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Ordinanza — n. 36562/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows revocation claim against marital property transfer, ruling gratuitousness test insufficient for solutorio compensation analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36562/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the main appeal against a second-instance judgment that had dismissed a revocation action based on the lack of gratuitousness. The lower court incorrectly applied the test of objective onerousness rather than analyzing whether the property transfer constituted a solutorio compensative arrangement within the context of the marital relationship. Consequently, the Cassation Court quashed the appealed sentence and remanded the case for a new examination by the Court of Appeal of Bologna.

Regesto Legislator

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Art. 2901 c.c.; The test of objective onerousness is insufficient to deny the application of the revocation action when the transfer of assets between spouses may constitute a solutorio compensative arrangement arising from the complex web of patrimonial relations inherent in the marital union.

Parole chiave

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revocatoria ordinaria simulazione assoluta patrimonio coniugale solutorio compensativo onerosità oggettiva separazione consensuale rinvio al giudice di merito separazione dei beni

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 c.c.
1767/2017 del Tribunale di Modena, rigettava la domanda di simulazione e, in accoglimento della domanda revocatoria,dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di Banco BPM s.p.a.
Art. 346 c.p.c.
le spese di lite dientrambi i gradi di giudizio; nei confronti diItalfondiario s.p.a., rigettava la domanda di simulazione e dichiarava rinunciata ex art. 346 c.p.c. la domanda di revocatoria, condannando Italfondiario a rifondere agli appellanti le spese di lite di entrambi i gradi.
art. 2901 c.c
1767/2017 del Tribunale di Modena, rigettava la domanda di simulazione e, in accoglimento della domanda revocatoria,dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di Banco BPM s.p.a.
art. 2655 c.c
del verbale di separazione de quo , nella parte avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della quota pro indiviso dei beni immobili ivi descritti, disponendo le annotazioni ex art. 2655 c.c.; condannava inoltre gli appellanti a rifondere al Banco BPM s.p.a.
art. 346 c.p
le spese di lite dientrambi i gradi di giudizio; nei confronti diItalfondiario s.p.a., rigettava la domanda di simulazione e dichiarava rinunciata ex art. 346 c.p.c.
art. 115 c.p
Ragioni della decisione 1.I ricorrenti principali Beccati e Odorici lamentano : 1.1.con il primo motivo, “ la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
artt. 2901 c.c
laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c., 192 c.c.
art. 112 c.p
Ambrosi separazione consensuale dei coniugi e nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., deduce che la Corte territorialeha omesso lo scrutinio della domanda di simulazione degli accordi di trasferimento dei beni immobili; 2.3.Con il terzo motivo, lamenta in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3 10433/2019
Cass. Sez. 3 10433/2019; v.
Cass. Sez. 2, 25/10/2019 n. 27409
anche Cass. Sez. 2, 25/10/2019 n. 27409) .
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2085/2021R.G. proposto da LUCIANO BECCATI e LUISA ODORICI, rappresentat i e difes i dall' A vvocato RUGGERO STEFANI,giusta procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliati in ROMA,VIA ANTONIO MORDINI N 14, presso lo studio dell’avvocato MARCO SEGATORI; –ricorrenti – contro INTESA SANPAOLO SPA, rappresentata da doValue s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall'avvocato TEODORO CARSILLO , giusta procura speciale in calce al contro ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUIGI LILIO 95, presso il suo studio ;

–ricorrente/controricorrente– Oggetto:Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria– C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi nonché contro RED SEA SPV, e per essa, PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall'avvocato ALESSANDRO GIANCARLO PAPPALARDO, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato PIERA SILVESTRI; –controricorrente – nonché contro BANCO BPM SPA, -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2769/2020 depositata il 22/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1.Con atto di citazione del 2013 , il Banco Popolare Soc. Coop. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Modena, Luciano Beccati e Luisa Odorici al fine di sentir accertare la simulazione assoluta dell'accordo di separazione consensuale tra loro stipulato, omologato dal Tribunale di Modena il 12 gennaio 2012, nella parte in cui i predetti coniugi avevano disposto il trasferimento, dalmarito a favore della moglie, della quota intestata al primo di alcuni beni immobili, rappresentanti unità abitative facenti parte di una palazzina terra-cielo integralmente di proprietà della famiglia della convenuta Odorici; in via subordinata, chiedeva dichiararsi l'inefficacia del suddetto trasferimento ex art. 2901 c.c. ; premetteva che: - l'atto dispositivo sarebbe avvenuto dopoche era maturata una grave situazione debitoria in capo alla Arca s.r.l. , società a favore della quale Beccati Luciano aveva concesso garanzie personali; -il patrimonio della società debitrice principale e del legale C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres.

L.A. Scarano Est. I. Ambrosi rappresentante di quest'ultima, Olimpi Giorgiosi era rilevato insussistente; - lo stesso Beccati sarebbe rimasto nel possesso dei beni trasferiti, avendo continuato aconvivere con la moglie anche dopo la separazione. Si costituivanoin giudizio con distinte comparse sia Luciano Beccati sia Luisa Odorici contestando la domanda e chiedendone il rigetto.Si costituiva l’Italfondiario s.p.a., quale creditore di Luciano Beccati, depositando una “Comparsa di intervento adesivo volontario”. Il Tribunale di Modena c on sentenza n. 1767/2017 dichiarava la simulazione assoluta, e dunque l’inefficacia, dell’accordo di separazione nella parte incui i coniugi hanno convenuto il trasferimento in favore di Odorici Luisa delle quote del 50% degli immobili coniugali siti in Vignola, via Cornadura 7, di proprietà di Luciano Beccati, come descritti in attodi citazione, condannando altresì i convenuti alla rifusione delle spese di giudizio.

2. L a Corte d’appello di Bologna , in parziale accoglimento dell'appello proposto da Luciano Beccati e Luisa Odorici nei confronti di Banco BPMs.p.a. e Italfondiario s.p.a. avverso la sentenza n. 1767/2017 del Tribunale di Modena, rigettava la domanda di simulazione e, in accoglimento della domanda revocatoria,dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di Banco BPM s.p.a. del verbale di separazione de quo , nella parte avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della quota pro indiviso dei beni immobili ivi descritti, disponendo le annotazioni ex art. 2655 c.c.; condannava inoltre gli appellanti a rifondere al Banco BPM s.p.a. le spese di lite dientrambi i gradi di giudizio; nei confronti diItalfondiario s.p.a., rigettava la domanda di simulazione e dichiarava rinunciata ex art. 346 c.p.c. la domanda di revocatoria, condannando Italfondiario a rifondere agli appellanti le spese di lite di entrambi i gradi. 3.Avverso la decisione della Corte di appello ha nno proposto ricorso per cassazione Beccati e Odorisi con atto dell’8/01/2021 fondato su tre motivi.

C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi Avversola stessa sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha proposto successivo ricorso per c assazione con atto datato 31/03/2021, la società Intesa Sanpaolo s.p.a.(subentrata a Italfondiario s.p.a. a seguito di una serie di fusioni e/o incorporazioni),rappresentata da doValue s.p.a., fondato su tre motivi. Hanno risposto con controricorso Beccati e Odorici, nonché RED SEA SPV, e per essa, PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA, quale cessionaria del credito di Banco BPM s.p.a.; sebbene intimato, Banco BPM s.p.a . non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di cassazione.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. Hanno depositato memori a i ricorrenti Beccati e Odorici e la controricorrentesocietà Intesa Sanpaolo s.p.a. Ragioni della decisione 1.I ricorrenti principali Beccati e Odorici lamentano : 1.1.con il primo motivo, “ la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. comma I, principio di non contestazionee l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 comma 1 n n . 3 e 5 c.p.c . laddove la Corte d’appello ha accolto la domanda subordinata di revocatoria ex art. 2901 c.c. sulla base dell'errato presupposto della mancata tempestiva contestazione da parte dei due coniugi convenuti in merito alle argomentazioni di parte attrice ex art. 115 c.p.c.”; nello specifico, deducono che l’accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta in via subordinata dal Banco BPM s.p.a., è stata pronunciata dalla Corte d’appello (in primo grado, non presa in esame dal Tribunale che aveva accolto la domanda principale di simulazione) sull'erroneo presupposto della mancata tempestiva contestazione, ex art. 115 c.p.c., da parte dei coniugi convenuti, viceversa, le relative contestazioni erano state svolte puntualmente da entrambi i coniugi (all'epoca costituiti autonomamente) (v. pagg. 7 - 8 - 9 in ricorso);

C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi 1.2.con il secondo motivo, denunciano in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c. laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c., 192 c.c. e 179 c.c.;l’omesso esame circa un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in merito alla legittimità dei trasferimenti di beni tra i coniugi nell'ambito della loro separazione; in particolare, sostengono che i Giudici di merito hanno totalmente ed immotivatamente tralasciato di valutare gli elementi difensivi portati dai due coniugi convenuti e comprovanti il fatto che le unità abitative cointestate ai coniugi ricorrenti, sono state realizzate col denaro della sola moglie, quale frutto della sua eredità paterna, escludendo quindi la gratuità dell'attribuzione immobiliare in oggetto; 1.3. con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e 336 c.p.c. reformatio in pejusdell'ammontare delle spese legali liquidate in primo grado. 2.La ricorrente incidentale ( risultando il relativo ricorso per cassazione proposto successivamente a quello del Beccati e della Odorici ) società Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentata da doValue s.p.a., lamenta: 2.1.con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. error in iudicando sulla ritenuta inammissibilità della domanda di simulazione avente per oggetto un accordo di separazione consensuale omologato - violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e ss. c.c., nonché degli artt. 150 e ss. c.c. sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente focalizzato l'attenzione sulla simulazione della separazione in sé, intesa come fatto storico personale tra due coniugi, piuttosto che sulla simulazione degli accordi patrimoniali presi dai coniugi in occasione della separazione, accordi che invece possono essere oggetto di azione ex artt. 1414 e ss.c.c.. 2.2.

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. error in procedendo per omessa pronuncia sulla domanda di simulazione dell'accordo di trasferimento dei beni immobili inserito nell'ambito della C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi separazione consensuale dei coniugi e nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., deduce che la Corte territorialeha omesso lo scrutinio della domanda di simulazione degli accordi di trasferimento dei beni immobili; 2.3.Con il terzo motivo, lamenta in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza di secondo grado per omessa motivazione sulla domanda di simulazione dell'accordo di trasferimento dei beni immobili inserito nell'ambito della separazione consensuale dei coniugi - violazi one degli artt.132 co. 2 c.p.c. n. 4 e 118 co. 1 disp. att. c.p.c.

3. Il ricorso principale è fondato nei limiti e in ragione delle considerazioni di seguito esposte. La sentenza impugnata, pur correttamente richiamando i principi espressi da diversi precedentidi questa Corte, secondo cui è pacifica l’astratta assoggettabilità a revocatoria ordinaria «delle attribuzioni patrimoniali poste in essere da uno dei coniugi in favore dell’altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale»(richiamando in proposito, tra gli arresti di legittimità, Cass. n. 17908/2019, 10433/2019 v. pag. 8 della sentenza impugnata), ha poi ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi per l’accoglimento della domanda revocatoria (eventus damnie scientia damni ) , come allegati dalla banca appellata,poiché li ha ritenuti non contestati dalla parte appellante a norma dell’art. art. 115 c.p.c..

Ebbene, nel caso di specie, per un verso , come correttamente evidenziato dalla parte odierna ricorrente, anche nella memoria difensiva, le contestazioni al riguardo erano state tempestivamente formulate nelle rispettive comparse di risposta in prime cure depositate,sia da Luciano Beccati sia da Luisa Odorisio , con le quali i predetti contesta vano sia gli elementi presuntivi forniti dalla parte creditrice per suffragare la simulazione della separazione, sia quelli richiesti per la domanda revocatoria degli atti dispositivi, contestazioni reiterateanche negli ulteriori scritti difensivi ed in particolare nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..

C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi Per l’altro verso e soprattutto, la Corte territoriale non ha tenuto in debito conto che i richiamati citati precedenti affermavano altresì che i medesimi accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, “non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e –tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actiorevocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in q uanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela di norma una sua "tipicità" propria, la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art.2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza in concreto dei connotati di una sistemazione "solutorio compensativa" più ampia e complessiva di tutta l'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi carattere(anche solo rifless o ) patrimonial e maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale ( v.

Cass. Sez. 3 10433/2019; v. anche Cass. Sez. 2, 25/10/2019 n. 27409) . Dei principi di diritto sopra richiamati la Corte d’appello non ha fatto buon governo. In particolare della questione relativa al profilo solutorio o meno dell'atto traslativo in esame, che non è stataposta in correlazione alle circostanze C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi allegate dagli stessi coniugi e comprovanti il fatto che le unità abitative cointestate agli stessi, erano state realizzate col denaro della sola moglie, quale frutto della sua eredità paterna. 4.Il primo motiv o del ricorso incidentale proposto da Intesa San Paolo (subentrata a Italfondiario), e per essa, da Do Value, èinammissibile.

In particolare, la Corte d’appello con la sentenza impugnata ha affermato: «Per quanto concerne infine Italfondiario s.p.a. - che nel giudizio di prime cure aveva spiegato intervento volontario qualificato come “adesivo”, proponendo a sua volta in via principale domanda di simulazione dell'accordo di separazione consensuale e, in via subordinata, domanda revocatoria – si osserva che il suddetto appellato, costituendosi nel suddetto giudizio, si è limitato a chiedere il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata, senza riproporre espressamente la domanda revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. formulata in primo grado.».

Va rilevato che la ricorrente con il presente ricorso per c assazione non ha impugnato tale aspetto, confermando implicitamente la propria rinuncia alla domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., non riproposta nel giudizio di appello e,quindi, non più riproponibile nel giudizio di legittimità. La corte di merito, sul punto, ha conseguentemente così deliberato al termine del dispositivo: «In accoglimento dell'appello proposto da Luciano Beccati e Luisa Odorici nei confronti di Italfondiario s.p.a. quale mandatario di Cassa di Risparmio in Bologna, rigetta la domanda di simulazione e dichiara rinunciata ex art. 346 c.p.c. la domanda di revocatoria, condannando Italfondiario a rifondere agli appellanti le spese di lite di entrambi i gradi».

All’inammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale consegue il logico assorbimento degli altrimotivi. 5.Il ricorso principale va pertantoaccolto nei sensi di cui in motivazione, quello incidentale va dichiarato inammissibile. C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 2085/2021 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi La sentenza impugnata va conseguentemente cassatain relazione, con rinvioalla Corte d’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordinealle spese del giudizio di cassazione.

Per questi motivi La Corte accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa