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Ordinanza — n. 36573/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of factual summary and clear legal grounds under CPC Art. 366.1.3.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36573/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Giuseppe Favata against the Court of Appeal of Palermo inadmissible. Favata sought damages from Roberto Corsello for alleged defamation and false accusation arising from an email regarding a criminal defense memo. The court rejected the appeal because the petition failed to provide a concise summary of facts and presented confused, factually stated arguments rather than distinct legal grounds. Consequently, the appeal was dismissed, and Favata was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, no. 3 c.p.c.; An appeal is inadmissible if it lacks a concise summary of the facts and fails to clearly distinguish legal grounds from factual assertions.

Parole chiave

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inadmissible appeal summary of facts confused legal grounds CPC Article 366 procedural dismissal motivi di cassazione censura costituzionale eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, no. 3 c.p.c.
Art. 13, para. 1 quater, D.P.R. 115/2012
Art. 13, para. 1 bis, D.P.R. 115/2012

Giurisprudenza citata

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S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
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Testo completo

Consigliere Ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 18292/2021 R.G. proposto da: Favata Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Termine Ignazio; -ricorrente - contro Corsello Roberto, rappresentato e difeso dall’avvocato Fricano Massimo; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1022/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/6/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI: Rilevatoche: Giuseppe Favata, per quanto qui interessa, conveniva davanti al Tribunale di Palermo Roberto Corsello per ottenerne il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che gli avrebbe causato inviando una e-mail a un sostituto della Procura della Repubblica presso il T ribunale di Palermo, tale Maurizio Agnello, con la quale, su richiesta del proprio assistito Salvatore Boniviri parte civile in un procedimento penale a carico del Favata, lo aveva informato del deposito nel procedimento penale, da parte appunto del Favata, di una memoria difensiva che avrebbe contenuto affermazioni eccedenti le esigenze di difesa, ritenute diffamatorie e calunniose sia nei confronti delBoniviri sia nei confronti dello stesso Agnello.

Il convenuto si costituiva resistendo. Con sentenza del 19 maggio 2016 il Tribunale rigettava ogni domanda attorea. Il Favata proponeva appello, cui resisteva controparte e che la Corte d’appello di Palermo rigettava. Il Favata ha presentato ricorso, da cui si è difeso Corsello con controricorso; entrambi hanno depositato memoria. Considerato che:

1. Il ricorso èpalesemente inammissibile. Invero, manca del tutto “l’esposizione sommaria dei fatti di causa” -come esige nel testo applicabile ratione temporisl’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. - e l’esposizione dei motivi in effetti sembra prendere le mosse dall’inizio del ricorso, ma è così confusa da non consentire di individuarli pienamente nel loro contenuto. Neppure la numerazione dei motivi è comprensibile: si veda per esempio a pagina 5, dove si afferma che “il secondo motivo assorbe il terzo il quarto motivo denuncia ecc.”, per poi an nunciare a pagina 10 una “seconda censura” e di qui passare, a pagina 14, a una “quarta censura”, omettendo quindi la terza censura, che logicamente avrebbe dovuto sussistere.

A ciò si aggiunga che in buona parte gli argomenti, - per quanto, si ripete insufficientemente, sia percepibile dalla esposizione confusa - costituiscono asserti direttamente fattuali. In una siffatta forma del ricorso questo si arresta immediatamente nella inammissibilità, per cui non può considerarsi la questione di illegittimità costituzionale che è (parzialmente) percepibile in quello che potrebbe essere il primo motivo (pagina 4s.), essendo, a tacer d’altro, presentata in un ricorso appunto inammissibile ai sensi dell’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna a rifondere le spese processuali al controricorrente, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a l controricorrentele spese processuali, liquidate in un totale di € 4250 . Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis de