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Ordinanza — n. 36567/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to improper withdrawal notification causing loss of interest in the decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36567/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to properly notify the withdrawal to the opposing parties. Although the withdrawal was unilateral, the law requires formal notification to opposing counsel or parties to effectuate the loss of interest in the decision. Consequently, the procedural defect prevented the withdrawal from legally terminating the cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; The withdrawal from a cassation appeal is a unilateral act that requires notification to opposing parties to produce the effect of extinguishing the proceedings and causing the loss of interest in the decision.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal notification loss of interest procedural extinction formal requirements diritto a un difensore spese di difesa procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15980 del 14/07/2006
proc.civ., valendo comunque a far ritenere venuto meno l'interesse alla decisione sul ricorso (Cass. n. 15980 del 14/07/2006 Rv.
Cass. n. 6888 del 2015
Valle dell’impugnazione(Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass.
Cass. n. 19562 del 2015
6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10376/2018 R.G. proposto da : ZETA INVESTIMENTI S.R.L. a SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRANDO MAURO (FRRMRA57T05D969A) -ricorrente– contro GABRIELLI FEDERICA, FICARRA GIUSEPPE, FICARRA MARIA VICTORIA, FICARRA JOSE' LUCIANO, COMUNE di MILANO, FALLIMENTO ITP SERVIZI SOC.CONSORTILE a R . L . in liquidazione , INA ASSITALIA S.P.A., VIVIANI IMPIANTI S.R.L., FALLIMENTO GIUGNO S.P.A. in liquidazione , GENERALI ITALIA S . P .

A . -intimati - avverso la SENTENZAdellaCORTE d'APPELLO di GENOVA n. 93/2018 depositata il19/01/2018. R. g. n. 10376/2018 Ad. 13/12/2023; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13/12/2023,dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva. Rilevato che a seguito di ordinanza interlocutoria del 27/01/2020 resa a conclusione dell’adunanza camerale del 25/09/2019, la causa è pervenuta all’adunanza camerale del 13/12/2023; è pervenuto atto di rinuncia a ricorso da parte della Zeta Investimenti s.r.l. a socio unico.

Ritenuto che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art.391 cod. proc.civ., valendo comunque a far ritenere venuto meno l'interesse alla decisione sul ricorso (Cass. n. 15980 del 14/07/2006 Rv. 592489 -01); la rinuncia, nella specie, non poteva essere comunicata o notificata, atteso che tutte le controparti sono rimaste intimate; a tanto consegue che, potendo comunque la rinuncia , che comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata,essere considerata quale esplicazione della perdita d’interesse della parte ricorrente alla decisione del ricorso, possa essere dichiarata l’estinzione del giudizio. nulla per le spese, non avendo alcun controparte svolto attività difensiva; non vi è luogo a statuizione sulla debenza del cd.raddoppio del contributo unificato, trattandosi di misura correlata in senso tassativo a provvedimenti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità R. g. n. 10376/2018 Ad. 13/12/2023; estensore:

C. Valle dell’impugnazione(Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

LaCorte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di