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Ordinanza — n. 36312/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding burden of proof for family asset regime exemption in execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36312/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Banca di Credito Cooperativo di Barlassina against a lower court ruling in an execution proceeding. The lower court held that the opposing bank, Banca Popolare di Sondrio, could not claim exemption from seizure under the family asset regime because it failed to prove the specific subjective and objective requirements for such protection. The Cassation Court affirmed this decision, ruling that the burden of proof lies with the party invoking the exceptional exemption, not the seizing creditor, and that the opposing bank's lack of evidence regarding the family asset regime was decisive.

Regesto Legislator

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Art. 170 c.c.; Art. 2697 c.c.: The burden of proving the requirements for the family asset regime's exemption from seizure rests with the party invoking it, as it constitutes an exceptional rule relative to the general principle of asset seizure.

Parole chiave

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family asset regime burden of proof execution proceedings seizure exemption family needs concurrent creditors property seizure azione revocatoria fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 170 c.c.
Pertanto, poiché il regime di cui all’art. 170 c.c.
Art. 2697 c.c.
Né può qui invocarsi la regola di cui all’art. 2697, comma 1, c.c., che a dire della stessa ricorrente sarebbe stata violata dal Tribunale: il diritto della Banca Popolaredi Sondrio di agire in executivis (mediante intervento nella procedura) derivadall’inequivoco suo possesso di diversi titoli esecutivi, ex art.
Art. 2697, comma 2, c.c.
Né può qui invocarsi la regola di cui all’art. 2697, comma 1, c.c., che a dire della stessa ricorrente sarebbe stata violata dal Tribunale: il diritto della Banca Popolaredi Sondrio di agire in executivis (mediante intervento nella procedura) derivadall’inequivoco suo possesso di diversi titoli esecutivi, ex art.
Art. 2900 c.c.
26423/2020), sicché non occorre neppure ipotizzare la possibile natura surrogatoria, ex art. 2900 c.c., dell’iniziativa processuale assunta dalla stessa BCC di Barlassina.
Art. 474 c.p.c.
Art. 2740 c.c.
Deve anzitutto evidenziarsi che il diritto del creditore di soddisfarsi sui beni del proprio debitore, in forza della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., è ovviamente di portata generale.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art.
art. 2740 c.c
Deve anzitutto evidenziarsi che il diritto del creditore di soddisfarsi sui beni del proprio debitore, in forza della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., è ovviamente di portata generale.
art. 170 c.c
Pertanto, poiché il regime di cui all’art. 170 c.c.
art. 2901 c.c
In tal caso, l’aggredibilità del bene in executivis postula necessariamente la declaratoria di inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale nei confronti del creditore, sempre che ovviamente ne sussistano i presupposti ex art. 2901 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 61/2014
Ebbene, a fronte dell’azione esecutiva avviata dal proprio creditore (direttamente col pignoramento, o mediante atto di intervento, sulla cui portata si veda, in linea generale, Cass., Sez. Un., n. 61/2014), è con l’opposizione all’esecuzione ex art.
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Testo completo

el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 11277/2022R.G. proposto da: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA soc. coop. a r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Angelo Emo n. 106, presso lo studio dell’avv. Franco Chiapparelli, che la rappresenta e difende, con l’avv. Vittorio Sala , come da procura a margine del ricorso -ricorrente - contro BANCA POPOLARE DI SONDRIOs.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco e Giacomo Garancini, come da procura allegata al controricorso -controricorrente - e contro N. 11277/22R.G.

COVELLI ALESSANDRO, INTESA SANPAOLO s.p.a., MASSERDOTTI SEVERINO, MASSERDOTTI CLAUDIO - intimat i - avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 2 /2022 depositata i l 4.1.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25 .10 . 20 2 3 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Nell’ambito di esecuzione immobiliare in danno di Alessandro Covelli, pendente dinanzi al Tribunale diBusto Arsizio, iscritta al N. 19/2014 R.G.E. ed avviata da Severino e Claudio Masserdotti, la creditrice intervenuta Banca di Credito Cooperativo di Barlassina soc. coop. a r.l. (di seguito, BCC) - ipotecaria di secondo grado sugli immobili pignorati -propose opposizione ai sensi degli artt. 617/512 c.p.c. avverso l’ordinanza del 2 .1.2020, con cui il g iudice dell’esecuzione aveva ritenuto sussistente il diritto della parimenti intervenuta Banca Popolare di Sondrio soc.coop. p.a. a concorrere sul ricavato della vendita con rango ipotecario di primo grado , disponendo la conseguente modifica del progetto di distribuzione(che invece vedeva quest’ultima postergata alla BCC).

Disattesa dal giudice dell’esecuzione l’istanza di sospensione ed introdotto il giudizio di merito, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 4.1.2022, rigettò l’opposizione, rilevando che la circostanza che l’opponente avesse esperito vittoriosamente l’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di costituzione di fondo patrimoniale, posto in essere dal debitore , non ostasse alla collocazione con rango poziore (quale ipotecaria di primo grado) della Banca Popolare di Sondrio, benché essa non avesse esperito l’azione revocatoria.

Rilevò il N. 11277/22R.G. Tribunale, al riguardo, che il regime di cui agli artt. 167 ss. c.c. non determina la fuoriuscita dei beni che vi sono conferiti dal patrimonio del coniuge, bensì introduce un vincolo di impignorabilità relativa, che preclude l’azione esecutiva in presenzadi un presupposto oggettivo, ossia la “non inerenza del debito alle esigenze familiari” e di un presupposto soggettivo, costituito dalla consapevolezza di tale circostanza in capo al creditore. Da ciò discende – ha proseguito il Tribunale –che non tutti i creditori hanno l’onere di esperire l’azione revocatoria ordinaria contro l’atto di costituzione del fondo patrimoniale per poter pignorare i beni che ne fanno parte (o comunque per poter intervenire nell’espropriazione già instaurata da altro creditore), in quanto ciò si rende necessario solo per quelli consapevoli del fatto che l’obbligazione contratta, e rimasta inadempiuta, era volta a soddisfare interessi estranei e diversi da quelli della famiglia.

Pertanto, poiché detto regime è soggetto alla provadei suddetti elementi - che deve essere fornita da chiunque lo invochi – e poiché la BCC opponente tanto non aveva fatto, s’è ritenuto pienamente sussistente il diritto della Banca Popolaredi Sondrio di partecipare alla distribuzione, col competente rango poziore. Avverso detta sentenza la BCC di Barlassina ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso la Banca Popolare di Sondrio; entrambe le parti hanno depositato memoria . Ai sensi dell’art. 380 - bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.

N. 11277/22R.G. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con l’unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2901, 170 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che l’onere della prova sugli elementi ostativi all’esercizio dell’azione esecutiva, effettuata da Banca Popolare di Sondrio con l’intervento nella procedura in discorso, dovesse essere assolto da essa ricorrente. Rileva, infatti, che –ferma la natura relativa della pronuncia sulla revocatoria ordinaria dell’atto costitutivo del fondo, ottenuta soltanto da essa ricorrente e non anche dalla Banca Popolare di Sondrio –i rapporti tra quest’ultima e l’esecutato Covelli le sono del tutto estranei, sicché avrebbe dovuto essere proprio l’odierna controricorrente, quale soggetto interessato a far valere in giudizio un diritto (quello di soddisfarsi forzosamente sui beni del debitore), a dimostrarne i presupposti, come previsto dall’art. 2697, comma 1, c.c., onde superare il vincolo di impignorabilità. 2.1 –Il ricorso è infondato.

Deve anzitutto evidenziarsi che il diritto del creditore di soddisfarsi sui beni del proprio debitore, in forza della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., è ovviamente di portata generale. Esso, con specifico riguardo ai beni conferiti dal debitore in fondo patrimoniale, non perde tale carattere, ma deve coniugarsi con la regola eccettuativa dettata dall’art. 170 c.c., secondo cui “L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

Il creditore particolare di uno o entrambi i coniugi , dun que, non può agire esecutivamente su detti beni (sempre che il fondo sia stato regolarmente N. 11277/22R.G. costituito e annotato sull’atto di matrimonio, questioni qui non in discussione) se: a)il debito è insorto per il soddisfacimento di scopi estranei ai bisogni della famiglia;

b) il creditore stesso ne era a conoscenza (all’atto della stessa insorgenza del debito). Pertanto, nel momento in cui il creditore aggredisce senz’altro esecutivamente i beni già conferiti in fondo patrimoniale all’atto del pignoramento (e sempre che il fondo sia stato regolarmente costituito e annotato, ut supra, giacché in caso contrario non v’è alcun ostacolo all’azione esecutiva del creditore), viene speso il presupposto implicito della pignorabilità dei beni stessi, ossia, correlativamente: aa)che il debito venne contratto per far fronte ai bisogni della famiglia; ed inoltre, bb)che esso creditore non era a conoscenza dell’estraneità dell’obbligazione ai bisogni familiari.

Ebbene, a fronte dell’azione esecutiva avviata dal proprio creditore (direttamente col pignoramento, o mediante atto di intervento, sulla cui portata si veda, in linea generale, Cass., Sez. Un., n. 61/2014), è con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., che il debitore esecutato può far valere il descritto regime di impignorabilità, restando onerato di dimostrare che detti presupposti (non importa se implicitamente o esplicitamente invocati dal pignoranteo dall’intervenuto) sono nella specie insussistenti (circa l’attribuzione dell’onere della prova in capo all’opponente, in subiecta materia, si vedano, ex multis, Cass. n. 2970/2013;

Cass. n. 4011/2013; Cass.n. 5385/2013; Cass. n. 21800/2016; Cass. n. 18110/2020; Cass. n. 41255/2021): egli deve dunque dimostrare che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari e che il creditore ne era consapevole, da tanto discendendo l’insussistenza del N. 11277/22R.G. diritto del pignorante (o dell’intervenuto) di procedere esecutivamente sui beni aggrediti, benché conferiti nel fondo patrimoniale. 2.2 - In questo quadro, pertanto, ben si spiega quale sia l’interesse, per il creditore, nel proporre l’azione revocatoria ordinaria dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, ex art. 2901 c.c.: egli a tanto può determinarsi, evidentemente, quando abbia contezza dell’opponibilità del fondo rispetto alla propria eventuale azione esecutiva, ossia quando ritenga (e di tanto sia consapevole, all’atto della relativa insorgenza) che il proprio credito venne effettivamente contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia: in tali condizioni, egli non può procedere direttamente al pignoramento (o all’intervento), anche per non esporsi al rischio di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore.

In tal caso, l’aggredibilità del bene in executivis postula necessariamente la declaratoria di inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale nei confronti del creditore, sempre che ovviamente ne sussistano i presupposti ex art. 2901 c.c. (salva l’applicabilità, ricorrendone i presupposti, del contiguo istituto preventivo dell’art. 2929-bisc.c.) ed in primis la natura pregiudizievole dell’atto dispositivo (che, com’è noto, è atto a titolo gratuito; v. Cass. n. 19131/2004; Cass. n. 24757/2008), nonché la consapevolezza del debitore di tale natura, ossia l’eventus damnie il consilium fraudis.

O ttenuta la declaratoria di inefficacia relativa dell’atto costitutivo del fondo (o attivando il già richiamato istituto previsto dall’art. 2929-bisc.c.), il creditore può così liberamente pignorare i beni che vi siano stati conferiti, senza alcun limite, secondo lo statuto dettato dagli N. 11277/22R.G. artt. 2901 ss. c.c.(ovvero, intervenire nell’esecuzione da altri avviata su detti beni). 2.3– Rapportando tutto quanto precede al caso che occupa, è evidente che alcun limite di pignorabilità la BCC di Barlassina avrebbe potuto incontrare in relazione al suo intervento nell’esecuzione avviata dai Masserdotti, posto che essa rimasevittoriosa nel giudizio di revocatoria ordinaria avente ad oggetto la costituzione del fondo patrimoniale da parte del Covelli; si tratta di questione, del resto, su cui non v’è contesa, benché la scelta della BCC di Barlassinadi agire in revocatoria non può che spiegarsi in base ad una discrezionale valutazione di convenienza a scongiurare il rischio – evidentemente fondato – di vedersi vittoriosamente opposta l’impignorabilitàdei beni da parte dell’esecutato.

Al contrario,o comunque in difetto di analoga iniziativa processuale, il medesimo limite avrebbe potuto in linea teorica opporsi rispetto all’intervento della Banca Popolaredi Sondrio; il debitore esecutato Covelli, però, non propos e la relativa opposizione pendente executione, essendo rimasto inerte. 2.4 – R eag ì invece sul punto, con l’opposizione distributiva ex artt. 512/617 c.p.c., la BCC di Barlassina, come s’è detto. In proposito, ritiene anzitutto la Corte che tanto non le fosse precluso, perché – per quanto il regime del fondo patrimoniale sia tecnicamente e teleologicamente finalizzato alla tutela degli interessi della famiglia latamente intesi (richiedendosi, ai fini dell’esame circa la rispondenza o meno dell'atto aibisogni della famiglia , una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le piùampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare– così, Cass. n. 29983/2021) – il vincolo di impignorabilità relativa sui N. 11277/22R.G. beni che vi sono conferiti non costituisce espressione di un dirittopersonalissimo (come tale, non esercitabile da altri se non dal titolare) , siccome pur sempre improntato alla tutela di interessi di natura patrimonial e : può nella sostanza escludersi, per usare le parole di Cass., S ez.

Un., n. 26972/2008 – in motivazione –che nella specie vengano in rilievo “interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”. Insomma, l’esistenza del fondo patrimoniale e l’irresponsabilità dei beni ivi conferitiper la sussistenza deipresupposti oggettivo e/o s oggettivo , di cui all’art.170 c.c. [prima indicati suba) e b) nel par. 2.1, cui si rinvia], ben possono farsi valere anche da qualsiasi altro interessato: quale appunto deve qualificarsi il creditore concorrente, in sede di distribuzione; d’altra parte, è ben noto che le contestazioni mosse da un creditore nei confronti di un concorrente, benché riferite alla stessa ammissibilità dell’intervento, hanno sempre natura di opposizione distributiva (Cass. n. 26423/2020), sicché non occorre neppure ipotizzare la possibile natura surrogatoria, ex art. 2900 c.c., dell’iniziativa processuale assunta dalla stessa BCC di Barlassina. 2.5 – Tanto non determina, però, alcuna devianza rispetto alla normale ripartizione dell’onere probatorio, in subiecta materia, come invece propugnato dall’odierna ricorrente: si tratti di iniziativa del debitore esecutato, o del terzo interessato, spetta a colui che invoca il regime eccettuativo di cui all’art. 170 c.c. dimostrarne i presupposti, e ciò proprio per la natura relativa ed eccezionale del vincolo derivante dal fondo.

La decisione impugnata, che fonda la sua ratio proprio sul mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della BCC di Barlassina, è dunque ineccepibile, tanto più che la creditrice opponente non ha N. 11277/22R.G. neppure offerto alcuna prova al riguardo , trincerandosi dietro la sua totale estraneità rispetto ai rapporti tra il Covelli e la Banca Popolaredi Sondrio. Né può qui invocarsi la regola di cui all’art. 2697, comma 1, c.c., che a dire della stessa ricorrente sarebbe stata violata dal Tribunale: il diritto della Banca Popolaredi Sondrio di agire in executivis (mediante intervento nella procedura) derivadall’inequivoco suo possesso di diversi titoli esecutivi, ex art. 474 c.p.c., nonché dalla più generale regola della responsabilità patrimoniale di cui all’art.2740 c.c., riguardo alla posizione del Covelli.

Pertanto, poiché il regime di cui all’art. 170 c.c. implica, come già evidenziato , una eccezione al regime della ordinaria pignorabilità di tutti i beni presenti e futuri del debitore, è proprio colui che ne abbia interesse- vale a dire ( di norma ) il debitore o anche (come nella specie) il terzo, creditore concorrente BCC di Barlassina- a dover fornire la relativa prova, secondo quanto previsto dall’art. 2697, comma 2, c.c.: e senza che alcuna concreta eventuale difficoltà nella prova di quei requisiti, che potesse incontrare il terzo estraneo all’originario rapporto tra debitore e creditore, possa giustificare una deroga a tale generale principio, soccorrendo il primo comunque gli ordinari mezzi istruttori messigli a disposizione dell’ordinamento e, in ultima analisi, l’impiego degli argomenti desunti dai documenti rinvenibili dagli atti. 3.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato .

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nei rapporti tra la ricorrente e la controricorrente. Nulla va disposto in relazione agli intimati, che non hanno svolto difese. N. 11277/22R.G. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo u