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Ordinanza — n. 36261/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes execution opposition judgment due to missing necessary co-litigants in proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36261/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the bank's appeal against the lower court's rejection of the opposition to execution. The bank argued for the validity of the proceedings, but the court found that the original debtor and the surface owner were necessary co-litigants who were never summoned. Consequently, the court annulled the judgment and remanded the case to the first-instance judge for a retrial with full participation of all parties.

Regesto Legislator

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Art. 383, comma 3; Art. 354 c.p.c.: The non-joinder of necessary co-litigants constitutes a defect of contradiction detectable ex officio in any instance, requiring the annulment of the judgment and remittal to the court of first instance for a new trial with complete participation.

Parole chiave

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necessary co-litigants defect of contradiction ex officio nullity execution opposition remittal to first instance surface ownership rights procedural annulment realizzazione forzata di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 383, comma 3 c.p.c.
Art. 354 c.p.c.
art. 602 cod. proc. civ
Ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione formulata relazione ad un’espropriazioneex art. 602 cod. proc. civ.
art. 24 Cost
per violazione di plurime norme di diritto (art. 24 Cost., artt.81 e 615 cod.
art. 100 Cost
«art. 100 Cost., 1479 e 1483 cod.
art. 2697 cod. civ
per violazione dell’art. 2697 cod. civ., l’insussistenza di un onere probatorio in ordine all’esistenza del debito principale, a fronte degli indici presuntivi contrari offerti dall’opponente (quarto motivo).

Giurisprudenza citata

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Cass. 24/04/2023, n. 10853
Cass. 22/02/2022, n. 5747
Cass. 18/01/2022, n. 1331
Cass. 25/02/2021, n. 5256
1331; Cass. 25/02/2021, n. 5256; Cass.
Cass. 30/06/2020, n. 12970
5256; Cass. 30/06/2020, n. 12970; Cass.
Cass. 31/01/2017, n. 2333
12970; Cass. 31/01/2017, n. 2333).
Cass. 10/03/2023, n. 7192
Cass. 10/03/2023, n. 7192; Cass.
Cass. 09/07/2021, n. 19615
7192; Cass. 09/07/2021, n. 19615; Cass.19/02/2019, n.
Cass. 19/02/2019, n. 4763
23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.
Cass. 22/03/2011, n. 6546
4763; Cass. 22/03/2011, n. 6546).
Cass. 19/10/1963, n. 2786
Cass. 26/07/2013, n. 18127
2786; conformi Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass.17/10/2013, n.
Cass. 17/10/2013, n. 23572
Cass. 23/10/2020, n. 23315
4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass.
Cass. 22/02/2021, n. 4665
23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21177/2022R.G. proposto da UNIPOLREC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilioeletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , rappresentato e difeso dall’Avv. Matteo Tassi –ricorrente – contro NARDI NILA, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 1, presso lo studio dell’Avv. Carlo Picarone, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Pardini –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1262 /202 2 del la CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositata il giorno 16 giugno2022;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26 ottobre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO - OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE - LITISCONSORZIO r.g. n. 21177/2022 Cons. est. Raffaele Rossi FATTI DI CAUSA 1.Con atto pubblico del 27 gennaio 2010, la Unipol Banca S.p.A. stipulò con Aldo Pepori un mutuo fondiario, assistito da ipoteca (iscritta il successivo 28 gennaio 2010) su un immobile in Altopascio, ipoteca concessa, quali titolari del diritto di proprietà superficiaria, dallo stesso mutuato per la quota pari ad un mezzo e dalla terza datrice Nila Nardi, per la residua quota paritaria.

Il diritto di proprietà superficiaria sull’immobile garantito venne poi trasferito (con atto trascritto il 26 marzo 2010) a Pierina Dell’Aitante.

2. Verificatasi la morosità del mutuato, l’istituto di credito, con atto dell’agosto 2012, intimò ad Aldo Pepori precetto di pagamento, notificando l’atto anche a Pierina Dell’Aitante con l’avviso, che in mancanza di adempimento, si sarebbe proceduto ad espropriazione forzata sull’immobile dalla stessa acquistato; di seguito promosse procedura esecutiva ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ..

3. Nila Nardi dispiegò opposizione all’esecuzione contestando il diritto dell’intimante a procedere alla minacciata espropriazione per difetto di erogazione della somma mutuata.

4. L’opposizione venne accolta dall’adito Tribunale di Lucca, che dichiarò inesistente il diritto della Unipol Banca S.p.A. a procedere esecutivamente nei confronti di Nila Nardi.

5. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto dall’istituto bancario.

6. Ricorre per cassazione la UnipolRec S.p.A., nella qualità di successore a titolo particolare della Unipol Banca S.p.A., articolando quattro motivi cui resiste, con controricorso, Nila Nardi. 7.All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, i l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. r.g. n. 21177/2022 Cons. est. Raffaele Rossi RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, sortisce riscontro positivo la verifica della legitimatio ad processum della UnipolRec S.p.A., quale successore a titolo particolare della parte costituita in appello.

Allegato alla produzione di quest’ultima risulta infatti l’atto (del 16 gennaio 2018 per notar Federico Tassinari) di scissione parziale della Unipol Banca S.p.A., con attribuzione alla UnipolRec S.p.A. di porzione del suo patrimonio e con cessione di crediti in sofferenza, tra i quali quello vantato nei confronti di Aldo Pepori. 1.Con le doglianze articolate, parte ricorrente denuncia: 1.1. per violazione di plurime norme di diritto (art. 24 Cost., artt.81 e 615 cod. proc. civ., artt. 2859 e 2870 cod. civ.), il difetto di legittimazione ad agire della opponente, in quanto non destinataria dell’atto di precetto e non più terza datrice di ipoteca da epoca assai anteriore allo stesso (primo motivo); 1.2. ancora per violazione di norme di diritto (indicate in rubrica così:

«art. 100 Cost., 1479 e 1483 cod. civ.»),la mancanza di interesse ad agire della opponente, siccome non esecutata, non più titolare di diritti reali sull’immobile e nemmeno in potenza destinataria di pretese risarcitorie dell’avente causa Pierina Dell’Aitante (secondo motivo); 1.3. «in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 81, 100, 102 e 615 cod. proc. civ.», la nullità dell’intero giudizio per mancata partecipazione allo stesso di Aldo Pepori e Pierina Dell’Aitante, litisconsorti necessari (terzo motivo); 1.4. per violazione dell’art. 2697 cod. civ., l’insussistenza di un onere probatorio in ordine all’esistenza del debito principale, a fronte degli indici presuntivi contrari offerti dall’opponente (quarto motivo).

2. È fondato il terzo motivo, con assorbimento dei restanti. 2.1. Per consolidato orientamento di questa Corte, nelle parentesi cognitive incidentali all’espropriazione promossa (o anche soltanto r.g. n. 21177/2022 Cons. est. Raffaele Rossi minacciata mercé l’intimazione del prodromico precetto)contro il terzo proprietario ai sensi degli artt. 602 e ss. del codice di rito sono parti necessarie creditore, debitore diretto e terzo proprietario: il debitore assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, in quanto soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti.

Da ciò consegue che le sentenze rese all’esito di un’opposizione in cui non sianostati evocat i in causa anche il debitore e il terzo sono inutiliter dataee tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo o unico grado (tra le tantissime, da ultimo, Cass. 24/04/2023, n. 10853; 22/02/2022, n. 5747; Cass.18/01/2022, n. 1331; Cass. 25/02/2021, n. 5256; Cass. 30/06/2020, n. 12970; Cass. 31/01/2017, n. 2333). L’enunciato principio trova applicazione anche incaso di fallimento del debitore diretto, dovendo l’opposizione in questione essere in tale ipotesi promossa, altresì, contro questi in proprio, per l’eventualità in cui ritorni (o sia ritornato) in bonis , e, pertanto, nel caso di cancellazione societaria, nei confronti dei già soci (specificamente, cfr.

Cass. 10/03/2023, n. 7192; Cass. 09/07/2021, n. 19615; Cass.19/02/2019, n. 4763; Cass. 22/03/2011, n. 6546). 2.2. Ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione formulata relazione ad un’espropriazioneex art. 602 cod. proc. civ. - non ha nno ab initio partecipato (né sono stati evocati dal ricorrente in sede di legittimità) Aldo Pepori, debitore diretto, e Pierina Dell’Aitante, da quest’ultimo acquirente pro quotadel diritto di proprietà superficiaria sull’immobile pignorato, ambedue da considerarsi litisconsorti necessari.

3. La non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del r.g. n. 21177/2022 Cons. est. Raffaele Rossi giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento delle pronunce emesse e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass.17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665).

4. La gravata sentenza va pertanto cassata - con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con litisconsortiindefettibili - con rinvio al Tribunale di Lucca, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato. Al giudice del rinvio compete un nuovo esame, stavolta nel contraddittorio anche con i soggetti già illegittimamente pretermessi, sulle ragioni di opposizione, segnatamente sulla ravvisabilità di un concreto interesse ad agire del soggetto opponente (questione ribadita con i motivi di impugnazione di legittimità, assorbiti nella disposta cassazione), sulla cui configurabilità questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, tracciandone i limiti (Cass. 13/03/2020, n. 7249).

5. Al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio,ivi incluse quelle del presente grado. P. Q. M. Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lucca, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provv