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Ordinanza — n. 36297/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on generic damage amount but remands case regarding sub-contractor liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36297/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal regarding the generic contestation of the damage amount, finding the lower court's reasoning sufficient. However, it rejected the claim of lack of standing for Lorenzo a Mare SRL and ruled that the original concession contract was opposable to the grantor. Consequently, the decision was annulled and remanded for a new trial to reassess the grantor's obligations under the sub-contract.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 124 c.p.c.: A generic contestation of a damage sum without alternative criteria is insufficient for cassation, while a sub-contractor remains liable to the grantor if the original concession contract was expressly opposable to the grantor.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic contestation lack of standing sub-contract liability opposability of contract remand for retrial damage assessment concession rights carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 c.p.c.
Art. 124 c.p.c.
articolo 345 c.p
art. 112 c.p
6.2- Il secondo motivo del ricorso incidentale prospetta invece violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 101 c.p
La Corte di Appello ha ritenuto che il giudice di primo grado, nel sollevare la questione del rapporto di pertinenza tra il box e l’appartamento, avrebbe dovuto sottoporla alle parti, ex art. 101 c.p.c.
articolo 342 c.p
7.1-Il ricorso principale 8.- Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 342 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto rilevante e controverso.
articolo 132 c.p
8.2.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c.
articolo 1458 c.c
e dell’articolo 1458 c.c.
articolo 115 c.p
8.1.- Con il secondo motivo questa censura viene riproposta come violazione dell’articolo 115 c.pc.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23445/2020 R.G. proposto da : SARTOR SIMONA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G. BELLI 96, presso lo studio dell’avvocato MEREU PAOLO (MREPLA56T31H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato SOLERIO FRANCO (SLRFNC47M28I138N) -ricorrente- contro MARINA DI SAN LORENZO SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VANZETTI SABINA MICHELLE (VNZSNM70M57F205U) -controricorrente- nonchè contro LORENZO A MARE SRL -intimato- MARINA DI SAN LORENZO SRL, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA XX SETTEMBRE, 33/8, presso lo studio dell’avvocato ROSSO LORENZA (RSSLNZ62E58D969N) che lo rappresenta e difende -resistente- sul controricorso incidentale proposto da LORENZO A MARE SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TORRI SERGIO (TRRSRG61C12D150D) -ricorrente incidentale- contro MARINA DI SAN LORENZO SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VANZETTI SABINA MICHELLE (VNZSNM70M57F205U) -controricorrente all'incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 335/2020 depositata il31/03/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.-Simona Sartor, il 16 marzo 2009, ha stipulato un contratto con la società Lorenzo a Mare srl, avente ad oggetto il diritto di godimento, fino al 2059, di un immobile, già esistente, e di un box auto invece da costruire. 1.1-La società Lorenzo a Mare srl non ha mai costruito il box, e ciò ha indotto la Sartor a convenirla in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, pari a 40 mila euro: costei infatti aveva corrisposto per entrambi i beni immobili un prezzo totale di 254.480,00 euro. 2.-La società Lorenzo a Mare srl si è costituita ed ha eccepito di non essere passivamente legittimata, avendo retrocesso la concessione alla società Marina di San Lorenzo srl, da cui l’aveva a suo tempo ricevuta, ed ha chiesto di poter citare in giudizio quest’ultima. 2.1.- Marina di San Lorenzo si è costituita ed ha, a sua volta, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, oltre a chiedere il rigetto della domanda nel merito, sul presupposto che la Sartor aveva accettato in cambio del box, mai costruito, un posto auto sostitutivo. 3.-Il Tribunale di Imperia ha ritenuto che la domanda di risarcimento del danno, era da intendersi come domanda di risoluzione per inadempimento, o comunque conseguenza di questa; che però, poiché il box auto doveva considerarsi pertinenza dell’immobile, la risoluzione della sola pattuizione relativa al box doveva intendersi come risoluzione parziale, che però non era ammissibile, nel caso concreto. 3.1.- Questa decisione è stata riformata in appello, dalla Corte di Appello di Genova, la quale ha osservato che, intanto, l’attrice aveva chiesto il risarcimento del danno, che ben poteva disporsi senza pronunciare la risoluzione; che comunque la questione del vincolo di pertinenza non era mai stata sollevata dalle parti, ma rilevata d’ufficio dal giudice di primo grado, il quale avrebbe dovuto stimolare su di essa il contraddittorio.

Ed infine che la domanda di manleva o di responsabilità solidale di Marina di San Lorenzo srl non poteva accogliersi in quanto quest’ultima non aveva assunto alcun obbligo nei confronti della società concessionaria, ossia Lorenzo a Mare srl. Dunque, la Corte di Appello ha riconosciuto alla Sartor 40 mila euro di risarcimento del danno a carico della sola Lorenzo a Mare srl. 4.-Contro questa decisione ha proposto ricorso principale Simona Sartor, con tre motivi e memoria, e ricorso incidentale Lorenzo a Mare srl con cinque motivi. Marina di San Lorenzo srl ha notificato controricorso.

Considerato che 5.- Nella sentenza impugnata la società “Lorenzo a Mare srl” è chiamata San Lorenzo a Mare srl, salvo che nella intestazione, dove la denominazione è corretta, ma si capisce evidentemente che si tratta della società “Lorenzo a Mare srl” e non altra. Ciò detto, i primi due motivi del ricorso incidentale impongono un preliminare esame, essendo logicamente pregiudiziali. 6.-I primi due motivi del ricorso incidentale. 6.1- Il primo motivo del ricorso incidentale prospetta violazione dell’articolo 345 c.p.c., e si impone come di preliminare valutazione in quanto postula che, nel concedere il risarcimento del danno, la Corte di Appello abbia pronunciato su una domanda – quella, per l’appunto di risarcimento- proposta tardivamente in secondo grado e dunque inammissibile.

Secondo la ricorrente incidentale, infatti, in primo grado era stata proposta soltanto domanda di risoluzione per inadempimento, correttamente intesa dal giudice di quella fase, mentre quella di risarcimento è stata formulata in appello per la prima volta. Il motivo è infondato. I giudici di appello, infatti, hanno osservato che il giudice di primo grado, a fronte di una domanda di risarcimento, (che dunque è intesa come proposta), ha ritenuto che quest’ultima non si potesse formulare senza chiedere altresì la risoluzione, ed hanno osservato, correttamente, in base ad una giurisprudenza di questa Corte (da ultimo 22277/ 2023), che invece può chiedersi l’una senza che si debba chiedere l’altra.

A fronte della qualificazione della domanda come di risarcimento, fatta dal giudice di appello, la censura della ricorrente incidentale è del tutto generica ed apodittica: non adduce alcun elemento per dimostrare che non vi era stata alcuna domanda di risarcimento in primo grado o che comunque, quale che fosse la domanda fatta, non era qualificabile in quei termini. 6.2- Il secondo motivo del ricorso incidentale prospetta invece violazione dell’art. 112 c.p.c. La tesi è la seguente. La Corte di Appello ha ritenuto che il giudice di primo grado, nel sollevare la questione del rapporto di pertinenza tra il box e l’appartamento, avrebbe dovuto sottoporla alle parti, ex art. 101 c.p.c.

Secondo la società ricorrente invece non era necessario farlo in quanto il giudice di primo grado ha operato nient’altro che una diversa qualificazione della domanda, attività sulla quale non deve essere stimolato previamente il contraddittorio. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha ritenuto che la domanda di risoluzione dovesse estendersi anche alla abitazione, in quanto il box era pertinenza di quest’ultima, e dunque ha ritenuto di dover decidere la causa, escludendo che si potesse pronunciare di conseguenza una risoluzione, sulla base di un fatto non emerso prima (il rapporto di pertinenza) e dunque su una questione che lui ha rilevato d’ufficio.

Non si è trattato di una diversa qualificazione della domanda, bensì è emersa una questione (il rapporto di pertinenza tra due beni oggetto del contratto) suscettibile di definire il giudizio. Ciò senza tacere del fatto che il ragionamento fatto dalla Corte di Appello sul punto non costituisce ratio decidendi, poiché i giudici di secondo grado non hanno riformato la decisione su questo aspetto, ma sulla base degli argomenti illustrati al motivo precedente. 7.-Atteso, dunque, che la domanda di risarcimento era ammissibile e non tardiva, si può ora considerare il ricorso principale, che quella domanda di risarcimento presuppone, salvo tornare in seguito sui motivi residui di quelli incidentale. 7.1-Il ricorso principale 8.- Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 342 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto rilevante e controverso.

La questione è la seguente. La Corte di Appello ha escluso un coinvolgimento di Marina di San Lorenzo srl, ossia la società che inizialmente aveva ceduto la concessione a costruire a Lorenzo a Mare srl, ed a cui la medesima concessione è stata restituita. Secondo la ricorrente questa ratio non ha tenuto conto del fatto che l’atto pubblico, quello con cui la stessa ricorrente ha acquistato i diritti sui beni immobili, stipulato, si, con Lorenzo a Mare srl, conteneva però una clausola con al quale si estendeva l’efficacia anche a Marina di San Lorenzo srl, e non ha tenuto conto del fatto che il contratto è stato trascritto, con conseguente effetto di pubblicità.

Non solo, ma nell’atto erano indicati i beni sui quali la ricorrente aveva acquistato i diritti, e tali beni erano da intendersi sia come quelli presenti sia quelli futuri da costruire. Pur avendo tenuto in conto tale atto, la Corte di Appello, ha apoditticamente ritenuto che la clausola che lo rendeva efficace anche verso la concedente Marina di San Lorenzo era limitata “al diritto di godimento dei beni già esistenti all’atto della stipula del contratto medesimo” (p.8). La ricorrente ritiene che tale asserzione sia apodittica, ossia non dà conto del perché di quella limitazione e comunque non è corretta, dal momento che nell’atto sono menzionati sia i beni presenti che quelli futuri, e non solo i primi dei due. 8.1.- Con il secondo motivo questa censura viene riproposta come violazione dell’articolo 115 c.pc.

Ritiene la ricorrente che l’esistenza di quella clausola, e comunque la circostanza che il contratto in cui era contenuta è stato trascritto, non era contestata e dunque il fatto della sua efficacia avrebbe dovuto essere ammesso come non contestato. 8.2.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c. e dell’articolo 1458 c.c. La censura attiene sempre alla medesima questione. Si osserva che nell’affermare che la subconcessione era opponibile al concedente Marina di San Lorenzo srl, ma solo limitatamente ai beni in quel momento presenti, si è violato l’articolo 1458 c.c, il quale prevede che la risoluzione possa pregiudicare anche i diritti dei terzi, se la domanda di risoluzione è trascritta, senza distinguere tra beni presenti e futuri. 9.- Questi tre motivi attengono ad una questione comune, come si è visto: quella della responsabilità, per inadempimento, anche della società cedente, alla quale il contratto tra la Sartor e la società concessionaria era stato espressamente esteso per via della clausola in esso contenuta e per via della trascrizione dell’atto pubblico.

I motivi sono fondati, nei termini che seguono. La Corte di appello ha preso atto di tale clausola ma l’ha intesa restrittivamente, come finalizzata a rendere opponibile il contratto di subconcessione alla cedente limitatamente ai beni presenti e non a quelli futuri. La ratio è giustamente censurata, sotto due profili: intanto in quanto apodittica, nel senso che consiste nella sola asserzione della tesi (l’opponibilità è limitata ai beni presenti), ma senza una sua di giustificazione (perché dovrebbe esser limitata ai beni presenti). Sappiamo che la motivazione di una decisione consiste nelle ragioni che la giustificano, che qui difettano del tutto.

Sotto il secondo profilo, dal tenore dell’atto, come riportato in ricorso, si deduce chiaramente che la subconcessione ha riguardato sia i beni presenti che quelli futuri 10.-Ritenuta, dunque, la fondatezza del ricorso principale, si può riprendere l’esame dei restanti motivi del ricorso incidentale. 11.-I restanti motivi del ricorso incidentale 11.1.- Con il terzo motivo del ricorso incidentale si prospetta violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. Si contesta alla Corte di Appello di avere liquidato come risarcimento la somma di 40 mila euro, senza però indicare le ragioni di quell’ammontare e soprattutto senza tenere conto del fatto che proprio quell’ammontare era stato contestato dalla società a differenza di quanto sostenuto dai giudici di merito.

Il motivo è infondato. Innanzitutto, i giudici di merito hanno stimato come generica la contestazione della somma, non già come del tutto assente: hanno osservato che la società si è limitata a contestare l’ammontare senza però indicare le ragioni della contestazione, ossia senza dire perché la somma era errata e quale avrebbe dovuto essere. Ed in tal senso, la ratio decidendi risulta corretta, posto che, anche come risulta dal motivo di ricorso, la contestazione appare generica, priva della indicazione di un criterio di giudizio alternativo.

Per il resto, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che a quella somma si è arrivati mediante criteri espressi in sentenza: caratteristiche e collocazione, in zona turistica, prezzo complessivamente corrisposto e percentuale del valore del box rispetto ad esso (p.8). La decisione è dunque motivata e non è censurabile per l’apprezzamento di fatto del valore del bene. 11.2.- Il quarto motivo prospetta omessa pronuncia e violazione dell’articolo 115 c.p.c. Il motivo contiene in realtà due censure: la prima è di non avere pronunciato sul difetto di legittimazione passiva della “Lorenzo a Mare srl”, ossia del ricorrente incidentale, che pure era stato eccepito; la seconda è di avere escluso un diritto di quest’ultima verso la concedente “Marina di San Lorenzo srl”.

Dunque, quanto alla prima censura, l’omessa pronuncia è da escludersi, dal momento che avendo i giudici condannato al risarcimento la ricorrente, implicitamente, se non altro, l’hanno ritenuta passivamente legittimata. Del resto, i giudici di merito hanno deciso sulla base del fatto che il contratto era stato stipulato proprio con Lorenzo a Mare srl, e che quest’ultima si era obbligata alla costruzione del box, irrilevante essendo la circostanza che la società si era poi privata della concessione restituendola alla concedente: ognuno vede come l’impedimento a costruire (restituzione della concessione) non consiste in un fatto estraneo alla sfera dell’obbligato e tale da escludere la sua responsabilità.

La seconda censura è fondata, per quanto invece detto nell’esame dei motivi di ricorso principale: il contratto originario era, per clausola espressa, opponibile alla concedente e dunque la motivazione della sentenza impugnata è errata (“non è agli atti nessun documento dal quale desumere che, all’atto della risoluzione del rapporto di concessione tra marina di San Lorenzo e Lorenzo a Mare, la prima società abbia assunto alcun obbligo nei confronti dei sub concedenti”): si è visto come, alla luce della fondatezza dei motivi di ricorso, l’obbligo della società concedente, “Marina di san Lorenzo srl”, vada rivalutato e riconsiderato.

E ciò senza prescindere dagli effetti che scaturiscono da un subcontratto, quale era quello intercorso tra le due società, e dalle responsabilità del subcontraente rispetto al concedente. 12.-Il quinto motivo attiene alla liquidazione delle spese, ma può dirsi assorbito in quanto queste ultime vanno rimesse nuovamente al giudice di merito, a seguito del rinvio qui disposto. Va dunque accolto il ricorso principale, ed altresì accolto il quarto motivo del ricorso incidentale, in parte qua, e la decisione cassata con rinvio. Sp