Ordinanza — n. 36563/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARep. C.C. 27/11/2023 C.C. 14/4/2022 ESTINZIONE PER RINUNCIA. -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CAGLIARI – SEZIONE DIST ACCATA di SASSARI n. 231/2021 depositata i l 18/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che Roberto Papa propose querela di falso in via incidentale, nel corso del giudizio davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Sassari, sostenendo che le relate di notifica e gli avvisi ricevimento delle cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle entrate e degli avvisi di addebito notificati dall’INPS erano falsi, perché la sottoscrizione degli avvisi di cui all’art. 140 cod. proc. civ. non era a lui riconducibile; che, ammessa la querela dal Tribunale del lavoro e trasmessi gli atti al Tribunale della medesima sede per l’istruzione della causa e la decisione in composizione collegiale, quest’ultimo rigettò la domanda; che la sentenza è stata impugnata dal Papa e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari propone ricorso Roberto Papa con atto affidato a quattro motivi; che resiste l’Agenzia delle entrate riscossione con controricorso; che l’INPS ha depositato un mero atto di costituzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 140 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 36563/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rep. C.C. 27/11/2023 C.C. 14/4/2022 ESTINZIONE PER RINUNCIA. -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CAGLIARI – SEZIONE DIST ACCATA di SASSARI n. 231/2021 depositata i l 18/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che Roberto Papa propose querela di falso in via incidentale, nel corso del giudizio davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Sassari, sostenendo che le relate di notifica e gli avvisi ricevimento delle cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle entrate e degli avvisi di addebito notificati dall’INPS erano falsi, perché la sottoscrizione degli avvisi di cui all’art. 140 cod. proc. civ. non era a lui riconducibile; che, ammessa la querela dal Tribunale del lavoro e trasmessi gli atti al Tribunale della medesima sede per l’istruzione della causa e la decisione in composizione collegiale, quest’ultimo rigettò la domanda; che la sentenza è stata impugnata dal Papa e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari propone ricorso Roberto Papa con atto affidato a quattro motivi; che resiste l’Agenzia delle entrate riscossione con controricorso; che l’INPS ha depositato un mero atto di costituzione.
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 395/2022 R.G. proposto da: PAPA ROBERTO, rappresentato e difeso da ll’avvocato BRUNI FABRIZIO (BRNFRZ61M12H501F) -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) -controricorrente- nonchécontro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D’ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B),SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) R.G. 395/2022 Cron.
Rep. C.C. 27/11/2023 C.C. 14/4/2022 ESTINZIONE PER RINUNCIA. -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CAGLIARI – SEZIONE DIST ACCATA di SASSARI n. 231/2021 depositata i l 18/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che Roberto Papa propose querela di falso in via incidentale, nel corso del giudizio davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Sassari, sostenendo che le relate di notifica e gli avvisi ricevimento delle cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle entrate e degli avvisi di addebito notificati dall’INPS erano falsi, perché la sottoscrizione degli avvisi di cui all’art. 140 cod. proc. civ. non era a lui riconducibile; che, ammessa la querela dal Tribunale del lavoro e trasmessi gli atti al Tribunale della medesima sede per l’istruzione della causa e la decisione in composizione collegiale, quest’ultimo rigettò la domanda; che la sentenza è stata impugnata dal Papa e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari propone ricorso Roberto Papa con atto affidato a quattro motivi; che resiste l’Agenzia delle entrate riscossione con controricorso; che l’INPS ha depositato un mero atto di costituzione.
Considerato che, con atto del 16 ottobre 2023, sottoscritto dalla parte e dal difensore avv. Fabrizio Bruni, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, data l’intervenuta definizione di tutte le liti pendenti con l’Amministrazione finanziaria; che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto; che nessuna accettazione o presa d’atto è intervenuta da parte dell’Agenzia delle entrate, per cui le spese del giudizio di cassazione devono essere poste a carico del ricorrente; che, viceversa, nulla va disposto sulle spese in relazione all’INPS, posto che tale ente non ha depositato un controricorso; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiaraestinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese dello stesso, liquidate in complessivi euro 5.000, oltre spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di