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Ordinanza — n. 36386/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed for procedural impropriety due to lack of notification report and late filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36386/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required notification report for the lower court's judgment. Although the appellant argued the judgment was notified on September 2, 2020, the court found no valid proof of service or conformity with the original document. Consequently, the appeal was rejected as procedurally improper, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: An appeal is inadmissible if the notification report of the contested judgment is missing or if the appeal is filed outside the statutory time limits without valid justification.

Parole chiave

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procedural impropriety notification report requirement civil appeal inadmissibility statutory time limits conformity of copies legal costs allocation cassation procedure restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli sarebbe stata notificata in data 2 settembre 2020, ma ha prodotto la copia di tale sentenza priva di relazione di notificazione, in vio- lazione dell’art. 369, comma 2, n.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
Art. 375 c.p.c.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021
Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Giacomo TRAVAGLINO Presidente RESPON SABILITÀ CIVILE GENERALE dott. Chiara GRAZIOSI Consiglier a dott. Enzo VINCENTI Consigliere dott.Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 21 / 11/2023 C . C . dott.Marilena GORGONI Consiglier a R.G. n. 27275 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27275del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da MEUCCI Renato (C.F.: MCC RNT 65P30 D612C) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Luigi Seghi (C.F.:

SGH LGU 57C04 D612J) -ricorrente- nei confronti di BAGLIONI Duccio (C.F.: BGL DCC 61T22 D612D) BAGLIONI Guya (C.F.: BGL GYU 85B47 D612Z) BAGLIONI Luca (C.F.: BGL LCU 57C12 D612X) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati Paolo Gallinelli (C.F.: GLL PLA 64T11 G337M) e Giulio Gonnella (C.F.: GNN GLI 74M21 H501X) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1256/2020, pubblicatain data 8 luglio 2020 (e che si assume notificata in data 2 settembre 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 novembre 2023dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Renato Meucci agì in sede possessoria nei confronti di Luca, Duccio e Guya Baglionied otten ne dal Tribunale di Firenze , nel 2009, un provvedimento che ordinava a questi ultimi di Ric. n. 27275/2020 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 consegnargli la copia delle chiavi di un cancello per l’accesso, attraverso la loro proprietà, ad un suo immobile.I Baglioni non si conformarono all’interdetto e, su querela del Meucci, vennero tratti a giudizio in sede penale per il reato di cui all’art. 388, comma 2, c.p..

La sentenza di assoluzione degli stessi è stata cassata ai soli effetti civili, su domanda del Meucci, costituitosi parte civile (Cass., Sez.6, Sentenza n. 14228 del 23/03/2017) , il quale ha riassunto il giudizio risarcitorio davanti alla Corte d’appello di Firenze. La Corte d’appello di Firenzeha dichiarato inammissibile la sua domanda. Ricorre il Meucci, sulla base di tremotivi. Resistono con controricorso Luca, Duccio e Guya Baglioni. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica della procedi- bilità del ricorso, che sortisce esito negativo. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli sarebbe stata notificata in data 2 settembre 2020, ma ha prodotto la copia di tale sentenza priva di relazione di notificazione, in vio- lazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..

Si precisa che la costituzione del ricorrente è avvenuta in mo- dalità “analogica” e, nell’elenco dei documenti prodotti, pre- sente in calce al ricorso, non si fa alcun riferimento all’avvenuta produzione della relazione di notificazione della sentenza impu- gnata, che comunque non si rinviene nel suo fascicolo, nono- stante l’esame compiuto direttamente dalla Corte nel corso dell’adunanza camerale. Ric. n. 27275/2020 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 Va altresì rilevato –per completezza – che il ricorrente ha de- positatoin modalità telematica, nel corso del procedimento (se- gnatamente, con la memoria di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c.), al- cuni dei documenti già prodotti con il ricorso, tra cui proprio la copia della sentenza impugnata; ma, anche in tal caso, essa risulta priva della relazione di notificazione.

La indicata relazione di notificazione, munita di attestazione di conformità all’originale telematico con sottoscrizione autografa del difensore, non è stata prodotta neanche dai controricorrenti (i quali nel controricorso addirittura dichiarano che la sentenza in questione non sarebbe stata affatto notificata: pag. 1 del controricorso). Va dato atto che, nel fascicolo di parte dei controricorrenti, si rinviene, invero, una copia cartacea della sentenza impugnata, seguita da una copia di un messaggio PEC relativo a una noti- ficazione avvenuta proprio in data 2 settembre 2020, ma manca del tutto proprio la relazione di notificazione della sen- tenza, oltre che qualunque attestazione di conformità delle co- pie cartacee agli originali telematici: tali documenti non pos- sono, quindi, ritenersi idonei ad integrare la condizione di pro- cedibilità del ricorso di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..

Va ulteriormente dato atto che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 8 luglio 2020 e i l ricorso è stato notificato lunedì 19 ottobre 2020, quindi oltre 60giorni dopo la pubblica- zionedella sentenza (anche considerando la sospensione feriale dei termini). Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312del 25/03/2019, Rv. 653597 –02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727del 12/02/2021, Rv. 660556 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438del 24/09/2018 , Rv. 650462 – 01; conf.:

Sez. 3, Ordinanza n. 27480del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. Ric. n. 27275/2020 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto