Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36327/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on breach of contract, rejecting claim that payment default justified withholding goods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36327/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Vygon Italia Srl against the lower court's judgment in a breach of contract dispute. Vygon argued that its failure to deliver goods was justified because Dimco SpA had defaulted on payments, citing Article 1460 of the Civil Code. The court rejected this, holding that the lower court correctly found Dimco entitled to damages for Vygon's breach and that payment default did not automatically excuse delivery obligations. Consequently, the appeal was rejected, and Vygon was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1175, 1218, 1223, 1362, 1366, 1375, 1460 c.c.; A party's failure to perform its own contractual obligation does not justify the other party's refusal to perform unless specific conditions are met, and a claim for damages based on the other party's breach remains valid.

Parole chiave

Generato dall'IA
breach of contract failure to perform payment default withholding goods Civil Code provisions damages claim contractual interpretation vizio del consenso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1175 c.c.
Art. 1218 c.c.
1460 c.c., l’inadempimentodella controparte all’obbligazione del pagamento delle fatture rimaste inevase; inoltre la sentenza ha violato l’art. 1218 c.c. perché ha omesso di accertare se la Vygon fosse incorsa in inadempimento contrattuale nei confronti della Dimco SpA; il motivo è infondato.
Art. 1223 c.c.
Art. 1362 c.c.
Art. 1366 c.c.
Art. 1375 c.c.
Art. 1460 c.c.
L’eccezione di inadempimento sollevata da Vygon ai sensi dell’art. 1460 c.c.
Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
con riguardo all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. e n.
Art. 329, secondo co. c.p.c.
Art. 366 n. 6 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8613/2020 R.G. proposto da: VYGON ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO OCCHIPINTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma, via Belsiana 71 Pec: ricorrente- contro DIMCO SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI PARENTI ed elettivamente domiciliat a presso il domicilio digitale del medesimo Pec: - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 3636/2019 depositata il 13/09/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere ANNA MOSCARINI. Rilevato che: La società Biocor srl propose opposizione ad un decreto ingiuntivo intimato dalla società Vygon srl per il mancato pagamento di forniture effettuate in esecuzione di un contratto di concessione di vendita in esclusiva per la somma di € 141.992,77 ; in una con l’opposizione propose domanda riconvenzionale per sentir condannare la società intimante al risarcimento del danno da inadempimento per avere la Vygon rifiutato la consegna di prodotti sanitari facenti parte di contratti conclusi dalla Biocor nel corso della vigenza del contratto di fornitura per l’importo di € 162.035,79; la VYgon nel costituirsi in giudizio eccepì ai sensi dell’art. 1460 c.c. di aver subìto per prima l’inadempimento della controparte e rappresentò che essa aveva in ogni caso provveduto all’esecuzione dell’ordine di fornitura; il Tribunale di Padova rigettò l’opposizione, confermò il decreto ingiuntivo opposto e rigettò la domanda riconvenzionale; a seguito di appello della Dimco SpA (già Biocor srl) la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 13/9/2019 ha confermato il decreto ingiuntivo opposto ma ha accolto la domanda riconvenzionale di Biocor ritenendo che l’art. 11 del contratto impegnasse la Vygon a fornire alla sua controparte i prodotti che dalla medesima sarebbero stati forniti a terzi in esecuzione di contratti conclusi anteriormente alla risoluzione del contratto, essendo pertanto fondata l’eccezione di inadempimento sollevata da Dimco;avverso la sentenza la Vygon Italia srl propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; resiste Dimco srl con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380bis c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memoria;

Considerato che: con il primo motivo – violazione degli artt. 1175, 1362, 1366 e 1375 c.c. sull’erronea interpretazione dell’art. 11 del contratto di fornitura-la ricorrente lamenta che la impugnata sentenza ha ritenuto giustificata l’eccezione di inadempimento della Dimco e la conseguente domanda di risarcimento del danno per effetto della mancata consegna della merce di cui ai contratti da questa stipulati con terzi entro il 31/12/2013; ove la Corte del merito avesse osservato i criteri di gerarchia delle norme sull’interpretazione del contratto, avesse fatto ricorso ai criteri di interpretazione letteraleosservando in particolare il comportamento tenuto dalle parti successivo alla disdetta e il criterio dell’interpretazione secondo buona fede, sarebbe giunta alla conclusione che non poteva dirsi raggiunto alcun accordo tra le parti sulla consegna delle forniture successiva alla disdetta; il motivo è inammissibile.

Occorre preliminarmente rilevare che il principio del gradualismo di cui ai criteri di interpretazione del contratto secondo cui i criteri di interpretazione cd. soggettiva debbono prevalere su quelli cd. di interpretazione oggettiva è stato da tempo superato dalla giurisprudenza di questa Corte sicchè il richiamo a tale principio non ha alcun fondamento(Cass., 1, n. 16181 del 28/6/2017; Cass., L, n. 30141 del 13/10/2022); la pretesa violazione dei criteri di interpretazione deve ritenersi in ogni caso inammissibile in quanto la ricorrente, pur riproducendo il contenuto della clausola contrattuale di cui all’art. 11, non illustra per quali ragioni il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla stipulazione del contratto avrebbe dovuto indurre il giudice a ritenere non più valida l’obbligazione di Vygon di effettuare le forniture per consentire alla Dimco di adempiere nei confronti dei terzi ai contratti stipulati prima del 31/12/2013: la ricorrente, infatti, si limita ad affermare la necessità di ricostruire la volontà delle parti alla stregua del criterio del comportamento tenuto dopo la conclusione del contratto senza illustrare affatto la censura che resta, pertanto, meramente apodittica; anche la pretesa violazione del criterio di interpretazione secondo buona fede o quello di interpretazione secondo la natura del contratto sono solo apoditticamente prospettate: si tratta peraltro di censure che, pur prospettando la violazione di criteri di ermeneutica contrattuale, in effetti si limitano a contestare l’interpretazione seguita dal giudice del merito, con una valenza meramente fattuale; si rileva peraltro che neppure è impugnata la ratio decidendi della sentenza secondo cui la comunicazione d i Vygon che limitava l’obbligazione di consegna differita ai contratti stipulati al 20/10/2013 costituiva una deroga alla clausola contrattuale che, per essere efficace nei confronti di Dimco, avrebbe dovuto essere accettata da quest’ultima; con il secondo motivo di ricorso – violazione degli artt. 1218, 1223 e 1460 c.c. con riguardo all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. e n. 5 omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: omesso accertamento dell’asserito grave inadempimento di Vygon quale presupposto del risarcimento del danno richiesto da Dimco – la ricorrente lamenta che la sentenza ha ritenuto fondata l’eccezione di inadempimento sollevata da Biocor così ribaltando a sfavore della Vygon la disciplina dell’art. 1460 c.c. E’ erronea la ricognizione del diritto di Vygon di sospendere le forniture quando era proprio quest’ultima a poter eccepire, ai sensi dell’art. 1460 c.c., l’inadempimentodella controparte all’obbligazione del pagamento delle fatture rimaste inevase; inoltre la sentenza ha violato l’art. 1218 c.c. perché ha omesso di accertare se la Vygon fosse incorsa in inadempimento contrattuale nei confronti della Dimco SpA; il motivo è infondato.

L’eccezione di inadempimento sollevata da Vygon ai sensi dell’art. 1460 c.c. a fronte del mancato pagamento delle forniture non poteva paralizzare la pretesa di Biocor nei confronti della stessa Vygon e la Corte di merito, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, non ha inteso ricondurre alla eccezione di inadempimento sollevata da Biocor gli effetti dell’art. 1460 c.c. ; ha semplicemente inteso dire che, a fronte dell’accertato inadempimento della Biocor all’obbligazione di pagamento delle fatture sussisteva in capo alla Biocor il diritto al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento di Vygon; con il terzo motivo di ricorso –nullità della sentenza nella parte in cui ha statuito su una circostanza sulla quale si era formato il giudicato interno per omessa impugnazione da parte di Dimco del relativo capo della sentenza di prime cure ex art. 329, secondo co. cpc- lamenta che la sentenza impugnata nel ritenere la responsabilità della VYgon non ha tenuto conto del fatto che,sull’assenza di responsabilità della medesima, si era formato il giudicato interno , per non avere la Dimco impugnato il capo della sentenza di primo grado; il motivo è inammissibileper mancata osservanza dei requisiti di contenuto-forma del ricorso: la ricorrente, infatti, non ottempera secondo quanto prescritto dall’art. 366 n. 6 c.p.c. all’onere di riprodurre i passaggi degli atti difensivi svolti nei pregressi gradi né riproduce i passaggi della sentenza di primo grado e i motivi di appello dai quali poter desumere l’esistenza di statuizioni coperte da giudicato interno; alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente a pagare, in favore dellacontroricorrente, le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.700 (oltre € 200 per esborsi) oltre agli accessori di legge e alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento; Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors