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Ordinanza — n. 36571/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on liability for wild boar injury, ruling Art. 2052 Civil Code applies instead of 2043.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36571/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appellant's claim regarding the application of the Civil Code, quashing the appellate court's decision. The appellant argued that Article 2052, which governs liability for wild animals, should apply rather than Article 2043, which covers general torts. The court held that since the accident involved a wild boar, the specific provision for wild animals was the correct legal basis, overturning the lower court's choice of general tort liability.

Regesto Legislator

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Art. 2043 c.c.; Art. 2052 c.c.: In cases of damage caused by wild animals in circulation, liability is governed by Article 2052 of the Civil Code rather than Article 2043, as the latter applies only to general torts without the specific scope of wild fauna.

Parole chiave

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wild animal liability Article 2052 Civil Code Article 2043 Civil Code wild boar injury extracontractual liability onus of proof Cassation review responsabilità per incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 2043 c.c.
Con tale motivo la Regione ha ritenuto che, essendo applicabile l’art. 2043 c.c. e non l’art.
Art. 2052 c.c.
e non l’art. 2052 c.c., il danneggiato non aveva provato la colpa concreta della Regione.
Art. 2697 c.c.
3, c.p.c., “ Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 2697 c.c.; in quanto il giudice di appello ha ritenuto sussistente a carico dell’odierno ricorrente l’onere della prova circa la mancata verificazione del sinistro all’interno dell’Ente Parco Majella; relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
2697 c.c.; in quanto il giudice di appello ha ritenuto sussistente a carico dell’odierno ricorrente l’onere della prova circa la mancata verificazione del sinistro all’interno dell’Ente Parco Majella; relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.”.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
4, c.p.c.,“Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto il giudice di appello ha ritenuto il sinistro verificatosi all’interno dell’Ente Parco Majella; in relazione all’art.360, comma 1, n.
art. 2043 c.c
Con tale motivo la Regione ha ritenuto che, essendo applicabile l’art. 2043 c.c.
art. 2052 c.c
e non l’art. 2052 c.c., il danneggiato non aveva provato la colpa concreta della Regione.
art. 112 c.p
Ne deriverebbe che aver fondato l’accoglimento dell’appello sul presupposto che il sinistro si verificò nel territorio del predetto Ente Parco costituisce un’ultrapetizione o un’extrapetizione, inammissibile ai sensi dell’art. 112 c.p.c.
art. 346 c.p
Ne deriva l’applicazione dell’art. 346 c.p.c., ai sensi del quale “le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez 6-3, ord. 31/08/2020, n. 18092
civ.)” (così, di recente, Cass., sez 6-3, ord. 31/08/2020, n. 18092; conforme Cass, Sez.
Cass, Sez. III, ord. 29/05/2018, n. 13395
18092; conforme Cass, Sez. III, ord. 29/05/2018, n. 13395).
Cass, Sez. III, ord. 06/07/2020, n. 13848
Secondo Cass, Sez. III, ord. 06/07/2020, n. 13848: “In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art.2043 c.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 779/2021 R.G. proposto da: CAFARELLI RICCARDO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MONACO DANILO (CF: MNCDNL71L04C632W) - R icorrente - Contro REGIONE ABRUZZO, PROVINCIA PESCARA - I ntimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE DEL L ’ AQUILA n. 211/2020 depositata il30/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Riccardo Cafarelli, sul presupposto che, in data 11/11/2014, sulla strada regionale 487, KM. 8+100, in direzione Roccamorice, mentre era alla guida del proprio motoveicolo, aveva investito un cinghiale, convenne dinanzi al Giudice di Pace di Pescara la Regione Abruzzo.

2. La Regione si costituì eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendola sussistente in capo alla Provincia di Pescara, in quanto delegataria delle funzioni di vigilanza e controllo sulla fauna selvatica. Inoltre, sollevò eccezione di difetto di legittimazione passiva anche in capo all’Ente Parco Nazione della Majella, sostenendo che lo stesso è normativamente obbligato all’accertamento ed al risarcimento dei danni.

3. Con sentenza n. 1462/2016 il g iudice di p ace di Pescara ha dichiarato la responsabilità della Regione Abruzzo e, per l’effetto, l’ha condannata al risarcimento dei danni, quantificati in euro 3.842,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

4. Avverso tale sentenza la Regione propose appello, ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva e l’errata valutazione delle istanze istruttorie, e quindi la violazione degli artt. 2697, 2043 c.c. e 115 e 116 c.p.c. Con tale motivo la Regione ha ritenuto che, essendo applicabile l’art. 2043 c.c. e non l’art. 2052 c.c., il danneggiato non aveva provato la colpa concreta della Regione.

5. Si costituì il Cafarelli, chiedendo la conferma della sentenza di prime cure.

6. Con sentenza n. 211/2020, depositata in data 30/04/2020, oggetto di ricorso, il Tribunale dell’Aquila, in accoglimento dell’appello e in integrale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dal Cafarelli verso la Regione Abruzzo; ha respinto l’appello incidentale della provincia di Pescara verso la Regione Abruzzo e l’appello incidentale del Cafarelli verso la provincia di Pescara. Il Tribunale ha ritenuto che la legittimazione passiva facesse capo alla Regione, ma che, dovendosi applicare l’art.2043 c.c. e non l’art. 2052 c.c., ed essendosi il sinistro verificatosi nel territorio dell’Ente Parco Nazionale della Majella, non era configurabile alcuna responsabilità a carico della Regione, alla quale è preclusa qualsiasi attività di controllo sulla fauna selvatica.

7. Avverso la predetta sentenza il Cafarelli propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.

9. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente procedimento. M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., essendo incorso il giudice di appello in un’ipotesi di ultra o extrapetizione; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.”, sostenendo che la Regione Abruzzo , in grado di appello , ha rinunciato al motivo inerente alla legittimazione passiva dell ’ E nte Parco della Majella, che era stata sollevata in primo grado.

Ne deriverebbe che aver fondato l’accoglimento dell’appello sul presupposto che il sinistro si verificò nel territorio del predetto Ente Parco costituisce un’ultrapetizione o un’extrapetizione, inammissibile ai sensi dell’art. 112 c.p.c. 1.1.A supporto del motivo il ricorrente deduce che nell’atto di appello la Regione Abruzzo ha proposto due motivi: (i) il primo avente ad oggetto la carenza di legittimazione passiva della Regione: con tale motivo l’Ente appellante ha sostenuto che la legittimazione passiva era a carico della Provincia di Pescara (pagine 2e 3 appello); (ii) il secondo avente ad oggetto l’errata valutazione delle istanze istruttorie e quindi violazione degli artt. 2697, 2043 c.c. e 115 e 116 c.p.c.: con tale motivo la Regione ha ritenuto che, essendo applicabile l’art. 2043 c.c. e non l’art. 2052 c.c., il danneggiato non aveva provato la colpa concreta della stessa (pagine 4e 5 appello).

Pertanto, il ricorrente deduce che l’appellante ha evidentemente rinunciato al motivo inerente alla legittimazione passiva dell’Ente Parco, atteso che in primo grado aveva invece ritenuto che tale Ente fosse normativamente obbligato all’accertamento ed al risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica. Ne deriva l’applicazione dell’art. 346 c.p.c., ai sensi del quale “le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”.

2. Sul primo motivo . Dalla sentenza gravata si ricava che la Regione proposeappello avverso la pronuncia di primo grado deduce ndo: (i) il proprio difetto di legittimazione passiva (perché dei danni cagionati dalla fauna selvatica dovrebbe rispondere la Provincia); (ii)l’ errata valutazione delle risultanze istruttorie e il vizio di motivazione (per violazione dei principi inerenti la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043, c.c., delle regole di riparto dell’onere probatorio ex art.2697 c.c. nonché degli artt.115, 116 c.p.c., non avendo comunque la parte attrice in primo grado assolto l’onere di allegazione e probatorio su di essa gravante, con riguardo condotta colposa dell’Ente, al nesso causale tra la stessa e il sinistro nonché tra questo ed il danno lamentato); (iii) dedusse poi l ’ insufficienza della prova sul quantum, consistente in un mero preventivo (così a p. 2 della sentenza).

In effetti, nell’atto di appello della Regione l’Ente Parco Nazionale della Majella non viene in alcun modo menzionato, sicché il motivo inerente alla legittimazione passiva dell’Ente Parco doveva intendersi rinunciato. Il motivo è pertanto fondato.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “ Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 2697 c.c.; in quanto il giudice di appello ha ritenuto sussistente a carico dell’odierno ricorrente l’onere della prova circa la mancata verificazione del sinistro all’interno dell’Ente Parco Majella; relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.”. A detta del ricorrente, sotto il profilo del riparto dell’onere della prova, era la Regione Abruzzo a dover dimostrare che il sinistro si era verificato all’interno del territorio dell’Ente Parco e chiamarlo in giudizio. La sentenza gravata sarebbe pertanto erronea là dove afferma che l’onere della prova circa l’estraneità del sinistro al territorio dell’Ente P arco gravava sul ricorrente.

4. Sul secondo motivo . L a violazione dell ’ art. 2697 c.c. “ è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del «nuovo» art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)” (così, di recente, Cass., sez 6-3, ord. 31/08/2020, n. 18092; conforme Cass, Sez. III, ord. 29/05/2018, n. 13395).

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.,“Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto il giudice di appello ha ritenuto il sinistro verificatosi all’interno dell’Ente Parco Majella; in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.”, per avere il Tribunale errato nel ritenere il sinistro si è verificato all’interno del parco della Majella. Al contrario di quanto asserito dal giudice di appello, gli agenti accertatori evidenziano quando sinistro si verifica all’interno del predetto parco, e non quando non si verifica.

6. Sul terzo motivo . Il motivo in esame è inammissibile in quanto finalizzato ad una rivisitazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

7. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 c.c., in quanto il giudice di appello ha ritenuto applicabile l’art. 2043 c.c. e non, per l’appunto, il predetto art. 2052 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.”, per avere il Tribunale errato nel ritenere applicabile alla fattispecie l’art. 2043 c.c. in luogo dell’art. 2052 c.c.

8. Sul quarto motivo . Secondo Cass, Sez. III, ord. 06/07/2020, n. 13848: “In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art.2043 c.c. ma ai sensi dell’art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell’uomo, prescindendo dall’esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi”.Di tale principio la sentenza non ha fatto corretta applicazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo ed il quarto motivo, assorbito il secondo e terzo. Cassa e rinvia al Tribunale dell’Aquil