Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36263/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows liability for water damage caused by a third-party installer acting within the custodian's control.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36263/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court overturned the appellate court's dismissal of a claim for water damage caused by a faulty water pipe installed by a third-party contractor. The plaintiff argued that the property owner retained custody of the building and that the damage originated from the water pipe itself, not an external event. The court held that the owner's liability under Article 2051 of the Civil Code could not be excluded merely because the work was outsourced, as the damage stemmed from the custodian's property and required a specific finding of unforeseeability to absolve responsibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2051 c.c.; The owner of a thing remains liable for damage caused by that thing even when entrusted to a third party, unless the damage results from an unforeseeable and inevitable act of the third party that completely severs the causal link.

Parole chiave

Generato dall'IA
custodia della cosa responsabilità per fatto altrui danno da infiltrazione appalto ed opera caso fortuito responsabilità per danni da acqua responsabilità dell'appaltatore responsabilità dell'architetto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2051 c.c.
3, la Corte territoriale è incorsa nell’errore di escludere tout courtla configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c.
Art. 2043 c.c.
Art. 62-72 della l. 9 agosto 2013 n. 98
Art. 3, 25, 1° co., 106, 2° co. e 111 Cost.
art. 2051 c.c
3, la Corte territoriale è incorsa nell’errore di escludere tout courtla configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 11671/2018
Cass. n. 7553/2021
Corte Cost. n. 41 del 2021
e 111 Cost.; il motivo -che pone la nota questione della legittimità dell’utilizzo dei giudici ausiliari in corte di appello- è stato rinunciato (con la memoria)alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 41 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel d.l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RECA Consigliere ORDINANZA sul ricorso 1816/2020 proposto da: Vincenti Angelo Vito, rappresentato e difeso dall’avvocato Mongelli Piero; -ricorrente - contro Stasi Maria, rappresentata e difesa dall’avvocato Castelluzzo Giuseppe; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1188/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal cons.DANILO SESTINI;Rilevato che: Angelo VitoVincenti convenne in giudizio Maria St asi per sentirla condannare al risarcimento dei danni provocati al proprio appartamento, sottostante a quello della convenuta, da infiltrazionidi acqua provenientidal solaio sovrastante; dedusse , in particolare , che un tubo dell'acqua collocato all’interno del solaio divisorio era stato danneggiato da un piantone infisso sul pavimento dell'attrice in occasione del montaggio di un cancelletto in ferro,che la Stasi aveva commissionato a tale Franco Vincenti; contumace la Stasi, il Tribunale di Lecce rigettò la domanda; la Corte di Appello di Lecce ha rigettato il gravame del Vincenti e lo ha condannato al pagamento delle spese del grado; la Corte ha escluso che la Stasi dovesse rispondere dell’operato dell’impresa appaltatrice, non risultando provato che la committente ne avesse limitato l’autonomia operativa; ha affermato che non era configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto il danno non proveniva «dalla cosa o dal suo dinamismo interno, bensì da un intervento esterno ad essa, ossia l’intervento dell’appaltatore che ha malamente eseguito l’opera commissionatagli»; ha escluso, infine, che la responsabilità del committente potesse essere configurata ex art.2043 c.c. giacché «la responsabilità aquiliana per fatto altrui non si applica al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge» e, «nel caso di specie, trattandosi d’appalto o contratto d’opera assunto da un’impresa, difetta[va] in radice il vincolo della subordinazione fra danneggiante e committente»; il Vincenti ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi; ad esso ha resistito la Stasi con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:col primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, stante il conflitto degli artt. 62-72 della l. 9 agosto 2013 n. 98 (di conversione del d.l. 21.6.2013 n.

69) con gli artt. 3, 25, 1° co., 106, 2° co. e 111 Cost.; il motivo -che pone la nota questione della legittimità dell’utilizzo dei giudici ausiliari in corte di appello- è stato rinunciato (con la memoria)alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 41 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modif. nella l. n. 98 del 2013), che conferiscono algiudice ausiliario di appello lo "s tatus" di componente dei collegi nelle sezioni delleCorti di appello, ma ha affermato che queste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi deigiudici ausiliari, fino a quando, entro la da ta del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria» (Cass. n. 32065/2021); col secondo motivo («errata qualificazione giuridica del contratto dedotto in giudizio, violazione delle norme di diritto.

Applicazione art.2051 c.c.»), il ricorrente assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, il rapporto intercorso fra la Stasi el’artigiano che aveva installato il cancello non integrava un contratto d’appalto (comportante un’attività rivolta all’organizzazione dei mezzi e alla gestione a proprio rischio), ma un contratto d’opera; evidenzia, al riguardo, una carenza motivazionale sul punto e, altresì, una contraddittorietà interna alla sentenza (che aveva parlato indifferentemente di “appalto o contratto d’opera”); rileva che, mentre nel contratto di appalto il committente può perdere di fatto la custodia del bene su cui si interviene, «nel contratto di prestazione d'opera, per le caratteristiche insite nello stesso, un tale passaggio di custodia, nel concreto, non si realizza permanendo la stessa nella disponibilità e quindi nella responsabilità del committente»; aggiunge che, «se non di responsabilità per cose in custodia, invia subordina ta la responsabilità della committente è rintracciabile nell'art.2043 c.c .»;col terzo motivo, che denuncia « violazione di legge con connesso omesso esame decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, motivazione contraddittoria», il Vincenti lamenta un’erroneavalutazione delle prove, delle quali emerge che la scelta circa ilpunto preciso in cui dovevano essere installati il piantone e il cancelletto era stata fatta dalla committenza, senza alcun intervento decisionale del fabbro che era materialmente intervenuto, ditalché vi era stata quella ingerenza della Stasi che la Corte territoriale aveva apoditticamente e senza alcun riscontro escluso a priori; il secondo e il terzo motivo r isultano fondati nei termini che seguono; a prescindere dalla correttezza o meno della qualificazione, in termini di appalto anziché di contratto d’opera, del contratto intercorso fra la Stasi e il fabbro Vincenti e dalla non accettabile equiparazione fra appalto e contratto d’opera compiuta al punto 2.3 di pag. 3, la Corte territoriale è incorsa nell’errore di escludere tout courtla configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. della Stasi per il fatto che la collocazione del piantone era stata opera del fabbro e non della committente, ritenendo che -per ciò stesso- il danno non provenisse «dalla cosa o dal suo dinamismo interno, bensì da un fatto esterno ad essa, ossia l’intervento dell’appaltatore»; così argomentando, la Corte ha tuttavia omesso di considerare che: - l’affidamento a terzi dell’incarico di installare un cancello sul pianerottolo di un immobile è, di per sé, inidonea a determinare la perdita di custodia dell’immobile da parte del proprietario/committente, non implicando il totale trasferimento al terzo del potere di fatto sull’immobile nel quale deve essere eseguita l’opera (cfr.

Cass. n. 11671/2018);-il danno da infiltrazione lamentato dall’attore è comunque derivato dalla cosa, ossia dalla tubazione idrica presente all’interno del solaio , ancorché modificata/lesionata a seguito dell’attività dell’installatore; a fronte della persistenza della custodia in capo alla Stasi e della derivazione del danno dalla cosa (modificata), la responsabilità della custode avrebbe potuto essere esclusa soltanto a seguito del positivo riscontro degli estremi del caso fortuito, ossia del fatto che la condotta del fabbro era intervenuta con caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità tali daassumere esclusiva efficienza causale (cfr.

Cass.n. 7553/2021); una verifica siffatta non è stata compiuta dalla Corte, che si è limitata a rilevare che l’appaltatore aveva malamente eseguito l’opera commissionatagli, senza accertare se tale condotta fosse stata a tal punto imprevedibile e inevitabile da recidere il rapporto causale fra la cosa in custodia e i danni subiti dall’attore; accolti pertanto il secondo e il terzo motivo , nei termini sopra illustrati, deve cassarsi la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale, che dovrà procedere a nuovo esame sulla base dei principi e delle considerazioni di cui sopra; la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corteaccoglie il ricorso, nei termini di cui in motivaz