Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to defective form and insulting remarks against the judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it failed to meet the formal requirements of Articles 360 and 366 of the Code of Civil Procedure. The appellant's arguments were structurally defective, lacking factual exposition, and contained insulting assertions regarding the sole signatory judge's impartiality. Consequently, the court rejected the petition and ordered the appellant to pay legal costs to the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, 366 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it lacks the required factual exposition and specific legal grounds, and if it contains assertions that insult the dignity of the deciding judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Consigliere Ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 2090/2023 R.G. proposto da: Basilico Loredana, rappresentata e difesa dall'avvocato Sassi Francesco; -ricorrente - contro Generali Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Ciliberti Giuseppe; -controricorrente - nonchè contro Livio Giorgio, rappresentato e difeso dall'avvocato Baruffini Donato;-controricorrente – avverso la sentenza n. 3592/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:
Rilevatoche: L’avv. Giorgio Livio otteneva dal T ribunale di Como decreto ingiuntivo nei confronti di Loredana Basilico per il pagamento, in corrispettivo di sue prestazioni professionali, della somma di euro 11.122,22 oltre interessi e spese. La Basilico si opponeva, proponendo anche domanda riconvenzionale risarcitoria per pretesa colpa professionale del Livio, che si costituiva insistendo nella sua pretesa e resistendo a quella di controparte, ottenendo altresì di chiamare in causaGenerali Italia S.p.A., che pure si costituiva resistendo. Il Tribunale, con sentenza del 23 giugno 2021, per quanto qui interessa, confermava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda riconvenzionale della Basilico.
La Basilico proponeva appello, cui resistevano il Livio e la compagnia assicuratrice. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 14 novembre 2022, in cui figura relatore ed estensore la Presidente del collegio dr. Irene Formaggia, rigettava il gravame. La Basilico ha presentato ricorso, da cui il Livio e la compagnia assicuratrice si sono difesicon rispettivo controricorso. Sia la ricorrente, sia il controricorrente Livio hanno depositatomemoria.Considerato che:
1. Si dà atto che,in relazione al ricorso impugnatorio , in data 23 febbraio 2023 la Basilico ha depositato un “ricorso di r ime s sione alle Sezioni Unite Civili” al Primo Presidente di questa Suprema Corte attinente aquestione ex articolo 374, secondo comma, c.p.c. per cui una sentenza di Corte d’appello sottoscritta dal solo Presidente del Collegio sarebbe stata affetta da nullità insanabile essendo la sottoscrizione insufficiente ma non mancante; il Primo Presidente lo ha rigettato con provvedimento del 19 aprile 2023. 2.1 Tornando allora al ricorso impugnatorio , non si può non rilevare immediatamenteche è stato formulato in modo anomalo.
In esso èinfatti del tutto assente l’esposizione dei fatti ex articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile , e non sono stati rubricatispecifici motivi riconducibili all’articolo 360 c.p.c. 2.2 Tuttavia il primo paragrafo (se così può denominarsi) è intitolato “Pregiudiziali e gravi censure mosse all’unico magistrato decidente: D.ssa Irene Formaggia”, e invero critica quest’ultima pesantemente, attribuendole di aver deciso in modo monocratico perché “i 2 Magistrati a latere hanno palesemente disatteso le sue decisioni” (non viene peraltro spiegato come), e d i av e re affermato che le determinazioni del Tribunale non sono questioni giuridiche perché definitive e non impugnabili; ella inoltre avrebbe utilizzato espressioni offensive nei confronti del difensore. 2.3 Segue un secondo paragrafoche comincia con una “premessa essenziale”, asserente che il provvedimento qui impugnato sarebbe “incorso in errori di valutazione di fatto e di diritto ” così gravi da renderlo, oltre che nullo, inesistente.
Si rinvengonoa questo punto quattro rubriche di “motivi di diritto” , vertenti, in sostanza, sul preteso errore commesso dalla P residente del C ollegio d'appello per avere rivestito anche le funzioni di estensore.2.4 Segue un terzo paragrafo , intitolato “Uniche censure che consentono di comprendere quali sono le parti della che (sic) l’appellante ha inteso di impugnare e le motivazione (sic) poste a sostegno delle censure”. Qui, dopo un in comprensibile riferimento alla mancata ammissione della chiamata in primo grado dello stesso attuale difensore della ricorrente, si torna a criticare la Presidente del Collegio della corte territoriale essendo la sentenza “pronunciata da un Giudice monocratico”, aggiungendo che ella sarebbe stata priva di terzietà. 2.5 Si conclude chiedendo di accertare preliminarmente che la sentenza “è stata pronunciata e sottoscritta unicamente dal Presidente-Estensore D.ssa Irene Formaggia”, e di dichiarare poi che quest’ultima, “unico Magistrato decidente”, non ha trattato e deciso gli altri provvedimenti impugnati con l’appello e le domande contenute in “Comparsa Conclusionale” e in “Memorie difensive di replica”, e di dichiarare altresì che la sentenza impugnata “è inficiata di nullità ovvero di inesistenza giuridica ”.
3. La sintesi tracciata del contenuto del ricorso è più che sufficiente per dimostrarne la manifesta inammissibilità,che sussiste ictu oculi sotto più profili, sia per la forma, sia per il contenutodelle doglianze, in guisa che deve qualificarsi il ricorso comeper nulla rispettoso sia dell'articolo 360 c.p.c. - quanto appunto al contenuto delle censure presentate- sia dell'articolo 366 c.p.c. - quanto alla forma che deve rivestire il ricorsoper cassazione - . Alla conseguenteinammissibilità del ricorso si aggiunge la presenza in esso di affermazioni in termini di diritto assolutamentenon comprensibili, ma comunque chiaramente lesive dell'onore di chi ha svolto la funzione di Presidente-Estensore nella sentenza d'appello.
Ritiene pertanto questo C ollegio di dover effettuare segnalazione, in relazione agli eventuali illeciti penali e disciplinari , sia al Procuratore Generale pressoquesta Suprema Corte, sia al C onsiglio dell' O rdine degli Avvocati di Roma,cui ri sulta appartenga il difensore della ricorrente .Per la sua assoluta soccombenza , la ricorrente va condannata a rifondere a entrambi i controricorrenti le spese dal giudizio di legittimità, disposte liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a l controricorrenteGiorgio Livio le spese processuali in un totale di € 2800 , e alla controricorrenteGenerali Italia in un totale di € 2500 . Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Dispone ad ogni effetto di legge segnalazione di quanto indicato nella parte motivadella presente ordinanza al P rocuratore G enerale presso questa Suprema