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Ordinanza — n. 36319/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of standing to challenge tax debt prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36319/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the cassation appeal without remittal, ruling that the plaintiff lacked standing to challenge the prescription of a tax debt. The lower court had declared the opposition to the tax notice inadmissible due to timeliness issues, but the Supreme Court found the original action could not have been validly proposed. The court held that challenging a tax notice via prescription is only permissible if the notice was never or invalidly served, as there is no legal interest in certifying the extinction of a debt when no enforcement action has occurred.

Regesto Legislator

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Art. 615, 617, 360 n. 4 c.p.c.: An action to challenge the prescription of a tax debt via opposition to a tax notice is admissible only in cases of omitted or invalid notification, as no legal interest exists to certify debt extinction absent enforcement action.

Parole chiave

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standing to sue tax debt prescription opposition to execution omitted notification cassazione senza rinvio procedura di rivendicazione nel pignoramento avviso di pignoramento calcolo del pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 615 c.p.c.
602, per il vantato credito di euro 63.918,21, in forza di una cartella esattoriale asseritamente notificata il 22/02/2018»e che «il 7 marzo 2019 Braga Gianluca depositava al Tribunale di Como ricorso in opposizione all’esecuzioneex art. 615 cod.
Art. 617 c.p.c.
Raffaele Rossi giudizio svolto in contraddittorio con Agenzia delle Entrate Riscossione e Ministero della Giustizia, ha dichiarato inammissibile per tardività la opposizione (qualificata agli atti esecutivi ex art. 617 cod.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
7353; Cass. 13/09/2019, n.
art. 617 cod. proc. civ
Raffaele Rossi giudizio svolto in contraddittorio con Agenzia delle Entrate Riscossione e Ministero della Giustizia, ha dichiarato inammissibile per tardività la opposizione (qualificata agli atti esecutivi ex art. 617 cod.
art. 615 cod. proc. civ
602, per il vantato credito di euro 63.918,21, in forza di una cartella esattoriale asseritamente notificata il 22/02/2018»e che «il 7 marzo 2019 Braga Gianluca depositava al Tribunale di Como ricorso in opposizione all’esecuzioneex art. 615 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass.r.g. n. 18889/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 07/03/2022, n. 7353
Cass. 13/09/2019, n. 22925
7353; Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass.
Cass. 07/03/2019, n. 6723
22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723; Cass.
Cass. 10/11/2016, n. 22946
6723; Cass. 10/11/2016, n. 22946; Cass.
Cass. 13/10/2016, n. 20618
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18889/2022R.G. proposto da BRAGA GIANLUCA, domiciliato, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difesodall’Avv. Giuseppe Sassi –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA –intimati – Avverso la sentenza n. 149/2022del TRIBUNALE DI COMO, depositata il 7 febbraio2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 dicembre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

Rilevato che Gianluca Braga ricorre per cassazione, affidandosi ad un unico motivo, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, all’esito di OPPOSIZIONE A CARTELLA DI PAGAMENTO CONOSCIUTA A MEZZO ESTRATTO DI RUOLO r.g. n. 18889/2022 Cons. est. Raffaele Rossi giudizio svolto in contraddittorio con Agenzia delle Entrate Riscossione e Ministero della Giustizia, ha dichiarato inammissibile per tardività la opposizione (qualificata agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.) con cui era stata richiesta la declaratoria di nullità o di inesistenza giuridica di una cartella di pagamento e del sottostante suolo e, per l’effetto, l’avvenuta prescrizione del relativo credito; in punto di fatto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio si riferisce che «l’otto gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a Braga Gianluca atto di pignoramento presso terzi (banca Intesa Sanpaolo S.p.A.) ex art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il vantato credito di euro 63.918,21, in forza di una cartella esattoriale asseritamente notificata il 22/02/2018»e che «il 7 marzo 2019 Braga Gianluca depositava al Tribunale di Como ricorso in opposizione all’esecuzioneex art. 615 cod. proc. civ., deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione della suddetta cartella e che solo in occasione di un suo personale accesso presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Como gli veniva mostrato e consegnat o un estratto di ruolo relativo alla cartella stessa»; non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità l’Agenzia delle Entrate Riscossione e il Ministero della Giustizia; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che l’unico motivo di ricorso, articolato per violazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., censura la qualificazione della domanda operata dal giudice territoriale: parte ricorrente assume, breviter, di avere, con l’eccepita prescrizione, sollevato una contestazione sul diritto a procedere, integrante quindi opposizione all’esecuzione; r.g. n. 18889/2022 Cons. est. Raffaele Rossi la doglianza, denunciando un error in procedendo, abilita questa Corte alla lettura degli atti di causa richiamati onde addivenire alla corretta sussunzione sub specie iurisdell’azione proposta; il contenuto dell’originario libello introduttivo palesa, in maniera certa ed inequivoca, la natura della domanda spiegata: un’impugnativa di una cartella esattoriale, di cui si asserisce la conoscenza acquisita motu proprio mediante il rilascio di un estratto di ruolo ad opera dell’agente della riscossione e di cui, sull’assunto della omessa o nulla notificazione, si invoca l’annullamento, in uno al sottostante ruolo; tanto chiarito, va disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., per inammissibilità dell’azione per carenza di interesse; dirimente, ai fini della illustrata conclusione, si profila il principio di diritto enunciato, in funzione dichiaratamente nomofilattica, da Cass., Sez.

U, 06/09/2022, n. 26283, secondo cui «in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata»; il trascritto dictum è il portato di un percorso argomentativo così, nelle sue articolazioni essenziali, sintetizzabile: -)l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (ivi comprese le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; r.g. n. 18889/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi -)l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione; -) la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire: in particolare , « l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione exart. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio»; nella specie, parte ricorrente, originaria opponente, non ha dimostrato (invero, nemmeno allegato) la sussistenza di un interesse di tal fatta, né nel corso del giudizio di merito, né in questa sede, non avendo dedotto alcunché sul punto; un interesse ad agire siffattonon può scorgersi nella formulazione di un’eccezione di prescrizione del credito portato dalla cartella opposta: c ome questa Corte ha già reitera ta mente precisato , ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione (in tal senso, Cass.r.g. n. 18889/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi 07/03/2022, n. 7353; Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723; Cass. 10/11/2016, n. 22946; Cass. 13/10/2016, n. 20618); in definitiva, difettando una condizione dell’azione, la causa non avrebbe potuto essere proposta: e tanto giustifica la cassazione senza rinvio della gravata sentenza; le spese dell’unico grado di merito, in ragione della sopravvenienza in corso di causa della novella normativa e della sua specifica lettura euristica di nomofilachia, possono essere integralmente compensate, mentre non vi è da provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, stante la indefensio delle parti intimate; iltenore della presente pronunzia - che è di cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, quindi non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del gravame -esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito; dichiara non luogo a provveder