Cassation court dismisses appeal against road authority liability for livestock collision due to factual appreciation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by ANAS S.p.A. inadmissible, upholding the lower court's finding of liability for a collision involving livestock. The appellant argued that the appellate court failed to assess the driver's conduct and ignored fortuitous events, but the court ruled that evaluating the causal link and the driver's behavior constitutes a typical factual appreciation immune from review in the legality phase. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay litigation costs to the driver.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 2051 c.c.: The appellate court's evaluation of the causal link between the driver's conduct and the accident, as well as the existence of fortuitous events, constitutes a typical factual appreciation that is immune from review in the legality phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1127/2020 R.G. proposto da : ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENTI MARCO (VNCMRC60L24H501W) -ricorrente - contro DI NICUOLO MARCO rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO ANTONIO (RMNNTN55B22F913J) -controricorrente – nonchécontro DE MAIO FRANCESCO, DE MAIO GIUSEPPE, DE MAIO MICHELE -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO NAPOLI n. 5111/2019,depositata i l 21/10/2019 ; R.g. n. 1127 del 2020 Ad. 23/11/2023; estensore:
C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 23/11/2023,dal Consigliere relatore Cristiano V alle : Rilevato che: Marco Di Nicuolo, il 14/01/2009, in orario notturno, mentre era alla guida di un’autovettura, s ul tratto di raccordo con l ’ autostrada Avelino – Salerno , impatt ò contro un gregge di pecore e capre e nella collisionel’automezzo riport ò da nni, per oltre sedicimila euro, e perirono dieci capi di bestiame; il Di Nicuolo convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, i proprietari del gregge , nelle persone di Francesco , Giuseppe e Michele De Maio , nonché l ’ ANAS S.p.a. , quale custode del tratto di strada; la domanda venne rigettatadal primo giudice; il Di Nicuolo proposeappello alla Corte territoriale di Napoli ; la domanda, nel ricostituito contraddittorio delle parti, venne accolta, con affermazione della responsabilità solidale dell ’ ANAS S.p.a. e dei De Maio; avverso la sentenza n. 5119 del 11/10/2019 della Corte territoriale ricorre con due motivi l’ANAS S.p.a.; risponde concontroricorso Marco Di Nicuolo;
Francesco, Giuseppee Michele De Maio restano intimati; entrambe le parti hanno depositato memoria per l ’ adunanza camerale del 23/11/2023; Considerato che laricorrente ANAS S.p.a. pone i seguenti motivi: primo motivo,di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c od . p roc . civ. in relazione agli artt. 115 e 116 cod. p roc . c iv . ed all ’ art. 2051 R.g. n. 1127 del 2020 Ad. 23/11/2023; estensore: C. Valle cod. c iv ., per avere la Corte d ’ a ppello omesso e ( o ) erroneamente valutato il concorso causale dell’attore nel verificarsi dell’evento; secondo motivo, di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c od . p roc . civ. in relazione agli artt. 115 e 116 cod. p roc . c iv . ed all ’ art. 2051 cod. c iv ., per avere la Corte d’appello erroneamente accolto la domanda attrice, omettendo di valutare il caso fortuito che era stato motivo del rigetto della domanda di primo grado; il primo mezzo è inammissibile, prima cheinfondato; la valutazione sulla condotta del Di Nicuolo è stata compiuta dal giudice dell’impugnazione di merito ed essa appare immune da vizi, trattandosi di accertamento di fatto e l ’ AN A S S.p.a. tenta , inutilmente, ossia con prospettazioni inconferenti, di accreditare la tesi di una condotta di guida inappropriata e incauta del Di Nicuolo in via indiretta mediante il riferimento alle circostanze fattuali dell’analogo incidente avuto dal Di Nicuolo nello stesso tratto di strada; il secondo motivo è pure inammissibile, il tema del caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., era stato posto a fondamento della decisione dal Tribunale di Avellino e la Corte territoriale ha, anche in questo caso con accertamento di fatto, escluso che ricorresse, nell’invasione della sede stradale da parte di un gregge, un ’ ipotesi riconducibile al fortuito e ha valorizzato adeguatamente l’assenza di segnali di pericolo specifici, che segnalassero la possibile presenza di bestiame sulla carreggiata, che sarebbero stati necessari in considerazione della posizione dell’autostrada, e del tratto di strada di svincolo, in zona pacificamente rurale, così coerentemente valorizzando anche la mancata adozione da parte dell’ANAS S.p.a. di un adeguato sistema di controllo della sede viaria (si veda, quantomeno a R.g. n. 1127 del 2020 Ad. 23/11/2023; estensore:
C. Valle contrario, di recente, Cass. n. 35429 del 01/12/2022 Rv. 666487 - 01); la corte territoriale si è così uniformata ai criteri sul punto elaborati da questa Corte (come puntualizzati a partire da Cass., nn.2478, 2480 e 2482 del 01/02/2018, confermate via via, pure a Sezioni Unite - n. 20943 del 2022 - e, di recente, da Cass. nn. 14228 e 21675del 2023); e, sul punto, la valutazione del giudice del merito sulla sussistenza del nesso causale o del fortuito (come pure sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso)costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 33074 del 28/11/2023) , ove scevro - come nella specie - da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti:
Cass. n. 16502del 2017); il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; le spese di lite seguono la soccombenza dell’ANAS S.p.a. e, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore del Di Nicuolo, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ.; la decisione di inammissibilità di entrambi i motivi - e quindi dell’impugnazione - comporta che deve darsi atto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1, quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto;
R.g. n. 1127 del 2020 Ad. 23/11/2023; estensore: C. Valle il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Antonio Romano.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo