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Ordinanza — n. 36570/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against postal bond interest rate ruling as inadmissible due to procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36570/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Angela Alfano's appeal against the lower court's judgment regarding a thirty-year postal bond inadmissible. Alfano argued that the appellate judge omitted decisive facts concerning interest rates after the twentieth year and violated procedural rules by accepting a subordinate claim without an incidental appeal. The court rejected these claims, ruling that the first ground was a mix of fact and law and the second was unsupported by the procedural history, thus dismissing the entire petition.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds constitute a mixture of fact and law or lack a direct procedural basis, such as the absence of an incidental appeal for a subordinate claim already accepted in the first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal omission of facts subordinate claim ultra petitum postal bond interest procedural defect Cassazione ordinanza retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, n. 5 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 13, para. 1 quater, d.p.r. 115/2012
Art. 13, para. 1 bis, d.p.r. 115/2012
articolo 116 c.p
bancario, nonché violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c.
articolo 1321 c.c
articolo 112 c.p
2.1.2 Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
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Testo completo

igliere Ha deciso ORDINANZA sul ricorso n. 1997/2021 R.G. proposto da: Alfano Angela, rappresentata e difesa dall'avvocato Pagano Giovanni; -ricorrente - contro Poste Italiane s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Astorri Stefano; -controricorrente – avverso la sentenza n. 374/2020 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositata in data 8/6/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI: Rilevatoche: Angela Alfano agiva davanti al Giudice di pace di Nocera Inferiore per inadempimento contrattuale della convenuta Poste Italiane S.p.A. nei suoi confronti di titolare di Buono postale fruttifero (BPF) trentennale di 500.000 lire, da lei sottoscritto il 22 agosto 1986e che al momento della riscossione aveva apportato un rimborso di euro 3557,39, mentre -ad avviso dell’attrice - avrebbe dovuto rimborsare euro 6399,52: la differenza sarebbe derivata dalla pretesa della Alfano di applicare il saggio di interessi nella misura originariamente stampata sul retro del buono anziché nella misura derivante dal timbro apposto.

In subordine, poiché il timbro modificava il saggio degli interessi solo fra il primo e il ventesimo anno, l’attricechiedeva che tra il ventunesimo e il trentesimo si applicasse il saggio nella misura originariamente stampata sul retro. Controparte si costituiva resistendo. Il Giudice di pace, con sentenza n. 4170/2018 accoglieva la domanda subordinata, condannando la convenuta a pagare all’attrice la somma di euro 1870,61 oltre interessi. Poste Italiane proponevano appello, cui Angela Alfano resisteva. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 374/2020, accoglieva il gravame, rigettando la domanda attorea.

Angela Alfano ha presentato ricorso, articolato in tre motivi, da cui Poste Italiane si è difesa con controricorso e memoria. Considerato che: 1.1Il primo motivo lamenta, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo.Il giudice d’appello avrebbe “omesso l’esame di circostanze decisive”, cioè “tutte quelle circostanze inconfutabili, perché documentali ed accertate nel corso del giudizio di primo grado”:

1) l’avere Angela Alfano sottoscritto il buono della serie P-00043 dietro al quale “vi era timbro a secco, che modificava solo i tassi fino al 20º anno”;

2) ciò sarebbe stato “esplicitato sin dal primo grado” tant’è vero che il Giudice di pace avrebbe accolto soltanto la domanda subordinata, per i conteggi del terzo decennio;

3) nonostante che Angela Alfano ave sse “puntualmente di nuovo evidenziata” la circostanza, il giudice d’appello “non rispondeva … su tale quesito” e “non teneva conto dell’intera circostanza fattuale e di diritto”; 4) “nessuna valutazione ha compiuto il giudice d’appello” su lla tempistica della sottoscrizione, su quanto ap posto da Poste Italiane dopo l’entrata in vigore del noto decreto ministeriale, e su “ quanto riportato letteralmente sul buono postale inerente gli interessi del periodo dal 20º anno sino al 30º”.

Seguono, a questo elenco di pretese omissioni, varie argomentazioni, richiamandopure i decreti ministeriali attinenti ai BPF (pagine 10-12 del ricorso). 1.2 L’ampio riassunto dell’esteso motivo evidenzia, ictu oculi , che non si è dinanzi a una censura riconducibile all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., bensì ad una miscela di una serie di fatti intrecciata, neppure nitidamente, in questioni di diritto. E ciò rende evidentemente inammissibile il motivostesso. 2.1.1Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., errata qualificazione giuridica del negozio ed errata applicazione degli articoli 1321, 1322, 1326 c.c., 124 T.U. bancario, nonché violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c.

Sostiene la ricorrente che “il Tribunale stravolge tutti i capisaldi di diritto” contrattuale: a lei sarebbe stat a propost a la sottoscrizione di un buono il 22 agosto 1986 “dopo l’entrata in vigore del DM di modifica dei tassi di interesse” (considerato lo stralcio della motivazione della sentenza che apre la presente censura quale suo oggetto, deve ritenersi che qui la ricorrente si riferisca al d.m. 13 giugno 1986 n. 148).Sostiene altresì che sul buono “era stata modificata con timbro” la tabella degli interessi dal primo al ventesimo anno, lasciando immutate le condizioni degli ultimi dieci anni, “le quali prevedono che alla somma ottenuta fino al 20º anno si aggiungerà a titolo di interessi … £ 129.075 per ogni successivo bimestre”; e la somma di euro 1870,61 riconosciuta dal primo giudice sarebbe “proprio la somma inerente tale periodo detratto quanto ricevuto”.

Le parti avrebbero determinato ciò ai sensi dell’articolo 1321 c.c., e l’accordo “si è concluso” il 22 agosto 1986 con l’emissione del buono; e sarebbe analogicamente applicabile l’articolo 124 TUB così che “impone degli obblighi specifici al funzionario di poste proponente” sulle informazioni sul titolo, ma “le uniche informazioni date sono quelle di modifica dei tassi come da timbro nulla dicendo sui tassi successivi al 20º anno sino al 30º che ovviamente erano quelli contrattualmente previsti”. Il giudice d’appello sarebbe incorso in errore per avere considerato “le sole disposizioni imperative ed i tassi modificati sino al 20º anno, non considerando affatto i successivi e non analizzando in modo corretto le disposizioni civilistiche alla base della fattispecie … ed operanti al momento dell’emissione” del buono, così respingendo “la domanda di inadempimento contrattuale (sic) da parte di Poste Italiane con rimborso dei tassi” di interesse tra il ventesimo e il trentesimo anno come indicati nel buono stesso. 2.1.2 Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c. quanto alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

In primo grado Angela Alfano aveva chiesto in tesi l’applicazione dei tassi indicati nel buono per tutti gli anni, e in subordine per gli ultimi dieci anni, eil Giudice di pace aveva accolto la domanda subordinata; Poste Italiane aveva proposto appello soltanto sulla domanda subordinata, non avendo alcun interesse per altro. Non vi erastato appello incidentale. Tuttavia “il Giudice di appello accoglie l’appello di Poste nulla dicendo sulla subordinata di primo grado”, forse andando “addirittura ultra petitum” ma comunque compiendo “una omissione palese”. 2.2 Questi due motivi sono evidentemente correlati.Il secondo è una miscela di questioni di fatto sul contenuto del buono e, alquanto genericamente, di diritto, per cui è inammissibile come il primo motivo.

Per il terzo va rilevato che la stessa ricorrente ammette che Poste Italiane aveva presentato l’appello proprio sull’accoglimento, in primo grado, della domanda subordinata; l’appello, con siffatto contenuto, è stato accolto, per cui non è sostenibile alcuna violazione dell’articolo 112 c.p.c., ma semmai errori nell’accoglimento; su questo tuttavia si è speso il secondo motivo, come si è visto in un modo in parte fattuale (non però nei limiti dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., unico strumento ammesso in cassazione riguardante i fatti, salvo naturalmente l’articolo 384, secondo comma, c.p.c.) e in parte eccessivamente generica, come già rilevato, di diritto.

Anche questo motivo cade pertanto nella inammissibilità.

3. Tutto il ricorso risulta dunque inammissibile. La peculiarità della vicenda giustifica comunque la compensazione delle spese. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso compensando le spese. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a