Italian Court dismisses appeal for damages against neighbor's renovation works due to procedural defects and lack of merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements and lacking merit. The appellant sought damages from a neighbor for boundary damage caused by renovation works, arguing violations of building codes and the absence of a construction supervisor. The court rejected the appeal because the appellant did not properly frame the lack of a supervisor as a ground for appeal and failed to demonstrate how the lower court erred in applying the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are not properly raised in the lower court or if the appellant fails to demonstrate a violation of the law by the lower court.
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24993/2021 R.G. proposto da: GAROFANO PASQUALE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GAROFANO PASQUALE (CF: GRFPQL50A29E249S) - R icorrente - Contro DI MONACO MATRONA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato ZAMPONE ALESSANDRO (CF: ZMPLSN65R05H501F), rappresentat a e difesadall’avvocato STICCO ELIO (CF: STCLEI27S12I234P) - C ontroricorrente - nonchécontro CMT C SAS DI ABBATE LUIGI - I ntimat a - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 1719/2021depositata il 11/05/2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Pasquale Garofano convenne dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Matrona Di Monaco, per ivi sentirsi riconoscere il risarcimento dei danni che la propria abitazione aveva riportato a seguito dei lavori di ristrutturazione da questa fatti eseguire sul suo immobile confinante.
2. Costituendosi in giudizio, la Di Monaco confermò la realizzazione dei lavori, ma contestò la domanda attorea, chiedendo e venendo autorizzata a chiamare in causa la ditta CMT C. s.a.s. di Abbate Luigi, appaltatrice dei lavori, per essere da questa manlevata in caso di condanna.
3. La ditta CMT C. s.a.s. di Abbate Luigi, rimase contumace.
4. Espletata CTU tecnica, con sentenza n. 2482/2012 il Tribun ale di Santa Maria Capua Vetere condannò la CMT C. s.a.s. di Abbate Luigial pagamento di euro 48.490,00 in favore di Pasquale Garofano, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento danni; rigettò le altre domande proposte dal Garofano; compensò le spese processuali tra il Garofano e la Di Monaco.
5. Avverso tale sentenza Pasquale Garofano propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Napoli, per sentir estendere la condanna di pagamento nei confronti della committente Di Monaco. Nel corso del giudizio di secondo gradol’ appellante eccep ì la nullità del contratto di appalto intercorso tra la Di Monaco e la CMT s.a.s. per violazione di norme imperative.
6. Si costituì la Di Monaco, chiedendo il rigetto dell ’ appello.
7. Con sentenza n. 1719/2021, depositata in data 11/5/2021, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello, condannando il Garofano alla refusione, in favore della Di Monaco, delle spese del grado.
8. Avverso la predetta sentenza Pasquale Garofano propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui Matrona di Monaco resiste con controricorso.
9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.
10. Sia parte ricorrente che parte resistente ha depositato memoria. M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n.3, c.p.c., “ Violazione e falsa applicazione del DPR 380/2001 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c.”,per avere la Corte territoriale travisato quanto esposto in citazione, erroneamente convincendosi che la Di Monaco avesse effettuato esclusivamente lavori di restauro e non lavori di costruzione abusiva dell’immobile.
Più specificamente, il ricorrente censura quanto affermato a p. 2 della sentenza, ove si legge che, con l’atto di citazione in primo grado, il Garofano chiedeva il risarcimento dei danni subiti dalla propria abitazione a seguito di lavori di “ristrutturazione” fatti eseguire dalla Di Monaco. Come esposto sin dall’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il Garofano fece riferimento a “lavori di costruzione senza autorizzazione amministrativa”. Il ricorrente si riporta alla CTU, della quale trascrive uno stralcio secondo il quale “Il processo lesivo subito dal fabbricato Garofano è stato generato dalla cattiva modalità di posa in opera della palificata di sostegno propedeutica allo sbancamento per la costruzione del nuovo fabbricato Di Monaco”,a sostegno della tesi per cui si trattava nella specie non di ristrutturazione, bensì di nuova costruzione, per la quale era necessario il rilascio del permesso di costruire.
In conclusione, a detta del ricorrente, la Corte territoriale, una volta accertato che il contratto di appalto aveva ad oggetto lavori privi del necessario titolo abilitativo, avrebbe dovuto dichiararlo nullo ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito per violazione delle norme imperative di cui agli art. 31 e 41 L. Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e 10 L. 6 agosto n. 765.
2. Con il secondo motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione del DPR 380/2001 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Inesistenza del presupposto”, affermando che la Corte territoriale “si è inventata di sana pianta un presupposto inesistente, costituito da un accertamento mai effettuato dal CTU. Anzi, il CTU nel suo elaborato chiarisce definitivamente che la palificata di sostegno era propedeutica allo sbancamento per la costruzione del nuo vo fabbricato di Monaco”(così a p. 7, ultimo §, del ricorso).
3. Il primo e il secondo motivo di ricorso, in quanto logicamente connessi, e comunque connessi quanto alle ragioni di scrutinio, possono essere esaminati congiuntamente, e sono inammissibili, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione di consolidati principi di diritto come ripetutamente affermati da questo giudice di legittimità. 3.2 Nella sentenza gravata si legge: « Precisato che l ’ azione di nullità può essere fatta valere sempre e da chiunque ed è rilevabile dal Giudice anche d’ufficio, cioè senza che ne faccia richiesta la parte (art. 1421 c.c.), il contratto d’appalto intercorso tra l’appellata e la ditta C.M.T.
C. SAS di Abbate Luigi non è nullo. I lavori edili, causa dei lamentati danni, così come accertati dal CTU, sono riconducibili all’art. 3, lett. b del D.P.R. 380/2001, che definisce come interventi di manutenzione straordinaria le "opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici". Per questa tipologia di lavori, - a differenza degli interventi di ristrutturazione edilizia che, secondo la definizione della lett.
d) dell’art. 3, del D.P.R. 380/2001, sono interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, necessitava solo la comunicazione dell’inizio lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, non essendo richiesto il rilascio del permesso di costruire di cui al D.Lgs. n. 380 del 2001, art.
10. Come da documentazione acquisita agli atti di causa, in data 06.06.2003 era stata inoltrata al comune competente la DIA, protocollata al n.9674. La Cassazione, ha parlato di nullità del contratto di appalto, per illiceità dell’oggetto e per violazione di norme imperative, nella sola ipotesi in cui il contratto abbia ad oggetto la costruzione di un’opera senza la prescritta concessione edilizia (cfr. da ultimo Cass. 21418/2018, nonché Cass. 20301/2012)» (così da p. 4, punto 1.3, a p. 5 della sentenza). 3.3 Le censure devono ritenersi, pertanto, inammissibili , in quanto non si confrontanocon il filtro previsto dall’art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., omettendo di esporre gli elementi e le ragioni per le quali la Corte, avendo deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto discostarsene (Cass., Sez.
Un., n. 7155/2017; Cass., Sez. VI-2 ord. 02/03/2018, n. 5001; Cass., 13524/2017; Cass., 1351/2018). Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n.3, c.p.c., “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e 2050 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”, espone ndo che, a fronte della domanda di condanna della Di Monaco per culpa in eligendo, la Corte territoriale, con una presunzione iuris tantum, ha affermato che non potesse essere ascritta alla committente la responsabilità dei lavori appaltati a ditta specializzata nel settore, regolarmente iscritta alla CCIAA di Caserta fin dal 1995, operante nel settore delle costruzioni e movimento terra.
5. Sul terzo motivo . Tanto il Tribunale la Corte d ’ Appello hanno motivato la esclusione della culpa in eligendo della di Monaco, avendo quest’ultima affidato l’esecuzione dei lavori a società qualificata e dotata di idonea attrezzatura per l’esecuzione degli stessi. In particolare, la sentenza gravata motiva sul punto: «La consulenza tecnica d’ufficio evidenziò che la causa dei danni lamentati dall’attore erano conseguenza di un cedimento strutturale strettamente connesso alla realizzazione dei lavori di palificazione eseguiti dalla C.M.T. c. sas di Abbate Luigi, con modalità e tempi non consoni alle prescritte regole di buona norma e tecnica di costruzione.
In materia di appalto, l’appaltatore esplica l’attività in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Ciò esclude, in linea di principio, non solo ogni rapporto institorio tra committente ed appaltatore, ma implica anche che solo l’appaltatore debba, di regola, ritenersi responsabile dei danni derivati e terzi nella, o dalla esecuzione dell’opera. Questo principio connesso alla struttura del contratto di appalto subisce eccezioni, nell’ipotesi di culpa in eligendo, ovvero allorquando il committente abbia affidato l’opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente, o quando l’appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente, privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister del committente.
In tali ipotesi, il committente risponde con l’appaltatore, per i danni cagionati al terzo. (…) La responsabilità di cui all’art. 2049 c.c. nella forma della culpa in eligendo si può configurare quando il Committente sceglie come Appaltatore un soggetto non idoneo, ossia privo delle necessarie competenze tecniche richieste per l’esecuzione del contratto" (in tal senso, da ultimo Cassazione Civile n. 6299 del 05.03.2019). Come già rilevato e dichiarato dal giudice di prime cure anche in sentenza, agli atti di causa risulta provato che i lavori di scavo e palificazione furono da Di Monaco Matrona appaltati alla ditta C.M.T.
C. sas di Abbate Luigi, circostanza tra l’altro, non contestata dall’appellante, che, risultava regolarmente iscritta alla CCIA di Caserta fin dal 1995, operante nel settore delle costruzioni e movimento terra. Quindi, non può essere astrattamente ascritta alla committente la responsabilità per lavori appaltati a ditta specializzata nel settore, rivelatasi, purtroppo, inadeguata. La sussistenza della "culpa in eligendo" va verificata in concreto, con esclusivo riferimento alla conoscenza o, quanto meno, alla conoscibilità della inidoneità dell’appaltatore prescelto, avuto riguardo alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto d’appalto (Cass. civ., sez.
III, 29 ottobre 1997, n. 10652)». 5.1 Tale motivazione è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale una corresponsabilità del committente può sorgere solo incaso di specifiche violazioni di regole di cautela ex art. 2043 c.c., ovvero in caso di una riferibilità dell ’ evento al committente stesso per una culpa in eligendo e cioè per essere stata l ’ opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità o dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza il pericolo di arrecare danni a terzi; in particolare, in materia di appalto, anche di opera pubblica, non è configurabile a carico dell’appaltante una responsabilità indiretta per fatto illecito dell’appaltatore, a meno che, in base ai patti contrattuali, l’esecuzione dei lavori all’autonomia dell’appaltatore e rimessa all’immediata ed esclusiva direzione del committente (così Cass., sez.
III, sent. 29/09/2003, n. 14465; conforme Cass., sez. III, sent. 23/04/2008, n. 10588: “ Poiché l ’ appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l’esecuzione dell’opera è configurabile solo in due casi: o quando l’opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta "culpa in eligendo"), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all’appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive.
L ’ accertamento della sussistenza di tali circostanze costituisce una indagine di fatto, riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivata”). 5.2 La censura in esame è pertanto inammissibile in quanto non si confronta, a sua volta, con il filtro previsto dall ’ art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., omettendo di esporre gli elementi e le ragioni per le quali la Corte, avendo deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto discostarsene (Cass., Sez.
Un., n. 7155/2017; Cass., Sez. VI-2 ord. 02/03/2018, n. 5001; Cass., 13524/2017; Cass., 1351/2018).
6. Con il quarto motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “ Violazione e falsa applicazione del DPR 380/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1655 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione dell’art. 2050 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. A detta del ricorrente, la Corte territoriale, travisando le risultanze peritali, avrebbe erroneamente escluso la responsabilità della committente, ignorando i principi giurisprudenziali in virtù dei quali la responsabilità della committente sussiste ogni qualvolta si eseguono lavori a confine di una certa pericolosità.
7. Sul quarto motivo . Valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento al terzo motivo.
8. Con il quinto motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “ Violazione e falsa applicazione del DPR 380/2001 e della strumentazione urbanistica vigente”, esponendo che nel permesso di costruire 62/2007 allegato alla relazione del CTU si fa espresso riferimento al d.P.R 380/2001 e alla strumentazione urbanistica vigente, ove è prevista la direzione dei lavori. All’art. 15 del menzionato permesso di costruire si prescrive che prima dell’inizio dei lavori debba essere collocata una tabella con l’indicazione del direttore dei lavori, in modo da assicurare “la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto all’albo”.
A detta del ricorrente “Appare, pertanto, del tutto evidente la circostanza che alla Corte napoletana è sfuggito che la Di Monaco non si è mai avvalsa del direttore dei lavori, figura fondamentale per essere preposto a sorvegliare l’esatta esecuzione delle opere (Cass.09/2562). E non si esclude l’esistenza del nesso eziologico tra il grave inadempimento della Di Monaco e il danno subito da Garofano Pasquale che si sarebbe evitato con la presenza del D.L.” (così a p. 13 del ricorso).
9. Sul quinto motivo . Il motivo in esame si riferisce alla assenza di un direttore dei lavori,questione che, dall’esame degli atti, non risulta mai prospettata in sede di giudizio di merito, senza che il ricorrente, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, indichi alla Corte il come e il quando la doglianza sia stata tempestivamente sottoposto allao scrutinio del giudice di merito.
10. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile, stante l’inammissibilità di tuttii motivi su cui si fonda.
11. La spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore dellacontroricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4 . 30 0 ,0 0 , oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente, Matrona Di Monaco. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 20