Italian Court dismisses appeal due to lack of proof that the appellant is the heir of the deceased co-plaintiff.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Vincenzo Barreca, failed to prove he was the legal heir of the deceased co-plaintiff, Filippa Ranzino. While the lower appellate court had ruled in favor of the deceased's estate, the appellant did not submit any documentary evidence establishing his inheritance status. Consequently, the court exercised its duty to examine this defect ex officio and rejected the appeal without reaching the merits of the inheritance dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, comma 1, c.p.c.; The right to appeal requires proof of standing as an heir of the losing party, which must be substantiated by evidence; absence of such proof renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 20179/21 proposto da: -) Barreca Vincenzo, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoPietro Alosi; -ricorrente - contro -) Mamo Liliana, Ranzino Giuseppe, Ranzino Maria Vincenza Angela, domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato Giuseppe Agnello; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diPalermo 29 gennaio 2021 n. 120 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Il 16.3.1982 (nella sentenza di primo grado: “il 26 marzo”) morì Vincenzo Gaetano Ranzino, lasciando tre figli: Filippa, Giammaria e GiuseppeRanzino. Il de cuius aveva redatto testamento, nel quale dichiar ò di lasciare il suo patrimonio, al netto di una donazione compiuta in vita a favore del figlio Giammaria, ai tre figli “in parti uguali e indivisamente”.
2. L’8.9.1983 Filippa Ranzino (che verrà a mancare nelle more del presente giudizio e la cui posizione processuale sarà coltivata da Vincenzo Barreca) convenne dinanzi al Tribunale di Termini Imerese il coerede Giammaria Ranzino e la figlia di questi, Vincenza Maria Ranzino, chiedendo: Oggetto: inammissibilità -)che fosse dichiarata la nullità del testamento di Vincenzo Ranzino e delle donazioni da questi fatte in vita al figlio Giammaria ed alla nipote ex filio Vincenza Maria, per incapacità del testatore; -) che l’asse ereditario fosse diviso secondo le regole della successione legittima. Nel giudizio intervenne ad adiuvandumil terzo coerede, Giuseppe Ranzino.
2. Il Tribunale di Termini Imerese decise la controversia con due sentenze: -) con sentenza non definitiva n. 380/92 dichiarò la nullità del testamento di Vincenzo Ranzino per incapacità del testatore; -) con sentenza definitiva n. 418/02 condannò Giammaria Ranzino al pagamento in favore dei due fratelli della somma di euro 241.967,30, a titolo di restituzione del valore dei frutti civili prodotti dagli immobili caduti in successionenel 1982 e da lui detenuti medio tempore.
3. Ambedue le sentenze vennero appellate dai soccombenti Giammaria e Vincenza Maria Ranzino. Il giudizio d’appello fu deciso con tre sentenze: -) con sentenza non definitiva n. 1163/08 la Corte d’appello di Palermo, riformando sul punto la sentenza di primo grado,dichiarò valido il testamento di Vincenzo Ranzinoe le donazioni da lui effettuate in vita ai figli; -) con sentenza non definitiva n. 338/15 la Corte d’appello accertò che le donazioni ricevute da Giammaria Ranzino eccedevano la quota disponibile; stabilì la misura della collazione per imputazione cui ciascun erede era tenuto; determinò la consistenza dell’asse da dividere ( tale sentenza, si rileva incidenter tantum, è stata cassata con rinvio da questa Corte con sentenza n. 14193/22); -) infine, con sentenza definitiva n. 1766/15 la Corte d’appello di Palermo dichiarò lo scioglimento della comunioneereditaria.
4. Mentre pendeva il giudiziod’appellodi cui si è appena detto, Filippa Ranzino conprecetto notificato il 15.11.2012 intimò al fratello Giammaria Ranzino il pagamento della somma di euro 127.917,80.Nella motivazione del precetto spiegò che: -) la condanna di Giammaria Ranzino al pagamento del controvalore dei frutti prodotti dai beni ereditari rimasti in suo possesso era passata in giudicato; -) l’importo complessivo dei frutti da restituire, come liquidati dal Tribunale, era pari ad euro 383.753,41; -) per effetto della riforma in appello della sentenza di primo grado, e della ritenuta validità del testamento di Vincenzo Ranzino, Giammaria Ranzino era tenuto a restituire un terzo del suddetto importo, e dunque euro 127.917,80.
5. Giammaria Ranzino propose opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c.. A fondamento dell’opposizione dedusse che: -) il capo della sentenza del Tribunale di Termini Imerese con cui era stato condannato al pagamento del controvalore dei frutti era privo di efficacia esecutiva, in quanto accessorio ad una statuizione dichiarativa (la nullità del testamento); -) in ogni caso la riforma in appello della statuizione di nullità del testamento aveva necessariamente travolto, ex art. 336 c.p.c., anche il capo di condanna alla restituzione dei frutti.
6. Con sentenza 2.10.2015 n. 928 il Tribunale di Termini Imerese accolse parzialmente l’opposizione. Escluse che la sentenza messa in esecuzione fosse priva d’efficacia esecutiva, ma rideterminò il credito azionato nella minor somma di euro 104.736,43. La sentenza fu appellata da Giammaria Ranzino.
7. Con sentenza 29.1.2021 n. 120 la Corte d’appello accolse il gravame e, con esso, l’opposizione a precetto. La Corte d’appello ritenne che: -) la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese alla restituzione dei frutti era strettamente correlata al criterio di divisione dell’asse ereditario;-) pertanto, una volta stabilito dalla sentenza d’appello che l’asse avrebbe dovuto dividersi secondo le regole della successione testamentariainvece che secondo quelle della successione legittima, ne restava travolta anche la statuizione con cui il giudice di primo grado aveva determinato la misura dei frutti che Giammaria Ranzino avrebbe dovuto restituire ai coeredi.
8. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Vincenzo Barreca, dichiaratosi erede di Filippa Ranzino, con ricorso fondato su due motivi. Hanno resistito con controricorso unitario ed illustrato da memoria Liliana Mamo, Giuseppe Ranzino e Maria Vincenza Angela Ranzino, eredi di Giammaria Ranzino, deceduto nelle more del giudizio(morte e successione che sono stati documentati dai controricorrenti mediante deposito telematico del certificato di morte e della denuncia di successione).
9. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile, per difetto di prova della legittimazione ad impugnare in capo a Vincenzo Barreca. Queste le ragioni. 1.1. La sentenza d’appello è stata pronunciata nei confronti di Filippa Ranzino. Il ricorso per cassazione è stato proposto invece da Vincenzo Barreca, dichiaratosi erede della parte soccombente in appello. La qualità di erede della parte soccombente è presupposto della titolarità del diritto ad impugnare e della situazione giuridica sostanziale sottostante.
La sua carenza, pertanto, è rilevabile d’ufficio, a nulla rilevando l’eventuale silenzio serbato dalla controparte sul punto (così le Sezioni Unite di questa Corte: Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016). 1.2. Nel caso di specie Vincenzo Barreca non ha provato la suddetta qualità: non risulta infatti avere depositato alcun documento dimostrativo di essa. Ciò comporta il difetto di prova della legittimazione ad impugnare e, con essa, l’inammissibilità del ricorso.
2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Vincenzo Barreca alla rifusione in favore di parte vittoriosa delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camer