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Ordinanza — n. 36329/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to res judicata and lack of defense by the debtor's administrator.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36329/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gherardi S.R.L. inadmissible, citing the finality of the first-instance judgment and the lack of legal representation by the debtor's administrator. The debtor, Melino S.R.L., had previously opposed the third-party seizure, arguing non-notice of the proceedings, but the first-instance court ruled the seizure invalid. The court held that the res judicata of the first-degree sentence precluded any re-examination of procedural defects, including the alleged omission of the necessary co-litigant, the bank.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Art. 175 cod. proc. civ.: The finality of the first-instance judgment precludes cassation appeals challenging procedural defects in the second instance, especially when the opposing party fails to provide legal defense.

Parole chiave

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res judicata third party seizure inadmissible appeal necessary co-litigant lack of defense procedural economy contributo unificato azione di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 553 cod. proc. civ.
(debitrice esecutata)e nei confronti della Banca Popolare del Mezzogiorno (terzo pignorato), il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catanzaro emise, ai sensi dell’art. 553 cod.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Raffaele Rossi all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod.
Art. 175 cod. proc. civ.
Art. 127 cod. proc. civ.
Art. 383 cod. proc. civ.
16858); deve pertanto escludersi la possibilità di disporre, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
6826, conformi, ex plurimis, Cass. 13/10/2011, n.
art. 553 cod. proc. civ
(debitrice esecutata)e nei confronti della Banca Popolare del Mezzogiorno (terzo pignorato), il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catanzaro emise, ai sensi dell’art. 553 cod.
art. 617 cod. proc. civ
26919); nella specie, il giudice d’appello, con considerazione puntuale e distinta delle ragioni poste a suffragio dell’opposizione, ha ascritto l’affermazione del primo giudice circa la non ravvisabilità di una opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/05/2021, n. 13533
Cass. 27/09/2021, n. 26114
13533, v., tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114;
Cass. 02/12/2021, n. 37929
Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass.
Cass. 14/12/2021, n. 39973
37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass.
Cass. 29/12/2021, n. 41932
39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.
Cass. 08/03/2022, n. 7577
41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass.26/07/2022, n.
Cass. 26/07/2022, n. 23348
Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5618/2022R.G. proposto da GHERARDI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 11, presso lo studio dell’Avv. Alessandra Petti, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesca Calchetti –ricorrente – contro CURATELA FALLIMENTO MELINO S.R.L. –intimato – Avverso la sentenza n. 1549/2019 del TRIBUNALE DI CATA NZARO, depositata il 29 agosto 2019 e avverso la sentenza n. 1625/2021 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, depositata il 16 dicembre 2021;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 dicembre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 5618/2022 Cons. est. Raffaele Rossi Rilevato che a definizione della procedura di espropriazione di crediti presso terzi promossa dalla Gherardi s.r.l. (creditore procedente ) in danno d ella Melino s.r.l. (debitrice esecutata)e nei confronti della Banca Popolare del Mezzogiorno (terzo pignorato), il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catanzaro emise, ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ., ordinanza di assegnazione al creditore delle somme dichiarate come dovute al debitore dal terzo pignorato; avverso detto provvedimento spiegò opposizione la Melino s.r.l., adducendo, in sintesi estrema, l’omessa notificazione nei suoi riguardi dell’atto di pignoramento presso terzi e dell’ordinanza di assegnazione; all’esito del giudizio di prime cure, svolto secondo la articolazione bifasica tipica delle opposizioni esecutive ed in contraddittorio con il creditore procedente ed il terzo pignorato, il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1549 del 2019, in accoglimento dell’opposizione, dichiarò l’improcedibilità della espropriazione forzata presso terzi e la nullità del pagamento effettuato dal terzo pignorato; l’appello proposto da Gherardi s.r.l.

è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Catanzaro (con la sentenza n. 1625del 2021), in giudizio dapprima interrotto per il sopravvenuto fallimento della Melino s.r.l. e poi riassunto nei confronti della curatela di quest’ultima; per quanto ancora d’interesse, il giudice d’appello ha rilevato la non impugnabilità con il rimedio ordinario della pronuncia di prime cure, dacché resa su opposizione agli atti esecutivi; avverso le sentenze di primo e di secondo grado ricorre per cassazione Gherardi s.r.l., affidandosi a quattro motivi; non svolge difese in grado di legittimità la curatela del fallimento della Melino s.r.l.; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; r.g. n. 5618/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che i primi tre motivi di ricorso censurano, per plurimi profili ricondotti a diverse fattispecie di impugnazione di legittimità, la sentenza emessa all’esito del giudizio di prime cure, richiedendone la cassazione; la disamina (e persino l’illustrazione) di dette doglianze è resa superflua dalla inammissibilità in parte qua del ricorso per cassazione, siccome diretto avverso una sentenza già impugnata mediante appello, definito con statuizione di inammissibilità: la quale, per quanto si viene a dire in ordine al quarto motivo, è da reputarsi corretta e definitiva; il quarto motivo– che assume così valenza pregiudiziale, tanto da dovere essere esaminato con precedenza sugli altri –attinge invero la sentenza d’appello, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 617 e 618 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; in particolare, parte ricorrente lamenta errata applicazione del principio dell’apparenza da adoperare per l’individuazione del mezzo di gravame: a fronte di una sentenza di primo grado che aveva «escluso in maniera espressa ed inequivoca che si trattasse di opposizione agli atti esecutivi»la Corte d’appello ha, senza averne il potere, riqualificato in termini di opposizione ex art. 617, secondo comma, cod. proc. civ.

«l’opposizione al pignoramento per mancata notifica al debitore»; il motivo è inammissibile; in forza del principio c.d. dell’apparenza, l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie r.g. n. 5618/2022 Cons. est. Raffaele Rossi iuris operata dalle parti; qualora, tuttavia, una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in affermazioni a carattere generico, anodino o meramente apparente), l’attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa del gravame ( così, in tema di opposizioni esecutive, Cass.13/11/2023, n. 31549;

Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass.18/03/2021, n. 7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945; Cass. 21/09/2017, n. 21379; Cass. 26/05/2017, n. 13381; Cass. 17/06/2014, n. 13578; Cass. 20/11/2012, n. 20297; Cass.29/07/2011, n. 16781; Cass. 21/09/2009, n. 26919); nella specie, il giudice d’appello, con considerazione puntuale e distinta delle ragioni poste a suffragio dell’opposizione, ha ascritto l’affermazione del primo giudice circa la non ravvisabilità di una opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. alla sola « fattispecie del pignoramento mancante dell’ingiunzione al debitore», mentre non ha ravvisato nella pronuncia di primo grado alcuna qualificazione della dedotta omessa notificazione dell’atto di pignoramento, ricondotta pertanto dalla Corte d’appello nell’alveo dell’art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., con derivante inammissibilità del mezzo impugnatorio; la descritta differenziata valutazione contenuta nella sentenza gravata non è attinta criticamente dal motivo in esame, il quale si compendia (ma, al contempo, si esaurisce) nel negare, in maniera indistinta e generica, qualsivoglia qualificazione ad opera del primo giudice, senza cioè confutare (e nemmeno, ab imis, cogliere) la diversità di statuizioni valorizzata (e fondante la decisione) dal giudice d’appello; il ricorso è dichiarato inammissibile; r.g. n. 5618/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (per la inammissibilità dei motivi proposti direttamente contro di essa e per la conferma della statuizione di inammissibilità dell’appello resa in seconde cure) preclude ogni indagine sulla ritualitàdel procedimento, segnatamente in ordine alla integrità del contraddittorio nel giudizio di secondo grado (apparentemente svolto in pretermissione del terzo pignorato, litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive: sulla scia di Cass. 18/05/2021, n. 13533, v., tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114;

Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass.26/07/2022, n. 23348); il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dall’esigenza di garantire l’esercizio del dirittodi difesa e di assicurare la partecipazione di tutti gli interessati, incluso il litisconsorte pretermesso, ad un processo il cui esito è idoneo a produrre effetti nella loro sfera giuridica( Cass., Sez.

U, 22/03/2010, n. 6826, conformi, ex plurimis, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 15106; Cass. 18/04/2019, n. 10839; Cass.24/06/2019, n. 16858); deve pertanto escludersi la possibilità di disporre, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., la rimessione al giudice di secondo grado, per rinnovare la trattazione di una causa svolta sì con la pretermissione di un litisconsorte necessario ma oramai non più r.g. n. 5618/2022 Cons. est. Raffaele Rossi ridiscutibile nel suo esito, in ragione dell’avvenuta formazione della res iudicata; non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado di legittimità, non avendo ivi parte intimata svolto difese; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:

Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il r