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Ordinanza — n. 36260/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because first-instance judgment was an execution opposition, not appealable to Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36260/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first-instance judgment was an execution opposition, which is not subject to cassation review. The appellant argued for the invalidity of the seizure based on asset segregation and incorrect debt quantification, but the lower court merely labeled the proceedings as an 'opposition' without explicitly qualifying the legal nature of the action. The Court held that since the judgment did not explicitly qualify the action as an appealable opposition under Article 615 of the Civil Procedure Code, the correct remedy was an ordinary appeal, rendering the extraordinary cassation appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.c.; Art. 360, last paragraph, c.p.c.: When a first-instance judgment fails to explicitly qualify the legal nature of the action as an appealable opposition, the court must determine the correct remedy on its own initiative, and an appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the proper recourse was an ordinary appeal.

Parole chiave

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execution opposition cassation inadmissibility qualification of action ordinary appeal asset segregation civil procedure code judicial qualification realizzazione forzata di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 7, Cost.
È superfluo il vaglio dei sollevati motivi di ricorso, attesa la inammissibilità dello stesso, qualificabile come straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. e dell’art.
Art. 360, ultimo comma, cod. proc. civ.
e dell’art. 360, ultimo comma, cod. proc. civ.,dacché proposto contro una sentenza di primo grado.
Art. 615 cod. proc. civ.
Si tratta di deduzioni pacificamente integranti fattispecie tipiche (se non scolastiche) di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.: esse, infatti, si risolvononella negazione dell’esistenza (in tutto o r.g.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art.
art. 2645-ter cod. civ
A suffragio della opposizione, dedusse, breviter, l ’ esistenza di un «vincolo di indisponibilità» dell’immobile pignorato, siccome facente parte di un fondo patrimoniale e di un patrimonio di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ.
art. 615 cod. proc. civ
Si tratta di deduzioni pacificamente integranti fattispecie tipiche (se non scolastiche) di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.: esse, infatti, si risolvononella negazione dell’esistenza (in tutto o r.g.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/11/2022, n. 34107
Cass. 20/10/2021, n. 29194
34107; Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass.18/03/2021, n.
Cass. 18/03/2021, n. 7588
Cass. 21/06/2019, n. 16762
7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass.
Cass. 08/05/2018, n. 10945
16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945; Cass.
Cass. 21/09/2017, n. 21379
10945; Cass. 21/09/2017, n. 21379; Cass.
Cass. 26/05/2017, n. 13381
21379; Cass. 26/05/2017, n. 13381; Cass.
Cass. 17/06/2014, n. 13578
13381; Cass. 17/06/2014, n. 13578; Cass.
Cass. 20/11/2012, n. 20297
13578; Cass. 20/11/2012, n. 20297; Cass.29/07/2011, n.
Cass. 29/07/2011, n. 16781
Cass. 21/09/2009, n. 26919
Cass. 21/09/2009, n. 26919).
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell ’ art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2654/2022R.G. proposto da ROMANO FABRIZIO MICHELE, difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato in Roma, via Re Tancredi n. 6, presso lo studio dell’Avv. Massimo Parisella –ricorrente – contro DE PAOLIS ANTONIO ERMINI PAOLO PALUMBO LAURA –intimati – Avverso la sentenza n. 2196 /202 1 del TRIBUNALE DI VELLETRI, depositata il giorno 3 dicembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 novembre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 2654/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi 1. Michele Fabrizio Romano propose opposizione avverso la procedura di espropriazione in suo danno intrapresa da Antonio De Paolis e Paolo Ermini, nella quale aveva spiegato intervento Laura Palumbo, avente ad oggetto un immobile sito in Colleferro. A suffragio della opposizione, dedusse, breviter, l ’ esistenza di un «vincolo di indisponibilità» dell’immobile pignorato, siccome facente parte di un fondo patrimoniale e di un patrimonio di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. nonché l ’ erronea quantificazione del credito azionato; eccepì inoltre la compensazione con un proprio controcredito.

2. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione.

3. Ricorre per cassazione Michele Fabrizio Romano, affidandosi a quattro motivi; non svolgono difese nel giudizio di legittimità Antonio De Paolis, Paolo Ermini e Laura Palumbo.

4. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo il vaglio dei sollevati motivi di ricorso, attesa la inammissibilità dello stesso, qualificabile come straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. e dell’art. 360, ultimo comma, cod. proc. civ.,dacché proposto contro una sentenza di primo grado. È da tempo assolutamente consolidato nella giurisprudenza di nomofilachia il principio c.d. dell ’ apparenza, in forza del quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie iuris operata dalle parti; qualora, tuttavia, una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in affermazioni a r.g. n. 2654/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi carattere generico, anodino o meramente apparente), l’attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa del gravame (in tema di opposizioni esecutive, Cass. 18/11/2022, n. 34107; Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass.18/03/2021, n. 7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945; Cass. 21/09/2017, n. 21379; Cass. 26/05/2017, n. 13381; Cass. 17/06/2014, n. 13578; Cass. 20/11/2012, n. 20297; Cass.29/07/2011, n. 16781;

Cass. 21/09/2009, n. 26919). Orbene, nella gravata sentenza una esplicita qualificazione di tal fatta è mancante: nell’intero provvedimento il giudice territoriale , reiterando - tanto in motivazione quanto in dispositivo – l ’ indefinito sintagma « opposizione» non ha proceduto, nemmeno in via implicita oppure attraverso l ’ enunciazione della disposizione normativa di riferimento, a ricondurre la iniziativa dell’esecutato attore ad una delle due tipologie di giudizi oppositivi astrattamente prospettabili. Soltanto nell’epigrafe della sentenza, e precisamente nella parte riservata all’«oggetto» della controversia, si rinviene l’indicazione «opposizione all’esecuzione»: locuzione che , seppure in linea di principio non ex se non dirimente,nel caso è corrispondente al corretto inquadramento giuridico delle domande formulate.

Invero, come riferito in parte narrativa, con l’opposizione decisa dalla pronuncia qui impugnata il debitore:ha asserito l’ impignorabilità dei cespiti staggiti (poiché oggetto di segregazione con fondo patrimoniale o con vincolo exart. 2645-ter cod. civ.) e la non debenza di alcune poste richieste dal creditore procedente; ha poi sollevato eccezione di compensazione con proprio controcredito. Si tratta di deduzioni pacificamente integranti fattispecie tipiche (se non scolastiche) di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.: esse, infatti, si risolvononella negazione dell’esistenza (in tutto o r.g. n. 2654/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi in parte) del credito azionato e dell’assoggettabilità ad espropriazione dei beni pignoratie, quindi, nella contestazione (non già della validità del singolo atto esecutivo,bensì) del diritto a procedere all’esecuzione. La sentenza in discorso poteva dunque essere impugnata (soltanto ed esclusivamente) con l’ordinario rimedio dell’appello, ragion per cui il ricorso straordinario per cassazione de quo è inammissibile, il che esime la Corte dalla valutazione di fondatezza deimotivi addotti . 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

3. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi svolto difese le parti intimate.

4. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.

13. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma