Italian Supreme Court orders correction of Cassation Order to include antistatary lawyer's fees in the dispositif.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a request for material correction to a previous Cassation Order regarding the allocation of litigation costs. While the prior order condemned the appellant to pay expenses, it omitted the specific provision for the antistatary lawyer's fees despite the lawyer having been formally declared as such. The Court ruled that the omission constituted a material error under Article 391-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the correction of the dispositif to include the fees for the antistatary defender.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; The Court may order a correction of the dispositif when a material omission occurs, such as failing to allocate costs to a declared antistatary lawyer, provided the error does not affect the decision's substance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
gliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5751/2023 proposto da: Di Felice Vincenzo, rappresentato e difeso dall’avvocato Tuzi Alessandra; -ricorrente - contro Augustus Spv Srl, Corneliani Srl, Corradetti Andrea, Corradetti Barbara, Corradetti Emidio,Corradetti Paolo, Di Felice Attilio, Di Felice Rosina tutti quali eredi di Corradetti Pietro, Martella Stefano, T revi Finance Srl, Unicredit Spa; -intimati - avverso l'ordinanza n. 5921/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/02/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti;FATTO E DIRITTO Il Collegio sulla richiesta di correzione materiale proposta dall’Avv.
Alessandra Tuzj, quale rappresentante e difensore di Vincenzo Di Felice nel giudizio di legittimità, portante come r.g. il n. 2921/2021; dato atto che è stato comunicato alle parti di quel giudizio l’avviso di fissazione dell’odierna udienza e che detta circostanza rende privo di rilievo la mancata notifica alla società Augustus spv srl della richiesta; premesso che in sede di controricorso presentato nel giudizio n. 2921/2021 il Difensore, odierno ricorrente, aveva chiesto dichiararsi inammissibile e comunque infondato il ricorso proposto dalla Augustus spv srl con condanna di detta società al pagamento delle spese processuali e con attribuzione delle stesse al procuratore antistatario; rilevato che questa Corte con ordinanza n.5921/2023 ha rigettato il ricorso proposto da Augustus spv srl per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3436/2020, condannando la ricorrente al pagamento delle spese (liquidate in complessivi euro 8500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in euro 200, e agli accessori di legge), ma nel dispositivo ha omesso di disporre la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario; ritenuto che ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 391 bis cpc per la correzione del denunziato errore materiale.
PQM a correzione della menzionata omissione materiale, dispone che nel dispositivo della citata Ordinanza n.5921/2023, dopo la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali, come in essa liquidate, deve leggersi ed intendersi “a favore del Difensore dichiaratosi antistatario” manda alla Cancelleria l’annotazione della presente ordinanza sull’originale dell’ordinanza corretta. Così deciso in Roma, l’8 novembre