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Ordinanza — n. 36572/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal after client withdraws case, ordering them to pay opposing bank's legal fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36572/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal proceedings extinguished after the three Avanzati brothers withdrew their lawsuit against multiple financial institutions. Although the court had initially considered the appeal inadmissible due to procedural defects, the parties subsequently agreed to the withdrawal via a formal request for cost compensation. Consequently, the judgment was issued as an extinction of the case, mandating the appellants to pay the opposing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws an appeal before the court's final decision, the proceedings are extinguished, and the withdrawing party bears the costs of the appeal proceedings.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs joint and several liability costs of appeal rinuncia all'espropriazione opposizione al precetto esecutivo opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Raffaele Rossi Considerato che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata in esito all’istanza di decisione (e ritualmente comunicato alle parti costituite a cura della Cancelleria, giusta il disposto del novellato art. 390 cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 390 cod. proc. civ
Raffaele Rossi Considerato che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata in esito all’istanza di decisione (e ritualmente comunicato alle parti costituite a cura della Cancelleria, giusta il disposto del novellato art. 390 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11/10/2017, n. 23912
115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912);r.g.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19382/2022R.G. proposto da AVANZATI ROBERTO, AVANZATI ANDREA E AVANZATI MAURIZIO, in difetto di domicilio eletto in ROMA, tutti domiciliatiper legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentatoe difeso dall’Avv. Paola Terrosi –ricorrenti – contro IFIS NPL INVESTING S.P.A. E, PER ESSA, IFIS NPL SERVICING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliatoper legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difes o dall’Avv.

Marina Vandini –controricorrente – nonché contro AMCO –ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. (GIA’ SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ – S.G.A. S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVIr.g. n. 19382/2022 Cons. est. Raffaele Rossi Giovanni Antonio Piana n. 4, presso lo studio dell’Avv. Alberigo Panini, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Enrico Ammirati –controricorrente – nonché contro CONSORZIO AGRARIO DI SIENA SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicili ato in Roma, via Annia Faustina n. 5/D, presso lo studio dell’Avv.

Saverio Casulli, dal quale, unitamente all’Avv. Alessandro Lepri, è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro ILLIMITY BANK S.P.A. E, PER ESSA, NEPRIX S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliatoper legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Silvestri –controricorrente – nonché contro BANCA TEMA TERRE ESTRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA- CREDITO COOPERATIVO BCC NPLS 2019 S.R.L. ALFABETIX S.R.L.

GALLORINI ROSSANO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO RELEASE S.P.A. –intimati – Avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI AREZZO emessa in data 1° febbraio 2022 nel procedimento di espropriazione immobiliare iscritto al n. 248del R.G.Es. dell’anno 2008; Rilevato che r.g. n. 19382/2022 Cons. est. Raffaele Rossi Roberto, Andrea e Maurizio Avanzati hanno, uno actu, proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con cui, in procedura di espropriazione immobiliare contro gli stessi intrapresa dal Consorzio agrario di Siena soc. coop. e con l’intervento di plurimi creditori, il giudice dell’esecuzione, a definizione della fase sommaria dell’opposizione agli atti esecutivi dispiegata dagli esecutati, ha «dichiarato inammissibile l’opposizione», condannando gli opponenti alla refusione delle spese della fase e fissando termini per l’introduzione del giudizio di merito; resistono, con separati controricorsi, Ifis NPL Investing S.p.A. (e, per essa, Ifis NPL Servicing S.p.A.), AMCO – Asset Management Company S.p.A. (già Società per la gestione di attività –S.G.A.

S.p.A.), Consorzio agrario di Siena soc. coop., Illimity Bank S.p.A. (e, per essa, Neprix s.r.l.); non svolgono difese in grado di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente specificate; con provvedimento del 5 giugno 2023, il Presidente di sezione delegato di questa Corte ha formulato proposta di definizione agevolata del ricorso ai sensi del novellato art. 380-biscod. proc. civ. , sul rilievo dell’inammissibilità dello stesso per una duplice, indipendente, ragione (nonimpugnabilità con ricorso per cassazione dell’ordinanza; tardività del ricorso); a seguito di tempestiva istanza di decisione formulata da parte ricorrente è stata fissata la odierna adunanza camerale, in vista della quale hanno depositato memoria illustrativa parte ricorrente e i controricorrenti AMCO – Asset Management Company S.p.A., Ifis NPL Investing S.p.A., Illimity Bank S.p.A.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;r.g. n. 19382/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi Considerato che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata in esito all’istanza di decisione (e ritualmente comunicato alle parti costituite a cura della Cancelleria, giusta il disposto del novellato art. 390 cod. proc. civ.), i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto dal loro procuratore speciale; hanno prestato accettazione alla rinuncia , con separate dichiarazioni res e dai rispettivi procuratori speciali, AMCO – Asset Management Company S.p.A., Ifis NPL Investing S.p.A. (e, per essa, Ifis NPL Servicing S.p.A.) e Consorzio agrario di Siena soc. coop.; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., nei rapporti tra i ricorrenti e AMCO – Asset Management Company S.p.A. , Ifis NPL Investing S.p.A. (e, per essa, Ifis NPL Servicing S.p.A.) e Consorzio agrario di Siena soc. coop.; va invece disposta condanna dei ricorrenti, in quanto parti danti causaal giudizio (e tra loro in solido per l’evidente identità di posizione processuale), alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, nella misura conforme a tariffa professionale specificata in dispositivo, a favore di Illimity Bank S.p.A. (e, per essa, Neprix s.r.l.) , controricorrente che non ha preso posizione sulla rinunzia; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912);r.g. n. 19382/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi p. q. m. dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti, Roberto, Andrea e Maurizio Avanzati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della part e controricorrent e Illimity Bank S.p.A. (e, per essa, Neprix s.r.l.), che liquida in euro 8.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali