Cassation court dismisses appeal due to late filing and accepts withdrawal by main appellants, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the incidental appeal by Basilio Lo Vercio inadmissible because it was filed late, violating statutory time limits. Meanwhile, the main appeal by Verlame S.r.l. and Cariboni Strade e Gallerie S.p.A. was withdrawn by the appellants, leading to the extinction of the proceedings. The court exercised discretion to avoid awarding costs against the withdrawing parties despite their procedural delay.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.; Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: An appeal filed after the statutory deadline is inadmissible, while a timely withdrawal extinguishes the proceedings without necessarily condemning the withdrawing parties to pay costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Stefano Giaime GUIZZI Consigliere A d. 12 / 12/2023 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 17384 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17384del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da VERLAME S.r.l. (C.F.: 01805970835), in persona dell’Amministratore Unico, legale rappresentante pro tempore, Valeria Versaci, avente causa e mandataria di Cariboni Strade e Gallerie S.P.A. (quale capogruppo dell’ATI con la Benedetto Versaci S.p.A.) CARIBONI STRADE E GALLERIE S.p.A. (C.F.: 02420930139), in persona del legale rappresentante pro tempore, Valeria Versaci rappresentate e difese, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati Paolo Starvaggi (C.F.:
STR PLA 65L11 I199R) e Massimo Nicola Marchese (C.F.: MRC MSM 74E31 I199R) -ricorrenti- nei confronti di CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (C.F.: 01962420830), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, Francesco Restuccia rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato Giovanni Norrito (C.F.: NRR GNN 77H19 G273Q) LO VERCIO Basilio (C.F.: LVR BSL 51P30 B198D) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato Pablo Magistro (C.F.: MGS PBL 74S18 Z600A) -controricorrenti- Ric. n. 17384/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermon. 2114/2021, pubblicata in data 31 dicembre 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 dicembre 2023dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi promosso nei suoi confronti da Cariboni Strade e Gallerie S.p.A., quale capogruppo dell’ATI costituita con la Benedetto Versaci S.p.A., nel quale erano intervenuti Verlame S.r.l. (cessionaria di quota parte del credito azionato) e Basilio Lo Vercio. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Ragusa. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta.
Ricorrono Verlame S.r.l. nonché Cariboni Strade e Gallerie S.p.A., sulla base di duemotivi. Resistono con distinti controricors i Basilio Lovercio ed il Consorzio Autostrade Siciliane. È stat a disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso. I controricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione 1. Preliminarmente va dato che atto che, con il suo controricorso, Basilio Lovercio ha sostanzialmente proposto un ricorso successivo, adesivo al ricorso principale, daqualificarsi, quindi,come ricorso incidentale. Ric. n. 17384/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Infatti, il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò,nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; ne consegue che ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, indipendentemente dai termini (abbreviato, ovvero ordinario) di impugnazione in astratto operativi (da ultimo, riprendendo i numerosi precedenti e precisando che non sono ammesse deroghe:
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183 -01). Tale ricorso è stato però notificato tardivamente, in data 9 settembre 2022, quindi ben oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 31 dicembre 2021, nonché ben oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., rispetto alla stessa notificazione del ricorso principale, avvenuta in data 30 giugno 2022 (è appena il caso di rilevare che non è applicabile, nella specie, la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata).
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del controricorso del Lovercio e delricorso incidentale avanzato con il medesimo. 2.Le parti ricorrenti in via principale, Verlame S.r.l. e Cariboni Strade e Gallerie S.p.A., hanno depositato atto di rinuncia al ricorso. La rinuncia è regolare, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., in quanto sottoscritta personalmente dalla legale rappresentante delle Ric. n. 17384/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 società rinuncianti e depositata prima della data dell’adunanza camerale.
Il deposito della rinuncia deve ritenersi sufficiente ai fini della regolarità della stessa, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., nella formulazione introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, applicabile, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della medesima leggeanche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 (per i quali, come nella specie, non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglioalla data del 28 febbraio 2023). Della rinuncia è stata data comunicazionedalla Cancelleria alle altre parti costituite.
Può pertanto essere senz’altro dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimitàintrodotto dal ricorso principale. 3.Pur non risultando alcuna accettazione della rinuncia delle parti ricorrenti, la Corte non ritiene di condannare queste ultime, sebbene abbiano dato causa all’estinzione , al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 391, comma 2, c.p.c.. Ciò, se non in considerazione della condotta processuale delle stesse, soprattutto tenuto conto: - della tardività della notificazione del controricorso del Lovercio; - della mancata evocazione , nel giudizio di merito , dei terzi pignorati (litisconsorti necessari, secondo la più recente, ma ormai consolidata,giurisprudenza di questa Corte), da parte della società controricorrente, che ha instaurato il giudizio di opposizione; - in ogni caso, dell’incertezza interpretativa esistente in ordine ad alcune tra le questioni giuridiche poste con il ricorsoprincipale.
Ric. n. 17384/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 Le medesime ragioni integrano poi idonei presupposti per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità nei rapporti tra il ricorrente incidentale - pur soccombente in punto di rito -e le sue controparti. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso successivo , da qualificarsi incidentale,proposto da Basi l io Lovercio; - dichiara estinto per rinuncia il giudizio di legittimità