Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36411/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects an omission in a procedural order regarding attorney fee allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36411/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court granted a request to correct a material omission in a prior procedural order. The lower court had previously declared a lawsuit inadmissible and ordered the appellant to pay costs but failed to specify that these costs should be deducted in favor of the appointed defense attorney. The Court ruled that the conditions under Article 391-bis of the Code of Civil Procedure were met to fix this clerical error.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391-bis c.p.c.; The Court may correct a material omission in a judicial decision when the error is evident and does not affect the substance of the ruling, thereby ensuring the document accurately reflects the intended legal consequences.

Parole chiave

Generato dall'IA
material omission correction procedural order amendment defense attorney fees clerical error remedy Article 391-bis CPC cost allocation judicial decision rectification ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

liere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6118-2023 e 6129-2023 proposti da: CANFORA PATRIZIA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIACARMELA SINISCALCHI; -ricorrente- controVICTORIA M C SRL in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO ORLANDO; -resistente - in relazione all'ordinanza n. 13295/2020 d i questa CORTE SUPREMA, depositata il 01/07/2020nel giudizio di legittimità n. 13587/2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere Dott. Pasquale Gianniti;FATTO E DIRITTO Il Collegio sulla richiesta di correzione materiale proposta da Canfora Patrizia con ricorso n. 6118/2023 dato atto che il suddetto ricorso risulta notificato alla controparte; e che in sede di odierna udienza è fissata la trattazione di altro ricorso della Canfora, recante come n. 6129/2023, avente ad oggetto la stessa richiesta di correzione di omissione materiale; ritenuto che al presente procedimento, con separata ordinanza, è stato riunito per motivi di connessione oggettiva e soggettiva quello recante il n. 6129/2023, successivamente proposto, avente ad oggetto medesima richiesta di correzione; premesso che la Canfora,in sede di controricorso depositato nel giudizio di legittimità recante n. 13587/2018, aveva chiesto di voler dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso proposto da VICTORIA M C S.r.l. con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, con attribuzione delle stesse al procuratore antistatario; rilevato che questa Corte con ordinanza n.13295/2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da VICTORIA M C S.r.l. per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4396/2017, condannando la ricorrente al pagamento delle spese (liquidate in complessivi euro 6300,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario al 15% oltre CA e IVA per legge), senza tuttavia disporre nel PQM la statuizione relativa alla distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario; ritenuto che ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 391 bis cpc per la correzione del denunziato errore materiale.

PQM -a correzione della menzionata omissione materiale, dispone che nel dispositivo della citata Ordinanza n.13295/2020, emessa nel giudizio di legittimità n. 13587/2018, dopo la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali, come in essa liquidate, deve leggersi ed intendersi “a favore del Difensore dichiaratosi antistatario”; -manda alla Cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’originale dell’ordinanza corretta. Così deciso in Roma, l’8 novembre