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Ordinanza — n. 36328/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; counterclaim inadmissible due to failure to produce power of attorney document.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36328/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Municipality of Grottaminarda against a lower court ruling denying its claim for damages. The opposing party, E-Distribuzione S.p.A., lodged a counterclaim but failed to submit the required power of attorney document in court. Consequently, the counterclaim was declared inadmissible, and the municipality's appeal was dismissed as the procedural defect precluded the case from reaching the merits.

Regesto Legislator

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Art. 77 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115: A counterclaim is inadmissible if the power of attorney is not produced, as the lack of this document prevents the court from verifying the representative's authority.

Parole chiave

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inadmissible counterclaim power of attorney procedural defect representation authority Cassation appeal distribuzione dell'elettricità danneggiamento d'impianti elettrici responsabilità civile del comune

Disposizioni normative citate

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Art. 77 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
art. 360 c.p
Codice della Stradain relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 112 c.p
Con il secondo motivo si denunzia « Error in procedendo: Nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pro- nuncia sulla domanda ai sensi dell’ art. 112 c.p.c.
art. 2043 c.c
2.3 Tanto meno potrebbe darsi seguito all’assunto secondo il quale«il Giudice di secondo grado ha tralasciato di pronunciarsi sulla domanda ex art. 2043 c.c.
art. 77 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019
Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017
Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016
Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015
Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013
636620 – 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012
Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012
622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata;Sez.
Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007
Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007
Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005
597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Giacomo TRAVAGLINO Presidente RESPON SABILITÀ CIVILE GENERALE dott. Chiara GRAZIOSI Consiglier a dott. Enzo VINCENTI Consigliere dott.Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 21 / 11/2023 C . C . dott.Marilena GORGONI Consiglier a R.G. n. 13929 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13929del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da COMUNE DI GROTTAMINARDA (C.F.: 81000450643 ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Antonella Pellino (C.F.:

PLL NNL 77E49 A509Y) -ricorrente- nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.A. (già Enel Distribuzione S.p.A.) (C.F.: 05779711000), società con unico socio, in persona del rappresentante per procura Carmine Perrotta rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato Stefano Rosa (C.F.: RSO SFN 64M18 F839E) -controricorrente- per la cassazione della sentenza delTribunale di Benevento n. 1667/2020, pubblicatain data 20 novembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 novembre 2023dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Il Comune di Grottaminarda ha agito in giudizio nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (oggi E-Distribuzione S.p.A.) per ot- tenere il risarcimento del danno subito per aver pagatoall’Anas S.p.A. una sanzione amministrativa (di € 2.010,13), irrogata Ric. n. 13929/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 per l’esecuzione di opere di scavostradale in violazione delle prescrizioni indicate nell’atto autorizzativo, violazione a suo dire imputabile alla società convenuta, esecutrice dello scavo su au- torizzazione del comune stesso, previo nulla osta dell’Anas S.p.A..

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Ariano Irpino. Il Tribunale di Benevento, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata. Ricorre il Comune di Grottaminarda, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso E-Distribuzione S.p.A.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione di norma di dirittoin particolare dell’art. 26, comma 3, del Dlgs.vo del 30 Aprile 1992, n. 285 c.d. Codice della Stradain relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3». L’ente ricorrente deduce che «il giudice di secondo grado erra nel momento in cui ritiene che il Comune di Grottaminarda non sia legittimato passivo»assumendo che «il Giudice di secondo grado ha dichiarato che il Comune di Grottaminarda avrebbe dovuto far valere il suo difetto di legittimazione passiva quando invece, dalla dizione dell’art. 26 del Codice della Strada si evince che è proprio il Comune colui che rilascia la concessione e/o autorizzazione pur non essendo il proprietario della strada».

Il motivo è inammissibile. 1.1Il tribunale ha affermato che, dal momento che il soggetto esecutore dello scavo – previa autorizzazione del Comune di Grottaminarda, rilasciata sulla base di nulla osta dell’Anas Ric. n. 13929/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 S.p.A.– era E - Distribuzione S.p.A., solo a quest’ultima società sarebbe stato eventualmente imputabile l’illecito amministra- tivo per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’atto di autorizzazione, non certo allo stesso Comune di Grottaminarda, che la predetta autorizzazione aveva rilasciato.

Di conseguenza, ha ritenuto che il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del Comune di Grottaminarda, non fosse dovuto e che quest’ultimo avrebbe potuto e dovuto con- testare l’irrogazione della predetta sanzione nei propri con- fronti: non avendolo fatto, è esso stesso responsabile dell’ef- fettuazione del pagamento non dovuto e, pertanto, non può imputare il relativo danno alla società esecutrice dello scavo. 1.2Nel motivo di ricorso in esame – il cui effettivo e concreto senso logico e giuridico non è agevole, in verità, ricostruire compiutamente, in quanto le censure non sono formulate in modo chiaro –l’ente ricorrente richiama l’art. 26, comma 3, del Codice della Strada,secondo il quale «Per i tratti di strade sta- tali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di con- cessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della Strada», al fine di soste- nere che sussisteva la propria “ legittimazione ” ad emettere l’autorizzazione allo scavo.

Ma tale “legittimazione” non è in contestazione e, comunque, la questione non ha alcun rilievo ai fini della decisione del pre- sente giudizio. Non sono formulate, invece, censure specificamente dirette a contestare il presupposto di diritto su cui è fondata la statui- zione impugnata, secondo cui il soggetto cui è imputabile l’ille- cito amministrativo derivante dal mancato rispetto delle pre- scrizioni di cui all’atto di autorizzazione allo scavo è esclusiva- mente quello autorizzato allo scavo e autore del medesimo, non quello che lo ha autorizzato.

Ric. n. 13929/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 1.3Le censure formulate con il motivo di ricorso in esame, in definitiva, non colgono adeguatamente la effettiva ratio deci- dendidella statuizione impugnata, ragion per cui devono rite- nersi inammissibili.

2. Con il secondo motivo si denunzia « Error in procedendo: Nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pro- nuncia sulla domanda ai sensi dell’ art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4». Secondo l’ente ricorrente, il tribunale non avrebbe adottato al- cuna decisione sul motivo di gravame avanzato da E-Distribu- zione S.p.A.,con il quale quest’ultima aveva sostenuto che la sanzione amministrativa irrogata dall’Anas S.p.A. per la pretesa violazione dei termini fissati per l’esecuzione dello scavo non aveva in realtà fondamento, dal momento che detti termini non erano ancora scaduti.

Più precisamente, l’ente ricorrente pare, in effetti, dolersi del fatto che sarebbe stata omessa la decisione sulle proprie con- testazioni mosse in relazione al suddetto motivo di appello. Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato. 2.1In linea generale, la parte appellata non ha interesse e non è, quindi, legittimata a contestare l’omessa pronuncia su un motivo di appello avanzato dalla controparte (e, tanto meno, a censurarel’omessa pronuncia sulle proprie contestazioni in re- lazione ad un motivo di appello non esaminato). 2.2 In ogni caso, il dedotto vizio di omessa pronuncia va senz’altro escluso: il percorso argomentativo in base al quale il tribunale è giunto al rigetto della domanda del Comune di Grot- taminarda risulta fondato sulla assorbente considerazione che l’ente avrebbe potuto e dovuto opporsi alla sanzione ammini- strativa irrogataglidall’Anas S.p.A., in virtù del proprio difetto di legittimazione passiva, non essendogli in alcun modo impu- tabile l’illecito contestato.

Ric. n. 13929/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 Il tribunale, in altri termini, ha ritenuto che il danno di cui l’ente locale ha chiesto il ristoro era esclusiva conseguenza della sua stessa condotta, non di quella di E-Distribuzione S.p.A.: tale considerazione (anche al di là della sua correttezza sul piano giuridico) assorbe certamente anche la questione della effettiva avvenuta scadenza del termine per l’esecuzione dei lavori (cioè, della sussistenza in fatto dell’illecito amministrativ o conte- stato), questione in relazione alla quale il comune lamentain- fondatamente l’omessa decisione. 2.3 Tanto meno potrebbe darsi seguito all’assunto secondo il quale«il Giudice di secondo grado ha tralasciato di pronunciarsi sulla domanda ex art. 2043 c.c. richiesta dal Comune e quindi, conseguentemente, sul danno ingiusto subito dal Comune di Grottaminarda per effetto della sanzione pecuniaria comminata in conseguenza della mancata esecuzione dei lavori a regola d’arte da parte della società Enel Distribuzione S.p.A.».

La decisione sulla domanda di risarcimento avanzata ai sensi dell’art. 2043 c.c. è stata, infatti, certamente adottata dal tri- bunaleed è stata di rigetto di tale domanda, per le ragioni già ampiamente esposte (cioè , in sostanza , per il difetto di un danno causato al comune da una condotta colposa diEnel Di- stribuzione S.p.A., in quanto il danno è stato ritenuto imputa- bile al comunestesso, che non ha contestato l’irrogazione della sanzione amministrativa nel propri confronti, pur avendone tutte le ragioni, come già chiarito). 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 2043 c.c. e in relazione all’ art. 360 comma 1 n. 3- vizio di omessa motivazione , perplessa, obiettivamente in- comprensibile e contraddittoria (art. 360 comma 1 n° 5 c.p.c.)».

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 3.1Per le ragioni già ampiamente illustrate in relazione ai pre- cedenti motivi di ricorso, nella sentenza impugnata non può Ric. n. 13929/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 ravvisarsi alcuna violazione, in diritto, dell’art. 2043 c.c. e, al tempo stesso, la relativa motivazione deve ritenersi del tutto adeguata, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non censurabile nella presente sede. 3.2 D’altra parte, neanche con il motivo di ricorso in esame viene specificamente contestata l’effettiva ratio decidendidella sentenza impugnata: non viene, cioè, specificamente dedotto dall’ente ricorrente per quali ragioni, a suo avviso, pur essendo E-Distribuzione S.p.A. il soggetto autorizzato ad eseguire i la- vori di scavo e, quindi, il soggetto eventualmente responsabile delle violazioni delle prescrizioni della relativa autorizzazione (concessa proprio dal Comune di Grottaminarda, previo nulla osta dell’Anas S.p.A.), sarebbe invece l’ente autorizzante il sog- getto legittimato passivo a subire le conseguenti sanzioni dell’Anas S.p.A., contrariamente a quanto ha affermato il tribu- nale, il quale ne ha fatto discendere che, avendo il comune stesso omesso di contestare le sanzioni che erroneamente gli erano state irrogate, sarebbe esso stesso responsabile de l danno di cui chiede il risarcimento. 4.Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi per le spese del giudizio di cassazione in quanto la costituzione di E-Distribuzione S.p.A. deve ritenersi irrego- lare. In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il contro- ricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del le- gale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Ric. n. 13929/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità)e non basta che colui che si qualifica come rappresentantedell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr.Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 – 01;

Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 – 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 – 01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 9091 del05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata;Sez. 1, Sentenzan. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 –01;

Sez. 3 , Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 –01). Nella specie, la ricorrente E-Distribuzione S.p.A. risulta costi- tuita nel presente giudizio in personadi Carmine Perrotta, che si qualifica procuratore (quindi rappresentante volontario) della stessain virtù di procura rilasciata per atto del notaio Atlante di Roma in data 12dicembre 2017 (rep. 55629, racc. 27976 ) ; in tale qualità il Perrotta ha sottoscritto il mandato difensivo al difensore della società. L’indicata procura non è stata però prodotta in giudizio. Il controricorsoè pertanto inammissibile.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: Ric. n. 13929/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 - rigetta il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dell’entericorrente, dell’ulteriore importo a titolo