Cassation court dismisses lawyer's appeal for omitting appeal filing due to client's conduct, ruling it is a matter of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the lawyer's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay litigation costs. The lower court had found the lawyer negligent for failing to file an appeal within the deadline due to delays in obtaining colleague consent and overconfidence in a settlement negotiation. The Supreme Court rejected the claim that the lower court omitted decisive facts, ruling instead that the lawyer's argument merely contested the factual assessment without identifying specific omitted events.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 348 bis c.p.c.; Art. 1227, 2° co. c.c.: A cassation appeal alleging an omission of examination of facts is inadmissible if it merely contests the lower court's overall evaluation of evidence rather than pointing to specific, decisive facts omitted from the record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RECA Consigliere ORDINANZA sul ricorso 23396/2019 proposto da: Chinellato Giorgio, rappresentato e difeso dall’avvocato Ravà Gianfranco; -ricorrente - contro Pegoraro Federica, rappresentata e difesa dagli avvocatiMazza Ricci Gigliola e Bertoli Francesco; -controricorrente - avverso la sentenza n. 330/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal cons.DANILO SESTINI;Rilevato che: Federica Pegoraro propose appello avverso la sentenza n. 614/2017 con cui il Tribunale di Pordenone l'aveva condannata a corrispondere all'avvocato Giorgio Chinellato l'importo di 3.195,12 euro a titolo di compenso per attività professionale , con ciò rigettando implicitamente la domanda riconvenzionale di risarcimento danni (per l’importo di 8.888,88euro) spiegata dalla detta Pegoraro nei confronti del legale; in riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello di Trieste ha accertato e dichiarato « che l'avvocato C hinellato non ha adempiuto esattamente all'incarico conferitogli dalla signora Federica Pegoraro con il contratto di patrocinio il 12.6.2012», concernente la proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 71/2012 del Tribunale di Venezia; ha escluso che il legale avesse diritto a ricevere alcun compenso e lo ha condannato a pagare al la Pe go raro la somma 8.508,24 (pari alla differenza fra il danno subito, liquidato in 8.888,88 euro, ela somma di 380,64 euro riconosciuta spettante al Chinellato ); più precisamente, l a Corte ha affermato che , già in data 12.6.2012, si era concluso e perfezionato un contratto di patrocinio legale fra il professionista e la Pegoraro, in forza del quale il Chinellato era tenuto a proporre appello avverso la sentenza n. 71 /2012 del Tribunale di Venezia che aveva condannato la Pegoraro acorrispondere alla controparte (“ cugini Pe g oraro ”) la somma di 20.000 ,00 euro anziché quella corretta di 11.111,11 euro; rilevato che il contratto era stato conclusodiciassette giorni prima della scadenza del termine per l'appello, l a Corte ha affermato che l'avvocato C hinellato ave va colposamente ome s so di proporre il gravame , tenendo una condotta negligente ed imprudente, in quanto : aveva ritardato senza alcun ragionevole motivo di acquisire tempestivamente il nulla osta dai colleghi che avevano assistito la Pegoraro nel giudizio di primo grado; non aveva invitato la cliente a revocare rapidamente il mandato conferito ai precedenti difensori e, comunque, non si era fattorilasciare la necessaria procura alle liti; e ciò in quanto l'avvocato aveva riposto ingiustificatamente piena fiducia sul buon esito di una trattativa avviata col legale della controparte, sottovalutando il rischio che la stessa potesse non perfezionarsi; la Corte ha inoltre affermato che, se fosse stato proposto, l’appello «avrebbe avuto la quasi certezza di esser accolto» e che la Pecoraro aveva «effettivamente subitoil danno di aver dovuto pagare 8.888,88 euro in più rispetto al dovuto »; ha ritenuto - altresì- che non sussistessero le condizioni per ridurre o escludere il risarcimento in ragione del concorso del fatto colposo della cliente , in quanto«il fatto lesivo del danno consiste e si esaurisce nella mancata proposizione dell'appello» ed «è solo questo l'evento che ha precluso alla signora Federica Pegoraro di ottenere una riduzione dell'importo dovuto ai “consorti Pegoraro”a titolo di risarcimento dei danni»; né – ha aggiunto-vi era prova che questi ultimi avessero approvato la bozza di un accordo transattivo nel senso voluto da Federica Pegoraro; ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Giorgio Chinellato, affidandosi ad un unico motivo; ad esso ha resistito la Pegoraro con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; la controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che: con l’unico motivo, il ricorrent e denunci a «omesso esame circa fatti e documenti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, n. 5, c.p.c.)», evidenziando che sussisteva «la materiale impossibilità, per l'avvocato C hinellato , di predisporre, redigere e notificare entro il termine, l'atto di appello, a causa delle ristrettissime tempistiche conseguenti alle scelte e dalla condotta della cliente», e rilevando che dalla motivazione della sentenza impugnata risultava «un esame dei fatti e dei documenti del tutto carente e contrario al contenuto degli stessi»; il motivo è inammissibile, in quanto: non individua uno o più specifici fatti storici (principali o secondari) di cui sia stato omesso l’esame e che avrebbero avuto carattere decisivo, ma contesta l’intero impianto argomentativo della sentenza, proponendo una complessiva diversa valutazione degli elementi istruttori (volta ad escludere che fra le parti fosse intercorso un contratto di patrocinio e a sostenere che la soluzione transattiva perseguita dal Chinellato avrebbe conseguito il risultato cui mirava la Pegoraro), in tal modo sollecitando alla Corte un non consentito nuovo apprezzamento di merito; il dedotto mancato esame dell’eccezione ex art. 348 bis c.p.c. (di cui il ricorrente si duole a pag. 18 del ricorso) non è deducibile come vizio della sentenza, in quanto ogni questione sull’ammissibilità è stata evidentemente superata dalla Corte nel momento in cui ha ritenuto di affrontare il merito dell’impugnazione; il richiamo alla previsione dell’art. 1227, 2° co. c.c. (contenuto a pag. 21 del ricorso) è -per genericità dell’illustrazione- inidoneo a dedurre una violazione di legge, che sarebbe comunque postulata sulla base di un apprezzamento dei fatti opposto a quello che è stato compiuto dalla Corte territoriale e che non è sindacabile in questa sede neppure sotto il profilo del difetto della motivazione (che non presenta anomalie tali da far ritenere che non sia stato rispettato il “minimo costituzionale”); le spese di liteseguono la soccombenza ; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato