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Ordinanza — n. 36259/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal as inadmissible due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36259/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Ministry of Economy and Finance appealed a lower court ruling that declared a tax debt against a parish void. The tax authority argued the lower court erred in interpreting the scope of a restoration grant, but the court found the appeal generic and failed to critically analyze the factual basis of the original decision. Consequently, the appeal was declared inadmissible because it did not sufficiently challenge the ratio decidendi of the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised do not specifically and critically examine the reasoning and factual assumptions of the contested judgment, rendering the complaint merely assertive and generic.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism ratio decidendi tax recovery ecclesiastical entity restoration grant procedural inadmissibility restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ.
IlCollegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod.
Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
IlCollegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non trova infine applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Cass. 29/01/2016, n. 1778
4315; Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass.
Cass. 14/03/2014, n. 5955
1778; Cass. 14/03/2014, n. 5955).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12307/2021R.G. proposto da MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, E AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, ambedue rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrenti – contro PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN MARTIGNACCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 58, presso lo studio dell’Avv.

Savina Bomboi, dalla quale, unitamente all’Avv. Stefano Fruttarolo e all’Avv. Bruno Cossu, è rappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 472/2020della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE, depositata il giorno 28 ottobre2020. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 12307/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 novembre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1.Nell’agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate Riscossione notificò alla Parrocchia di Santa Maria Assunta in Martignacco (in appresso, per brevità: la Parrocchia) una cartella di pagamento del complessivo importo di euro 143.490,21, di cui euro 139.000 per sorte capitale causalmente ascritta a recupero contributo erogato ai sensi dell’art. 11-bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, conseguente al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui era stata disposta la revoca parziale di un contributo assegnato all’ente ecclesiastico.

2. Avverso siffatta cartella dispiegò opposizione all’esecuzione la Parrocchia, chiedendo accertarsi l’inesistenza (totale o parziale) del diritto di credito azionato. Il giudizio di prime cure, svolto in contraddittorio con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con Agenzia delle Entrate Riscossione, venne definito dal Tribunale di Udine con il rigetto dell’opposizione.

3. La decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello interposto dalla Parrocchia e dichiarato l’inesistenza del diritto di credito portato dalla cartella opposta, regolando le spese secondo soccombenza.

4. Ricorrono uno actu per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo; resiste, con controricorso illustrato da memoria, la Parrocchia.

5. IlCollegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.In via preliminare, non occorre verificare l’avvenuta evocazione nel presente grado di giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, litisconsorte nei gradi di merito (benché non indicato nell’epigrafe della r.g. n. 12307/2021 Cons. est. Raffaele Rossi sentenza d’appello, nonostante la regolare citazione per tale giudizio notificata il 5 dicembre 2019), non costituito in sede di legittimità, stante l’inammissibilitàdel ricorso per le ragioni in appresso esplicate.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazioneprima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.,sulla scia di Cass., Sez.

U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante,Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718).

2. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt, 1, comma 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 11-bis, comma 1, del d.l. n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005, e del d.m. 1° marzo 2006, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. r.g. n. 12307/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Parte ricorrente assume, breviter, che, diversamente da quanto opinato dal giudice territoriale, l’acquisto di terreni e fabbricati operato dal beneficiario non poteva considerarsi compreso tra gli interventi finanziati con il contributo per cui è causa, siccome estraneo all’opera indicata nella legge di bilancio e riconosciuta di pubblico interesse: tale acquisto, pertanto, importava un’arbitraria modifica della destinazione del contributo, giustificandone la revoca e il recupero coattivo. 2.1.

Il motivo è inammissibile. Con diffusa e specifica argomentazione, la gravata sentenza ha reputato che la locuzione «lavori di restauro architettonico della ex Chiesa parrocchiale» -ovvero la descrizione dell’intervento oggetto di finanziamento contenuta nel d.m. di assegnazione del contributo - includesse «necessariamente anche i lavori sulla sagrestia e sull’area scoperta, e perciò comprendesse anche l’acquisizione della proprietà degli immobili da parte della Parrocchia». In particolare, a tale conclusione il giudice territoriale è pervenuto attraverso una disamina dei modi e delle finalità di erogazione del contributo, della entità dello stesso (siccome eccessivo rispetto a lavori di restauro del fabbricato “ex chiesa”), del contenuto del progetto per l’esecuzione dell’intervento finanziato, del necessario interessamento della sagrestia e dell’area esterna “ex cimitero” per il ripristino e l’utilizzo dell’intero complesso nella disponibilità della Parrocchia: in altre parole, della necessità di acquisizione della sagrestia e del terreno per realizzare la finalità di tutela dei beni culturali e di promozione dello sviluppo sociale del territorio cui mirava il contributo.

A fronte di una trama motivazionale così articolata- incentrata sulla ricostruzione non solo e non tanto della disciplina applicabile al tempo, ma soprattutto dell’ampiezza dell’oggetto dell’intervento in ragione della pure singolare genericità della sua descrizione - la doglianza di parte ricorrente si presenta formulata in termini generici ed assertivi, r.g. n. 12307/2021 Cons. est. Raffaele Rossi senza sottoporre ad adeguatacritica gli assunti giustificativi e fondativi della statuizione adottata, che possono dirsi complessivamente non implausibili, sia puresclusivamente in ragione della singolare vaghezza e latitudine della normativa applicabile ratione temporis: in sintesi, non attinge criticamente la ratio decidendi della impugnata sentenza.

E tanto giustifica l’inammissibilità del ricorso.

3. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.

4. Non trova infine applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal versamento del contributo, con il meccanismo della prenotazione a debito (ex plurimis, Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315; Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass. 14/03/2014, n. 5955). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le parti ricorrenti, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in solido tra loro, alla refusione in favore della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Martignacco, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00