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Ordinanza — n. 36568/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to lack of necessary third-party participation in enforcement opposition proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36568/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the appeal against a second-instance judgment regarding an enforcement opposition. The appellant argued procedural defects, but the court found the primary issue was the absence of the third-party debtor, Poste Italiane S.p.A., from the entire first and second instance proceedings. The court ruled that the preclusion of a necessary co-litigant renders the entire trial void, necessitating a remand for a retrial with full adversarial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 543 e ss. cod. r.g.; Art. 383, 354 cod. proc. civ.: In enforcement opposition proceedings concerning third-party seizure, the third party is always a necessary co-litigant; their preclusion invalidates the entire trial, requiring annulment and remand for a full retrial.

Parole chiave

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enforcement opposition proceedings third party seizure necessary co-litigant lack of adversarial proceedings annulment and remand procedural nullity Cassazione ordinanza esecuzione per crediti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 543 e ss. cod. r.g.
Art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.
decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Taranto, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità
Art. 354 cod. proc. civ.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/05/2021, n. 13533
Cass. 27/09/2021, n. 26114
Cass. 02/12/2021, n. 37929
Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass.
Cass. 14/12/2021, n. 39973
37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass.
Cass. 29/12/2021, n. 41932
39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n.
Cass. 08/03/2022, n. 7577
Cass. 26/07/2022, n. 23348
7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità; è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione avverso un’espropriazione presso terzi intrapresa nelle forme speciali di cui all’art.
Cass. 19/10/1963, n. 2786
Cass. 26/07/2013, n. 18127
Cass. 17/10/2013, n. 23572
Raffaele Rossi 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass.
Cass. 19/02/2019, n. 4763
23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.
Cass. 23/10/2020, n. 23315
4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass.
Cass. 22/02/2021, n. 4665
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24668/2022R.G. proposto da SIMONETTI ALESSANDRO, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso d a ll’Avv. Michele Imperio –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE POSTE ITALIANE S.P.A. –intimati – Avverso la sentenza n. 122/2022 della CORTE D’APPELLO DI LECCE – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 6 aprile2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 dicembre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

Rilevato che OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 24668/2022 Cons. est. Raffaele Rossi per il recupero di crediti di natura tributaria e non tributaria, Equitalia SudS.p.A. (cui, lite pendente, è per legge succeduta Agenzia delle Entrate Riscossione) promosse indanno di Alessandro Simonetti espropriazione di creditipresso il terzo Poste Italiane S.p.A.; nel proporre opposizione avverso detta procedura, l’esecutato dedusse l’omessa notifica del pignoramento e degli atti prodromici ad esso nonché l’insussistenza di qualsivoglia proprio debito; all’esito del giudizio di prime cure, svolto in contraddittorio con l’agente della riscossione, l’adito Tribunale diTaranto dichiarò il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in ordine all’opposizione concernente crediti tributari,mentre dichiarò inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi e rigettò l’opposizione all’esecuzione relative ai crediti non tributari; la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto da Alessandro Simonetti, il quale, pertanto, ricorre per cassazione articolando settemotivi, illustrati da memoria; non svolgono difese in sede di legittimità Agenzia delle Entrate Riscossionee Poste Italiane S.p.A.; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. r.g. n. 24668/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533); «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114;

Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità; è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione avverso un’espropriazione presso terzi intrapresa nelle forme speciali di cui all’art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - non ha ab initio partecipato (ed in ambedue i gradi di merito) il terzo pignorato, Poste Italiane S.p.A.; la evidenziata pretermissione di detto terzo non può essere sanata dalla evocazione dello stesso nel giudizio di legittimità, non valendo essa, in tutta evidenza, a ripristinare il contraddittorio vulnerato nei precedenti gradi di merito; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. r.g. n. 24668/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la gravata sentenza va pertanto cassata -con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con litisconsorteindefettibile - con rinvio al Tribunale di Taranto , quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l ’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con il soggetto già illegittimamente pretermesso; al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio,ivi incluse quelle del presente grado; p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Taranto, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità