistenti ) al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 7.144,34.

2. A seguito di esecuzione forzata intrapresa dal Falaschi in forza d i detta sentenza, i convenuti versarono la somma di euro 10.838,76 (comprensiva delle ulteriori spese sostenute per porre in esecuzione il capo di condanna sulle spese provvisoriamente esecutivo).

3. All ’ esito del giudizio di impugnazione, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 2188/2015, riformò la predetta decisione di primo grado, condannando il Falaschi al pagamento, a favore di Spinelli Fabrizio e altri, delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

4. Successivamente Fabrizio Spinelli e gli altri ricorsero in via monitoria al Tribunale di Livorno, chiedendo la restituzione delle somme da loro pagate in esecuzione della ormai riformata sentenza di primo grado, e ottenendo il decreto ingiuntivo n. 464/2016 , col quale venne ingiunto al Falaschi di pagare ai ricorrenti (Fabrizio Spinelli e altri) la somma di euro 10.838,76, a titolo di restituzione di quanto da questi ultimi pagato per le spese legali liquidate nella sentenza esecutiva di primo grado, poi riformata, emessa inter partes dal Tribunale di Livorno di cui al punto 1 che precede.

5. Enrico Stefano Falaschi propose opposizione al decreto ingiuntivo di cui al punto che precede.

6. Costituendosi in giudizio, i convenuti contestarono l ’ opposizione, rilevando che la domanda di restituzione poteva da loro essere proposta immediatamente ed in separato giudizio, anche con procedimento monitorio 7. Con sentenza n. 679/2018 il Tribunale di Livorno rigettò l’opposizione proposta dal Falaschi e confermò il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, condannando l’opponente alla rifusione delle spese di lite.

8. Avverso tale sentenza il Falaschi propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Firenze.

9. Costituendosi in giudizio, gli appellati eccepirono preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per carenza dei requisiti di cui all’art.342 c.p.c., chiedendone nel merito il rigetto, rilevando che la domanda di restituzione poteva da loro esser proposta immediatamente ed in separato giudizio, anche con procedimento monitorio.

10. Con sentenza n. 2542/2002, depositata in data 15/11/2022, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’appello, ritenendo che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell ’ art. 3 3 6 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza, e che il diritto alla restituzione discende dal solo fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello, e si configura come un diritto soggettivo autonomo.

11. Avverso la predetta sentenza Enrico Stefano Falaschi propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui Fabrizio e Claudio Spinelli, Massimo Aspettati Avunti, Carlo Pellegrini, Silvano e Roberto Guidi resistono con controricorso.

12. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 bis 1 c.p.c. M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 336, 345 e 346 c.p.c. secondo i principi del “giusto processo” stabiliti dall’Art. 111 Cost.”, censurando la sentenza di secondo grado nella parte in cui non ha ravvisato un abuso del diritto e del processo da parte degli odierni controricorrenti, e nella parte in cui ha ritenuto che l’appellante non ha alcun onere di richiedere il giudizio di appello la restituzione delle competenze pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto può sempre proporre tale domanda in separato giudizio.

2. Con il secondo motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 1176 c.c. per avere il Tribunale e la Corte d’Appello ritenuto ripetibili anche le somme a suo tempo liquidate dal Giudice dell’Esecuzione nel provvedimento con cui ha respinto le infondate opposizioni all’esecuzione proposte dai debitori”,per avere il Tribunale e la Corte territoriale ritenuto ripetibili non solo le somme liquidate nella sentenza di primo grado poi riformata, ma anche le somme liquidate dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento con il quale respinto le eccezioni opposizioni all’esecuzione proposte dai debitori.

A detta del ricorrente, tali spese avrebbero potuto essere evitate se i debitori avessero adempiuto spontaneamente. Di conseguenza, l’ulteriore somma di euro 3.694,42 non rappresenterebbe una somma pagata in adempimento di quanto disposto dalla sentenza di primo grado, bensì importimaturati nella procedura esecutiva a seguito di eccezioni ed opposizioni dei debitori.

3. Il primo motivo è infondato alla luce del principio (cfr., ex multis , Cass. n. 16152/2010, Cass. n. 1324/2016 e Cass. n. 7144/2021) secondo cui, se il pagamento delle spese portate da una sentenza di primo grado è avvenuto prima della proposizione dell’appello, la richiesta di restituzione deve essere proposta, a pena di decadenza, con l’atto di gravame, mentre se il pagamento è successivo, sussiste la possibilità di avanzarla nel corso delpendente giudizio di appello e fino alla precisazione delle conclusioni, senza che tuttavia si verifichi alcuna decadenza e con possibilità, quindi, di agire per il recupero anche in separato giudizio; 3.1 Nel caso specifico, è pacifico che il pagamento fu successivo alla proposizione dell’appello; quindi,non vi fu decadenza e la domanda poteva essere avanzata anche in via separata e successiva alla pronuncia di appello. Il motivo va dunque rigettato.

4. Il secondo motivo è in ammissibile a fronte della giurisprudenza che riconosce la ripetibilità anche delle spese di esecuzione (Cass. n. 25143/2008, secondo cui, “allorché venga riformata in appello una sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte a titolo di rifusione delle spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest'ultimo”;conforme Cass., sez. 6-3, ord. 3/02/2016, n. 2135). 4.1 La censura in esame è pertanto inammissibile in quanto non si confronta con il filtro previsto dall ’ art. 360 bis , n. 1, c.p.c., omettendo di esporre gli elementi e le ragioni per le quali la Corte, avendo deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto discostarsene (Cass., Sez. Un., n. 7155/2017; Cass., Sez. VI-2 ord. 02/03/2018, n. 5001; Cass., 13524/2017; Cass., 1351/2018).

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va, nel complesso, rigettato.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.300,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore dei controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore import