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Ordinanza — n. 36533/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on revocatory action, upholding that cause value is based on creditor's claim, not alienated asset price.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36533/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the daughter-in-law against the lower court's confirmation of a revocatory action. The creditor successfully argued that the value of the cause for cost allocation must be determined by the amount of the debt claimed, rather than the market value of the property sold. The court affirmed this principle, ruling that revocatory actions are merely conservatory measures designed to secure the creditor's rights, not nullity actions, thereby validating the lower court's cost calculation based on the €46,700 claim.

Regesto Legislator

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Art. 2901 c.c.; Art. 360 c.p.c.: In a revocatory action, the value of the cause for procedural costs is determined by the amount of the creditor's claim, not the value of the alienated assets, as the action is conservatory rather than declaratory of nullity.

Parole chiave

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revocatory action procedural costs value of cause conservatory measure creditor's claim alienated assets cost allocation trasferimento della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2901 c.c.
e dell’art. 2901 c.c. , laddove si accerta il requisito della scientia damni mediante ricorso alle presunzioni.
Art. 360 c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta “ in relazione all’art. 360 nn.
Art. 10 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
ed all’art. 112 c.p.c. ; riguardo all’art.
Art. 2033 c.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
art. 2901 c.c
100 e 112 c.p.c.; nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.
art. 2697 c.c
2901 CC, riguardo al requisito della scientia damni; violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; violazione o falsa applicazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, n. 29/09/2021
Cass. n. 5402/2004
Cass. n. 3697/2020
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10755/2021R.G. proposto da MARIA ROSARIA CARAMANICO, rappresentat a e difes a dall'avvocato CHIMISSO PIETRO, giusta procura speciale in calce al ricorso , elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO N 22, presso lo studio dell’avvocato SALVINI RICCARDI; –ricorrente – contro KATIA FERRARINI, -intimata- nonché contro ROSANNA TIMPERIO Oggetto:Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria– C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 10755/2021 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi -intimata- avverso laSENTENZA di CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 393/2021 depositata il 13/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1.La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Chieti che aveva dichiarato l’inefficacia del contratto di mantenimento dell’8.4.2016, in virtù del quale Maria Rosaria Caramanico (nuora) aveva acquistato, da Rosanna Timperio (suocera) , la piena proprietà dell’immobile di civile abitazione, sito a Miglianico (CH),in via Martiri Zannolli n. 62, a fronte del proprio impegno vitalizio a prestare assistenza materiale e morale all a predetta alienante. 2.Per quel che ancora rileva, Katia Ferrarini , con atto di citazione notificato a Maria Rosaria Caramanico e a Rosanna Timperio, preme sso di essere creditrice della somma di Euro 46.700,00 in ragione di alcuni incarichi professionali svolti quale avvocato in favore della famiglia Timperio, aveva chiesto, accertati i presupposti di cui all’art. 2901 c.c., disporsila revocatoria e l’inefficacia dell’atto stipulato in data 8.4.2016per notaio Giordano Gennaro rep. n. 3188 racc. n. 2595 trascritto il 11.4.2016, con cui Timperio Rosanna aveva ceduto la proprietà del bene immobile alla Caramanico Maria Rosaria.

Si costituivanoCaramanico e Timperio e chiedevano il rigetto della domanda perché infondata. Il Tribunale di Chieti con sentenza n. 78/2020, accoglieva l’azione revocatoria, e per l’effetto dichiaravainefficace, nei confronti di Katia Ferrarini, l’atto notarile de quo, datato 8/4/2016, avente ad oggetto gli immobili identificati al catasto del comune di Miglianico con i seguenti dati: Foglio 10, C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 10755/2021 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi Particella 1169, Subalterno 1; Foglio 10, Particella 1169, Subalterno 15, con condanna delle convenute alle spese di lite.

3. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione Maria Rosaria Caramanico fondato su quattro motivi ; sebbene intimate,Katia Ferrarini e Timperio Rosanna , non ha nno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di cassazione. L’intimata svolto attività difensiva. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. Hadepositato memoria la ricorrente . Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta “ in relazione all’art. 360 nn. 3), 4) e 5) c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c.; nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. , riguardo al requisito dell’eventus damni ed al mancato esame di un fatto decisivo atto ad escluderla”; in particolare,la Corte d’appello avrebbe erroneamente affermato che nella fattispecie “ l’ « eventus damni » non è in contestazione” mentre sostiene la ricorrente che tale affermazione sarebbe “sconfessata da quanto ampiamente dedotto con il primo motivo di appello”; osserva, altresì , che sebbene la Corte d’appello abbia ritenuto pacifico l’ eventus , tuttavia ha affrontato le eccezioni svolte sul punto dall’appellante (travisandone il senso), e per altro verso, haomesso l’esame di un fatto – essenziale ai fini decisori - che di per sé consentiva di escludere la verificazione di un danno al creditore, ossia la circostanza per cui dall’alienazione dell’immobile all’odierna ricorrente non sarebbero scaturi ti pregiudizi di alcun genere alla creditrice Ferrarini, stante il valorevile del bene , peraltro dichiarato in atto ed incontestato, sicchè un’esecuzione sul medesimo, ove intrapresa, neppure sarebbe bastevole a coprire le spese di procedura.

C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 10755/2021 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi 2.Con il secondo motivo (anch’esso rubricato come primo) denuncia “ in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 CC, riguardo al requisito della scientia damni; violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; violazione o falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c.”laddove la Corte d’appello , pur avendo affermato che il contratto di mantenimento dell’8.4.2016 sia da qualificare come atto a titolo oneroso, sì che occorre indagare, quale presupposto immancabile per la revoca, l’esistenza di una scientia damni condivisa dalle parti all’epoca della sua stipula, intesa come consapevolezza di entrambe di ledere gli interessi dell’atttrice revocante, ha poi violato il disposto dell’art. 246 c.p.c. , laddove ha escluso che la teste fosse incapace di testimoniare sebbene la stessa avesse un interesse diretto e personale nella controversia, per aver collaborato con l’avv.

Ferrarini, nelle attività consulenziali e di assistenza al Gruppo Marinucci, addirittura costituendosi parte del contratto dal quale traggono origine i presunti crediti. Nello specifico, l a Corte d’a ppello nel ritenere rituale la testimonianza della Di Nardo ha osservato che quest’ultima, nel rendere una deposizione favorevole all’attrice, affermava di essere stata già pagata per le prestazioni professionali rese sulla scorta del contratto di consulenza comune all’avv. Ferrarini, e da entrambe stipulato con i signori Marinucci; a parere della ricorrente, tale notazione non sarebbe pertinente, poiché secondo gli arresti di legittimità ( viene citata, tra le altre, Cass. n. 703/2002), le vicende estintive del credito, ivi compresa quindi la completa tacitazione dell’obbligazione (ammesso e non concesso che sia vero quanto riferito dalla Di Nardo, visto che del pagamento a quest’ultima non vi è traccia documentale in atti, né è vero che la circostanza sia processualmente acquisita, avendola, invece, lei soltanto riferita), non fanno venire meno l’incapacità a testimoniare che deve invece essere valutata su un piano prettamente potenziale (la stessa Di Nardo che, nel descrivere il ruolo dell’appellante Timperio, afferma:

“sottoscrisse un contratto di consulenza con C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 10755/2021 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi l’avv. Ferrarini, dove confluiva anche il mio operato, che seguivo dal 2010; mi sono poi avvalsa della consulenza legale dell’avv. Ferrarini; ero nominata nel contratto sottoscritto da tutto il gruppo Marinucci, contratto contestuale per la consulenza sia aziendale che legale”; “per l’attività svolta sono stata pagata dall’avv. Ferrarini per conto dei signori Timperio-Marinucci” (verbale del 14.10.2019). Pertanto,a parere della ricorrente, la teste Di Nardo avrebbe un interesse giuridico qualificato al buon esito, per la Ferrarini, del giudizio di revocatoria volto al recupero dell’asserito credito, sia per l’essere parte del contratto che costituisce il presupposto dei predetti giudizi, sia dovendo preservare l’utilità economica che ha già ottenuto e che potrebbe addirittura vedersi tenuta a retrocedere, se il contratto di consulenza (oggi sub judice) fosse invalidato o se, semplicemente, la Ferrarini non riuscisse a recuperare per sé, dalla famiglia della Timperio, le competenze asseritamente maturate, essendosi trattato, stando alle parole della stessa Di Nardo, di mera “anticipazione per conto degli effettivi obbligati” di cui la Ferrarini si sarebbe fatta carico nelle more della causa in corso con i comuni clienti e nell’incertezza del suo esito.

3. Con il terzo motivo denunzia in relazione all’art . 360 c.p.c. nn.

3) e 4): la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 2901 c.c. , laddove si accerta il requisito della scientia damni mediante ricorso alle presunzioni.

4. I motivi , che possono essere congiuntamente esaminati stante l’evidente vincolo di connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati. 4.1. Sono inammissibili là dove lamentano la violazione e/o falsa applicazione di diverse norme sostanziali e processuali sotto un duplice concorrente profilo. In primo luogo, i motivi, ad onta della loro formale intestazione nella quale si denunciala violazione di norme di diritto, attengono a profili di fatto C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 10755/2021 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi ed invocano una rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ottenere dalla Corte di legittimità un inammissibile nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dal giudice di appello.

Quest'ultimo, nell’esercizio dei propri poteri, non ha violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato in quanto, dopo aver esaminato il motivo di appello formulato dalle allora appellanti,ha accertato la sussistenza del requisito del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, affermando che «l’«eventus damni» non è in contestazione”; e comunque, emerge dalle difese delle stesse appellanti, che riconoscono che la Timperio non aveva redditi, né altri beni di proprietà sui quali l’avv. Ferrarini possa utilmente soddisfarsi» (foglio7 della sentenza impugnata).

In proposito, la Corte territoriale ha richiamato due arresti di legittimità sulla nozione lata di credito, in cui rientra quello litigioso, che legittima il creditore (come avvenuto nella specie) ad esperire l’azione revocatoria(Cass.nn. 4212/2020 e 11121/2020), e di conseguenza, ha correttamente ritenuto «del tutto irrilevante la circostanza che il bene oggetto del contratto revocando sia di valore inferiore al credito stesso». Inoltre, il giudice di appello ha pure consideratoche, nel caso di specie, «il contratto di mantenimento è a titolo oneroso», che il «contratto di collaborazione professionale che legava la Ferrarini alla Timperio è stato concluso prima di quello di mantenimento» e che prima di questo, erano state «rese le prestazioni sulle quali l’avv.

Ferrarini fonda il proprio credito»(foglio 8della sentenza impugnata). Pertanto, la Corte d’appello - non travisando alcuna delle deduzioni di parte ricorrente -si è posta in linea con il conso lida to orientamento di questa Corte secondo cui il pregiudizio può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche in una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 10755/2021 Pres.

L.A. Scarano Est. I. Ambrosi una prestazione di facere infungibile), quando detta variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori stessi (tra tante: Cass. Sez. 1, 26/02/2002n. 2792; in tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale Cass. Sez. 3, 17/01/2007 n. 966; di recente in tema di cessione di crediti: Cass. Sez. 3, 19/02/2020 n. 4244). Quanto al requisito della scientia damni, la Corte d’appello ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, rilevasse la consapevolezza da parte delle due contraenti del pregiudizio che il contratto di mantenimento avrebbe arrecato alle ragioni creditorie.

Va disattesa, inoltre, la doglianza di violazione dell’art. 2729 c.c. per avere la Corte d’appello accertato la scientia damni mediante ricorso alle presunzioni; ragionamento presuntivo ammissibile e sufficiente per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, anche valorizzando come nella specie «lo stretto vincolo di coniugio e di affinità che lega la Caramanico al marito ed alla suocera» (foglio 10 della sentenza impugnata) (Cass. Sez. 3, 05/03/2009 n. 5359; Cass. Sez. 3, 18/01/2019 n. 1286). Al riguardo, va pure osservato che quanto alla censura relativa all’asserita violazione dell’art. 246 c.p.c.in ordine all’incapacità a testimoniare della testimone Di Nardo, qui riproposta dalla ricorrente, i profili di doglianza addotti risultano ininfluenti ai fini dell’accertamento compiuto, tenuto conto che la Corte d’appello ha comunque ritenuto sussistente il presupposto della scientia damniin capo alla contraente, odierna ricorrente.

In secondo luogo, va osservato che le doglianze proposte tendono a contrapporre a questo apprezzamentodella Corte d’appellouna diversa lettura fornita dalla ricorrente, omettendo ques t’ultima di considerare che la valutazione delle prove è attività riservata al giudice del merito, cui compete anche la scelta, tra le prove stesse, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014,n. 8053, C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 10755/2021 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 e Cass. n. 21753 28/08/2019).

Le predette valutazioni, alla stregua di quanto sopra esposto, non risultano idoneamente censurate dallaricorrente, e non possono essere, nella specie, rimesse in discussione in questa sede di legittimità, con conseguente inammissibilità dei motiviesaminati anche sotto questo profilo. 4.2.I motivi sono infondati nella parte in cui lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo individuato nella “sicura incapienza di una procedura intrapresa sul bene alienato alla Caramanico” (pag. 10 in ricorso) tenuto conto che la tesi formulata dalla ricorrente per cui “l’esistenza del danno legittimante la revoca non può prescindere dalla fruttuosità dell’azione esecutiva esperibile sul bene” è priva di fondamento.

Invero questa Corte ha già affermato che in tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (principio espresso nel diverso caso in cui erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto che, addirittura, la modesta entità del credito, non giustificasse il ricorso all’azione revocatoria Cass.

Sez. 3, n. 29/09/2021n.26310).

5. Con il quarto motivo (anch’esso rubricato come terzo) lamenta in relazione all’art. 360 nn. 3, 4) e 5) c.p.c.: la violazione o falsa applicazione dell’art.10 c.p.c., nonché agli articoli 91 e 92 c.p.c. ed all’art. 112 c.p.c. ; riguardo all’art. 360 nn.

3) e 5), c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c.; in particolare, l a sentenza impugnata avrebbe violato le norme in rubrica ed il principio di ultrapetizione, atteso che, nel regolamento delle spese processuali, l’adita Corte non si è avveduta dell’errore liquidatorio commesso dal primo giudicante, pur ritualmente denunziato con l’appello, C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 10755/2021 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi laddove detto giudice commisurava la condanna alle spese della Caramanico al valore del credito per cui la Ferrarini agiva in revocatoria, invece che al valore della domanda.

6. Il motivo è infondato. Quanto alla prospettata violazione delle norme in tema di spese, del principio del chiesto e pronunciatoe dei criteri in tema di indebito oggettivo (che sarebbe stato lucrato dalla creditrice per aver sborsato un contributo unificato inferiore a quanto ritenuto relativo al valore della domanda), la Corte d’appello ha correttamente statuito in linea con quanto affermato da questa Cortee cioè che « nell’azione revocatoria, il valore della causa si determina non già sulla base dell’atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore, poiché l’azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità ma solo carattere conservativo, dal momento che la sua funzione consiste nel paralizzare l’efficacia dell’atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l’assoggettabilità all’azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore» (Cass. n. 5402/2004; n. 3697/2020).

Di conseguenza, la Corte territoriale ha ritenuto che «non assume alcun rilievo il valore (€ 21.500) che l’attrice ha assegnato alla causa al momento della sua iscrizione sul ruolo: anche perché quel valore è stato da lei espressamente riferito “al prezzo del diritto di abitazione”: e quindi non al credito da lei vantato, e neppure al complessivo valore del cespite alienato, ma piuttosto al solo diritto di abitazione. Per cui il Tribunale ha correttamente parametrato la liquidazione delle spese al credito vantato dalla Ferrarini”» (fogli11 e 12 della sentenza impugnata). 7.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Non è a farsi luogo a pronunzia in orine alle spese del giudizio di cassazione non avendo l’intimata svolto attività difensiva. C.C. 5. 10.2023 n. r.g. 10755/2021 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da