Court dismisses appeal on necessary joinder of parties for alternative joint liability claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the plaintiffs against a second-instance judgment regarding a contract dispute involving a seller, a notary, and a third-party guarantor. The plaintiffs argued that the lower court erred in handling the joinder of parties for alternative claims of joint liability, while the opposing party contended that the structural interdependence of the obligations necessitated a single procedural unit. The court ruled that because the alternative demands presented an objective interrelationship and the guarantor's liability depended on the validity of the main contract, a necessary joinder of parties existed under Article 331 of the Code of Civil Procedure, thereby validating the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; When alternative joint liability claims exhibit objective interdependence and the liability of one presupposes the other, a necessary joinder of parties exists, precluding separate appeals against individual defendants.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27281/2020 proposto da: MSSIMO AGRESTI, MARIA PIA BA RDONI, rap presentati e difesi dall’avvocato ANDREA PAGNINI, e domiciliati presso il domicilio digitale del medesimo Pec: -ricorrente - contro Fallimento Leonardo Srl, La Gamba Antonio Giuseppe, Camelia Srl in Liquidazione e per essa Real Immobiliare Srl semplificata in Liquidazione, Assicuratori di Lloyd’s; -intimati - nonchè contro SARA ASSICURAZIONI SPA in persona del Procuratore Speciale , rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO LA PERA ed elettivamente domiciliatA presso lo studio dell’avvocato LUCILLA MANCA in Roma, via Minuccio Felice 15 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 342/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI Rilevato che: la società Leonardo srl il rag.
Massimo Agresti e la signora Maria Pia Bardoni convennero in giudizio davanti al Tribunale di Prato la società Pietragrande srl (di seguito Pietragrande) e il notaio Antonio Giuseppe La Gamba per sentir condannare in principalità la prima in via esclusiva al pagamento della somma di € 461.7167 e in solido con il notaio al pagamento della somma di € 200.000; in via alternativa e subordinata chiesero di condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di € 671.141,20. A base delle domande allegarono l’inadempimento della Pietragrande al contratto preliminare in base al quale gli attori, fiduciari di quote della società Montebello R.E srl avevano promesso di vendere alla Pietragrande l’intero capitale sociale della Montebello e si erano impegnati a sottoscrivere il contratto definitivo entro il 31/1/2008 condizionando la stipula del rogito alla cancellazione di due domande giudiziali trascritte sul complesso immobiliare di proprietà della Montebello R.E. srl.
La Pietragrande aveva depositato a titolo di caparra confirmatoria presso il notaio La Gamba titoli di credito per € 200.000 la cui consegna era condizionata al rilascio dell’assenso alla cancellazione delle domande giudiziali; senonché, nonostante la condizione sospensiva si fosse avverata, perché i promittenti venditori avevano transatto le questioni oggetto di domanda giudiziale obbligandosi a corrispondere la somma di € 454.960, convenuti tutti davanti al notaio per formalizzare l’accordo bonario, sottoscrivere l’atto di assenso alla cancellazione delle trascrizione delle domande giudiziali e procedere alla stipula del contratto definitivo, la società Pietragrande aveva rifiutato di stipulare e chiesto ed ottenuto dal notaio la restituzione degli assegni di € 200.000 versati a titolo di caparra confirmatoria; conseguentemente gli attori chiesero di essere risarciti dalla società e in solido con il notaio o da entrambi in solido tra loro del danno patito; i convenuti si costituirono in giudizio respingendo ogni addebito: la società Pietragrande sostenne l’avvenuta risoluzione del contratto preliminare per non essersi avverata la condizione entro la data del 14/1/2008 a suo dire essenziale nella logica del contratto e il notaio La Gamba sostenne di aver legittimamente provveduto a restituire la caparra confirmatoria; quest’ultimo chiese ed ottenere la chiamata in giudizio delle due compagnie Sara Assicurazioni SpA e Lloyd’s; a seguito di interruzione del giudizio per intervenuta cancellazione della Pietragrande dal registro delle imprese gli attori riassunsero il giudizio all’ex liquidatore della società poi a seguire riassunsero anche nei confronti della Camelia SpA socia unica della Pietragrande, che si costituì in giudizio; il Tribunale di Prato, ritenuta la responsabilità della Pietragrande e del notaio ritenne legittimo il recesso degli attori dal contratto preliminare e riconobbe il loro diritto ad ottenere la caparra confirmatoria; dichiarò l’estinzione parziale del giudizio nei confronti della società Pietragrande per tardività della riassunzione del processo nei suoi confronti mentre, ritenuta tempestiva la riassunzione rispetto alle altre parti, condannò il notaio a pagare agli attori la somma di € 200.000;la Sara Assicurazioni propose appello chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza per violazione dell’art. 133 c.p.c., in subordine di dichiararla nulla per violazione degli artt. 305 e 307 c.p.c. e nel merito di riformare la sentenza di primo grado dichiarando il diritto della compagnia a vedersi restituire dal notaio la somma pagata per complessivi € 230.602,75; la nullità ai sensi dell’art. 133 c.p.c. derivava dal fatto che era stata comunicata ai difensori la stessa sentenza ma con un dispositivo solo parzialmente diverso in due date consecutive e la nullità ai sensi degli artt. 305 e 307 cpc dall’aver il giudice dichiarato l’estinzione del giudizio solo nei riguardi della Camelia (socio unico di Pietragrande) e non anche nei confronti di tutti in quanto, essendo inscindibili le domande proposte dagli attori nei confronti di entrambi i convenuti, vi era litisconsorzio necessario tra gli stessi, con la conseguente necessità di dichiarare l’estinzione dell’intero processo di primo gradoper omessa integrazione del contraddittorio; la Corte d’Appello di Firenze con sentenza del 6/2/2020 ha accolto l’appello ritenendo, quanto al primo motivo, che sussisteva la nullità della seconda sentenza per essere intervenuta dopo il deposito ufficiale della prima; quanto al secondo motivo, da applicarsi alla prima sentenza, che sussisteva ragione di estinzione dell’intero processo di primo grado non soltanto nei confronti dei successori della società Pietragrande ma nei confronti di tutte le parti, essendovi un litisconsorzio processuale tra la Pietragrande e il notaio, essendo i medesimi convenuti nello stesso processo e condannati in parte in via solidale; avverso la sentenza che, dichiarata la contumacia di Leonardo srl, La Gamba e Lloyd’s, ha pronunciato l’estinzione del giudizio di primo grado e condannato Maria Pia Bordoni e Mario Agresti alle spese del doppio grado in favore della Sara Assicurazioni , i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; la Sara Assicurazioni ha resistito con controricorso;
Considerato che: con il primo e unico motivo di ricorso –violazione degli artt. 102, 103, 305, 307, 331 e 332 c.p.c. con riferimento all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. – i ricorrenti lamentano che la impugnata sentenza ha rilevato che tra i ricorrenti ricorreva un litisconsorzio necessario e non anche facoltativo, nonostante le posizioni processuali delle parti fossero scindibili; non vi era alcuna relazione di alternatività tra le responsabilità dei convenuti Pietragrande e il notaio La Gamba in merito ad uno stesso evento dannoso; l’unico rapporto di alternatività era ravvisabile tra la domanda di accertamento della legittimità del recesso a fronte dell’inadempimento della convenuta e quella di risoluzione del preliminare per inadempimento della stessa Pietragrande; conseguentemente ne deriverebbe la necessità di cassare la sentenza per aver dichiarato, in ragione della sussistenza di un litisconsorzio necessario, l’estinzione integrale del giudizio di primo grado; il motivo è infondato; la sentenza ha ritenuto che nella fattispecie, avendo parte attrice concluso in via principale per la condanna di Cornelia in via solidale o sussidiaria con il notaio Giuseppe La Gamba al pagamento di ulteriori € 200.000 ed in via alternativa e subordinata per sentir affermare la sola responsabilità del notaio e condannarlo al pagamento della stessa somma, trattandosi di domanda alternativa proposta dall’attore contro due diversi convenuti per l’affermazione della responsabilità dell’uno o dell’altro per lo stesso fatto dannoso, ricorre una situazione di litisconsorzio unitario (o necessario processuale) ex art. 331 c.p.c. posto che, solo qualora l’attore impugni nei confronti di uno soltanto dei responsabili – così abbandonando la prospettazione della responsabilità alternativa – si applica l’art. 332 c.p.c. ; ha altresì precisato che, pur essendo l’impugnazione propostanon dagli originari attori madal terzo chiamato sia nei confronti della società sia del notaio in ogni caso ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale avendo il terzo criticato il rapporto principale quale antefatto e presupposto della garanzia azionata; orbene la sentenza è conforme alla giurisprudenza di questa Corte la quale è consolidata nel senso di ritenere che, nell’ipotesi di domande alternative e nel caso di obbligazioni solidali interdipendenti pur se derivanti da titoli diversi (Cass., 2, n. 15734 del 13/8/2004), domande che presentino una obiettiva interrelazione (Cass., 1, n. 18674 del 23/9/2005),sussiste il litisconsorzio necessario processuale ex art. 331 c.p.c.,e ciò anche nel caso in cui l’impugnazione è stata proposta nei confronti di entrambi i convenuti, e quindi si è manifestata la volontà della parte impugnante di mantenere il cumulo processuale a fronte di condotte distinte in relazione agli stessi danni conseguenza (Cass., 3, n. 10243 del 12/5/2014); questa Corte ha altresì precisato che il terzo chiamato in garanzia impropria può proporre appello avverso la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante, a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che dà luogo a litisconsorzio processualein fase di impugnazione (Cass., 3, n. 16590 del 20/6/2019;); si configura quindi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario - quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizionidei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicchè la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro (Cass., 3, n. 20860 del 21/8/2018, Cass., 3, n. 10803 del 5/6/2020); alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti a pagare,in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese in favore della parte controricorrente che liquida in € 9.200 (di cui € 200 per esborsi) più accessori e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri