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Ordinanza — n. 36284/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to prove service of the appeal notice to opposing counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36284/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to prove the service of the appeal notice to opposing counsel. Although the appellant submitted a PEC sent on February 21, 2022, the court found no evidence that this notice reached the lawyers representing the defendants in the lower court. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the underlying debt dispute.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to prove the notification of the appeal to the opposing parties' legal representatives.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility proof of service notice notification to opposing counsel contributo unificato procedural defect motivi di cassazione credito contestato procedura di realizzazione del pegno immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Raffaele Rossi atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6455/2022R.G. proposto da SIMONE EMILIO, in difetto di domicilioeletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Cosimo Antonicelli –ricorrente – contro NEPRIX S.R.L., QUALE MANDATARIA DI ILLIMITY BANK S.P.A. ITALFONDIARIO S.P.A. –intimati – Avverso la sentenza n. 1146 /202 1 del TRIBUNALE DI BRINDISI, depositata il giorno 30 agosto 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26 ottobre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

Rilevato che nelleprocedure di espropriazione immobiliare intraprese innanzi il Tribunale di Brindisi da M.P.S. S.p.A. (cui lite pendente subentrava OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 6455/2022 Cons. est. Raffaele Rossi Neprix s.r.l., quale mandataria di Illimity Bank S.p.A.) e da Italfondiario S.p.A., il debitore esecutato, Emilio Simone, propose opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, contestando la regolarità formale di atti della procedura ed il diritto a procedere della M.P.S. S.p.A., per nullità del contratto di finanziamento; all’esito del giudizio, svolto secondo la scansione bifasica propria delle opposizioni successive all’inizio dell’esecuzione, la decisione in epigrafe indicata ha parzialmente accolto l’opposizione all’esecuzione, rideterminando in minus il credito della Neprix s.r.l.; avverso detta sentenza, nella parte in cui statuisce sui motivi integranti opposizione agli atti esecutivi, ricorre per cassazione Emilio Simone, affidandosi a tre motivi; non svolgono difese in sede di legittimità la Neprix s.r.l., nella anzidetta qualità, e Italfondiario S.p.A.; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato in diritto è superfluo dare conto dei motivi di gravame articolati, mancando la prova della notificazione del ricorso di adizione di questa Corte; invero, allegato alla PEC di notifica inviata il giorno 21 febbraio 2022 ai difensori delle parti opposte costituiti nel precedente grado di giudizio (Avv.ti Roberto Mazzara, Pierluigi Federici e Raffaele Tafano) si rinviene atto di citazione innanzi alla Corte d’appello di Lecce in appello avverso la medesima sentenza qui gravata; né si rinviene alcun altro atto, univocamente definibile quale ricorso per cassazione e notificato allecontroparti, nella documentazione resa disponibile a questa Corte; il ricorso è dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado; r.g. n. 6455/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13 ; p. q. m.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, ne