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Ordinanza — n. 36549/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects a cassation judgment's device to match its reasoning regarding absorbed appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36549/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation ordered an ex officio correction of a previous judgment due to a material error where the operative part contradicted the reasoning. The appellant argued that the court's decision to reject the first ground while accepting the second was inconsistent with the explicit statement in the reasoning that the second ground absorbed the first and fourth. The court ruled that the discrepancy between the motivation and the device constituted a material error requiring immediate correction to ensure legal coherence.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: When a judgment's operative part contradicts its reasoning regarding the fate of appeal grounds, the court must ex officio correct the material error to ensure consistency between motivation and decision.

Parole chiave

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ex officio correction material error inconsistency reasoning absorption of grounds cassation judgment Italian Civil Procedure operative part motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
E’ stata, quindi, fissata la trattazione del procedimento di correzione ai sensi dell’art. 380-bis.1.
Art. 288 c.p.c.
Visto l’art. 288 c.p.c. dispone che la cancelleria provveda ad annotare la presente sulla sentenza n.
art. 288 c.p
Visto l’art. 288 c.p.c.
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Testo completo

GUIZZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso iscritto per correzione di errore materiale d’ufficio al n.r.g. 4637/2023 riguardo alla sentenza della Terza Sezione Civiledi questa Corte n. 4302 del 2023, emessa in data 13 febbraio 2023 nel procedimento iscritto al n.r.g. 128del 2019, già vertente fra: Foschi Ivan, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreoni Amos e PadovanoRaffaele; -ricorrente - contro Bertani Josef -intimato - nonché contro Campidelli Carloe Cofer Srl , rappresentati e difesi dall’Avvocato Luca Zamagni -controricorrenti - nonché contro Generali Business Solutions S.c.p.a., rappresentata e difesa dall’Avvocato Franco Tassoni -controricorrenti - e contro Fondiaria Sai Assicurazioni Spa, ora Unipo l Sai Assicurazioni , rappresentato e difeso dall’Avvocato Massimo Mambelli -controricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Presidente Relatore RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Ritenuto che:

1. Con sentenza n. 4302del 13 febbraio 2023 Terza Sezione di questa Corte, provvedendo sul ricorso iscritto al n. r.g. 128 del 2019 , ha testualmente accolto, secondo il tenore del dispositivo il secondo motivo di ricorso, ha rigettato il primo ed ha dichiarato assorbito il terzo ed il quarto, cassando la sentenza impugnata con rinvio.

2. Il Presidente Titolare della Terza Sezione Civile, a seguito di “istanza per la correzione d’ufficio di errore materiale” del ricorrente Foschi, ravvisava i presupposti per disporsi la correzione d’ufficio della predetta sentenza e conseguentemente disponeva l’iscrizione a ruolo con il n.r.g. 4637del 2023. E’ stata, quindi, fissata la trattazione del procedimento di correzione ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

4. Le parti non hanno depositato memoria ed il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Considerato che:

1. Il Collegio rileva che sussistono i presupposti per disporsi la correzione d’ufficio della sentenza n. 4302del 2023, che si ravvisano nella circostanza che - per evidente errore materiale - in detta sentenza il dispositivo risulta errato rispetto al chiaro tenore della motivazione quanto alla sorte dei quattro motivi su cui si fondava il ricorso deciso. Invero, la motivazione della sentenza, nella parte intitolata alle “ragioni della decisione”, dopo avere dato conto dei quattro motivi a sostegno del ricorso, a partire dalle ultime quattro righe della sua terza pagina(che segnano l’inizio del paragrafo n. 6.) e fino alla conclusione nella pagina successiva del paragrafo n-9, nel successivo paragrafo 10, dopo avere nelle prime quattro righe di questo paragrafo enunciato il carattere preliminare del terzo motivo, spiegandone le ragioni, afferma espressamente nel sestultimo rigo della pagina che “il motivo è infondato”, spiegando poi le ragioni di tale infondatezza con enunciazioni che terminano nel terzo rigo della quinta pagina.

La sentenza pasa, poi, ad esaminare, apartire dal quarto rigo di detta pagina, il secondo motivo, dicendolo “assorbente rispetto agli altri”, che, evidentemente si debbono identificare ex necesse nel primo motivo e nel quartomotivo. L’esame del secondo motivo termina a lla sesta pagina con il terzultimo rigo della motivazione. Ora, negli ultimi due righi di essa, prima del dispositivo, la sentenza afferma, però, che “l’accoglimento di questo motivo determina l’assorbimento del terzo e del quarto” e nel dispositivo, si dice, quindi, in coerenza con tale ultima affermazione, accolto il secondo motivo, rigettato il primo e dichiarati assorbiti il terzo ed il quarto motivo.

Ora, è palese che in queste due parti la sentenza incorre in evidente errore materiale, in quanto non v’è coerenza di esse rispetto alla motivazione, la quale avrebbe dovuto comportare invece l’accoglimento del secondo motivo, il rigetto del terzo motivo e l’assorbimento del primo e del quarto motivo. Si deve, dunque, disporre la correzione tanto delle ultime due righe della motivazione, quanto del dispositivo in modo conseguente a quanto osservato. P. Q. M. La Corte dispone d’ufficio la correzione dei seguenti errori material i figurantinella sentenza n. 4302 del 2023:

a) nelle ultime due righe della motivazione, nella sesta pagina,la frase “L’accoglimento di questo motivo determina assorbimento del terzo e del quarto” si intende sostituita dalla frase “ L’accoglimento di questo motivo determina assorbimento del primoe del quarto”;

b) neldispositivo la fras e “ Rigetta il primo, dichiara assorbiti il terzo e il quarto”, si intende sostituita dalla frase “Rigetta il terzo, dichiara assorbiti primo e quarto”. Visto l’art. 288 c.p.c. dispone che la cancelleria provveda ad annotare la presente sulla sentenza n. 4302 del 2023. Così deciso