Italian Court of Cassation corrects a prior ruling for material errors regarding plural form and lawyer fee deduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request for correction of a previous order due to material errors. The court found that the prior decision incorrectly used the singular form for multiple losing parties and omitted the deduction of legal fees for the defending lawyer. Consequently, the court ordered the correction of the text to fix the grammatical error and add the necessary clause for fee deduction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: The remedy for material errors in a court order, including incorrect pluralization and omitted fee deductions, is the correction procedure under Articles 287 and 288 of the Code of Civil Procedure, rather than ordinary appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9949/2022R.G. proposto da Mariniello Avv . Giancarlo , difeso da sé stesso (p.e.c. indicata : studiolegalemariniello@legalmail.it); –ricorrente – contro Orlando Guglielmo, Giannini Giuseppina e Orlando Raffaele; –intimati – avverso l’ordinanza n. 33212 /20 21 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10 novembre 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del28 nov embre 202 3 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che l'Avv. Giancarlo Mariniello ha proposto ricorso per correzione di Oggetto Spese giudiziali civili -Distrazione delle spese Richiesta presentata dal difensore -Omessa pronuncia -Rimedio esperibile—Correzione errore materiale della ordinanza n. 33212/2021, depositata il 10 novembre 2021, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da Orlando Guglielmo, Giannini Giuseppina e Orlando Raffaele nei confronti della Provincia di Salerno e avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno depositata il 6 aprile 2020 , ha pronunciando condanna alle spese in favore del la controricorrente, omettendo tuttavia di distrarle in favore del suo difensore , Avv.
Mariniello, che ne aveva fatto istanza, e inoltre riferendo tale condanna al ricorrente al singolare, laddove i ricorrenti soccombentierano tre; gli intimati non hannosvolto attività difensiva in questa sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; ritenuto che: l'Avv. Giancarlo Mariniello , difensore del l’ente controricorrente, aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione exart. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi«antistatario»; in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsicome domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ.
— che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese —consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; Cass. 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578);sussiste altresì l’altro errore segnalato, relativo all’uso del singolare, anziché del plurale, nella indicazionedei soggetti condannati alle spese, evidentemente imputabile a mero errore materiale essendo chiaramente evidenziata, in motivazione, la soccombenza integrale di tutti i ricorrenti; il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 33212 / 2021 , depositata il 10 novembre 2021, sia corretto:
a) sostituendo, nel dispositivo, alle parole «condanna il ricorrente», le parole «condanna i ricorrenti»;
b) aggiungendo l’inciso «, da distrarsi in favore dell'Avv. Giancarlo Mariniello ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «agli accessori dilegge e spese generali »; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U. 27/06/2002, n. 9438; Cass. 0 4/05/2009, n. 10203; 17/09/2013, n. 21213);
P.Q.M.
dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 33212/2021, depositata il 10 novembre 2021, sia corretto:
a) sostituendo, nel dispositivo, alle parole «condanna il ricorrente», le parole «condanna i ricorrenti»;
b) aggiungendo nel dispositivo l’inciso «, da distrarsi in favore dell'Avv. Giancarlo Mariniello ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «agli accessori di legge e spese generali». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c. . Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile d