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Ordinanza — n. 36561/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court remand, awarding costs to appellant for opposing party's negligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36561/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court partially allowed the appeal against an appellate decision that remanded the case due to missing necessary co-litigants. While the appellant argued the original plaintiffs should have verified the company's existence, the court held the appellant was negligent for initiating the second instance without checking if the dissolved company still existed. Consequently, the appellate court's cost award against the appellant was overturned, and the case was remanded for a final decision with costs shared.

Regesto Legislator

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Art. 354 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: When an appellate court remands a case to integrate necessary co-litigants, the party responsible for the remand bears the second-instance costs; if the appellant initiated the appeal without verifying the existence of the dissolved company, they are deemed the negligent party causing the procedural defect.

Parole chiave

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appellate remand necessary co-litigants dissolved company costs allocation procedural negligence civil procedure code litisconsortium defect colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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Art. 354 c.p.c.
Inoltre il ricorrente non sarebbe stato “la causa del rinvio ex art. 354 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 102 c.p.c.
Art. 345 c.p.c.
articolo 1669 c.c
con atto di citazione notificato il 30 settembre 2010 per ottenerne ex articolo 1669 c.c.
articolo 102 c.p
Con sentenza del 6 giugno 2020 la Corte d’appello di Roma, ritenuta la sentenza del Tribunale viziata per mancata integrazione del contraddittorio ex articolo 102 c.p.c.
articolo 345 c.p
e che solo se si fosse costituito il Bettarelli in secondo grado, accettando la causa della situazione in cui era, si sarebbe potuto decidere la causa stessa, la rimetteva ai sensi dell’articolo 345 c.p.c.
articolo 354 c.p
1.2Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 354 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi ed “errata valutazione e/o individuazione della/e parte/i che ha/hanno dato causa rinvio” ai sensi dell’articolo 354 c.p.c.
art. 354 c.p
Inoltre il ricorrente non sarebbe stato “la causa del rinvio ex art. 354 c.p.c.
articolo 91 c.p
poiché si è costituito personalmente nel grado di appello sanando il contraddittorio nei propri confronti”: non ricorrerebbe per lui, dunque, la fattispecie di cui all’articolo 91 c.p.c.; “a tutto voler concedere” il giudice d’appello avrebbe potuto compensare le spese ex articolo 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 6-2, ord. 6 maggio 2021 n. 11865
2.1 La recente e pienamente condivisibile Cass. 6-2, ord. 6 maggio 2021 n. 11865 insegna che il giudice d’appello, quando rinvia al primo giudice ex articolo 354 c.p.c.
Cass. sez. 2, 16 luglio 2010 n. 16765
pure Cass. sez. 2, 16 luglio 2010 n. 16765),non rav vi sando invece anche per le spese di primo grado la specificità necessaria (v.
Cass. sez. 2, 5 maggio 2003 n. 6762
già Cass. sez. 2, 5 maggio 2003 n. 6762: “qualora ritenga di avere sufficienti elementi …”).
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Testo completo

Consigliere Ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 1004/2021 R.G. proposto da: Tafuro Salvatore, in proprio e nella qualità di ex legale rappresentante, ex liquidatore pro tempore ed ex socio della Soc. Beta Snc di Tafuro Salvatore e C., rappresentato e difeso dall’avvocato Di Biagio Felice; -ricorrente - contro Chiavacci Marco, Sanchini Gianfranca e Caporali Martino; -intimati – avverso la sentenza n. 2675/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 6/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevatoche: I coniugi Marco Chiavacci e Gianfranca Sanchini convenivano davanti al Tribunale di Civitavecchia Be.Ta. s.n.c. di Tafuro Salvatore C. con atto di citazione notificato il 30 settembre 2010 per ottenerne ex articolo 1669 c.c. il risarcimento dei danni subiti per i vizi di un villino che da essa avevano acquistato con contratto del 31 maggio 2001. La convenuta si costituiva resistendo e otteneva l’autorizzazione a chiamare la dittaMartino Caporali come esecutrice dei lavori; anche questa si costituiva resistendo. Con sentenza del 22 agosto 2014 il Tribunale condannava la ditta Martino Caporali a corrispondere agli attori la somma di euro 7549,35 oltre Iva e interessi.

La ditta proponeva appello, cui resisteva Salvatore Tafuro, in proprio e quale ex legale rappresentante, ex liquidatore ed ex socio di Be.Ta., cancellata dal registro delle imprese; si costituivano anche i coniugi, resistendo. Constatando che la società era stata cancellata in 25 febbraio 2008 e quindi anteriormente alla citazione in primo grado, il giudice d’appello sospendeva l’esecutorietà della sentenza e disponeva l’integrazione del contraddittorio rispetto agli “altri ex soci” con ordinanza del 9 marzo 2015. Risultava che oltre al Tafuro vi era soltanto un altro socio, Mario Bettarelli, il quale, dopo la notifica, veniva dichiarato contumace con ordinanza del 27 settembre 2016.

Con sentenza del 6 giugno 2020 la Corte d’appello di Roma, ritenuta la sentenza del Tribunale viziata per mancata integrazione del contraddittorio ex articolo 102 c.p.c. e che solo se si fosse costituito il Bettarelli in secondo grado, accettando la causa della situazione in cui era, si sarebbe potuto decidere la causa stessa, la rimetteva ai sensi dell’articolo 345 c.p.c. al Tribunale di Civitavecchia, condannando alla rifusione delle spese, sia all’appellante sia ai due coniugi appellati,il Tafuro in proprio e quale ex legale rappresentante, ex liquidatore ed ex socio di Be.Ta., perché in primo grado si era costituito quale legale rappresentante della società conferendo la procura per costituirsi in giudizio con domanda riconvenzionale e chiamatadi terzo “omettendo di rappresentare che la società era cancellata” del 25 febbraio 2008, e pertanto qualificandolo “soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio” ex articolo 354 c.p.c.

Il Tafuro, quale ex legale rappresentante, ex liquidatore ed ex socio di Be.Ta., ha proposto ricorso articolato in due motivi, da cui gli intimati non si difendono. Considerato che: 1.1Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 354 c.p.c. nonché omesso esame di fatti decisivi. Né il ricorrente, soccombente in secondo grado, né la società, soccombente in primo grado, avrebbero causato la nullità. L’appellante Caporali, essendo all’epoca già cancellata la societàBe.Ta., avrebbe dovuto, “utilizzando la buona diligenza”, verificare se questa esisteva prima di notificare l’appello.

Inoltre il ricorrente non sarebbe stato “la causa del rinvio ex art. 354 c.p.c. poiché si è costituito personalmente nel grado di appello sanando il contraddittorio nei propri confronti”: non ricorrerebbe per lui, dunque, la fattispecie di cui all’articolo 91 c.p.c.; “a tutto voler concedere” il giudice d’appello avrebbe potuto compensare le spese ex articolo 92 c.p.c. 1.2Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 354 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi ed “errata valutazione e/o individuazione della/e parte/i che ha/hanno dato causa rinvio” ai sensi dell’articolo 354 c.p.c.

Il giudice d’appello ha condannato alle spese il ricorrente perché egli, quale legale rappresentante di Be.Ta. s.n.c., “si è costituito nel giudizio di primo grado conferendo la procura alle liti per la costituzione in giudizio con domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, ed omettendo di rappresentare che la società era cancellata” dal 25 febbraio 2008. Si oppone che gli attori del primo grado avrebbero dovuto, secondo buona fede, accertare l’esistenza o meno della società, per cui sarebbero responsabili di averecitato la società inesistente.

La stessa responsabilità per la citazione in appello graverebbe l’appellante Caporali. Si conclude quindi come nel precedente motivo.

2. Il contenuto dei motivi ne appalesa l’idoneità al vaglio congiunto. 2.1 La recente e pienamente condivisibile Cass. 6-2, ord. 6 maggio 2021 n. 11865 insegna che il giudice d’appello, quando rinvia al primo giudice ex articolo 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere alle spese di secondo grado, condannando a rifonderle “la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio”; e precisa che nel caso in esame veniva cassata la decisione d’appello (estesasi anche alle spese di primo grado, come è possibile), pur avendo gravato delle spese le parti convenute, perché l’imperfetta individuazione dei litisconsorti “dipende, piuttosto, dalla negligenza o da un errore dell’attore ovvero da un difetto di attività del giudice”.

In questo arresto si ritiene che il giudice d’appello sia obbligato a decidere sulle spese del gravame (cfr. pure Cass. sez. 2, 16 luglio 2010 n. 16765),non rav vi sando invece anche per le spese di primo grado la specificità necessaria (v. già Cass. sez. 2, 5 maggio 2003 n. 6762: “qualora ritenga di avere sufficienti elementi …”). 2.2 Alla luce di quest o inquadramento della fattispecie, allora, si deve riconoscere che soccombente nel caso qui in esame è chi ha causato, con la sua negligenza, il difetto di litisconsorzio, il qual e non può essere naturalmente l’appellato, bensì chi ha avviato la fase d’appello, cioè l’appellante, dovendosi ritenere che, nonostante la presenza dell’errore anche nel primo grado (dove, come rilevato in Cass. 11865/2021, non può derivare da difetto di eccezione, bensì da negligenza attorea), chi instaura con in jus vocatioil giudizio del grado deve anteriormente verificarne i destinatari .

Pertanto responsabile della non integralità del litisconsorzio quifu l’appellante Caporali.

3. Si deve quindi cassare la sentenza in parte qua, potendodecidere nel merito. Per la evidente peculiarità della vicenda, allora, si dispone la compensazione delle spese del secondo grado. Tale peculiarità si estende agevolmente a giustificare le spese delpresente g iu d izi o.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e decide nel merito compensando