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Ordinanza — n. 36254/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court voids execution opposition judgment for lack of necessary joint litigation parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36254/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a first-instance judgment regarding an execution opposition due to a procedural defect. The debtor successfully argued that the necessary joint parties, including the co-debtor and the original creditor, were absent from the full trial. Consequently, the Court ruled the judgment null and void for lack of full adversarial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.c.; Art. 383 c.p.c.: In execution opposition proceedings, the absence of necessary joint parties renders the judgment null, requiring a new trial with full adversarial proceedings.

Parole chiave

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execution opposition necessary joint parties lack of adversarial proceedings procedural nullity renewal of trial litisconsorzio necessario art. 615 c.p.c. carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 615 c.p.c.
Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.
Art. 111 c.p.c.
Art. 383, comma 3, c.p.c.
1.4La nullità del giudizio di merito comporta la necessità della sua integrale rinnovazione, a contraddittorio integro, con ri- messione delle parti davanti al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c..
ART. 615 C.P
Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.
art. 111 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11187 del 15/05/2007
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4503 del 24/02/2011
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18110 del 05/09/2011
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17441 del 28/06/2019
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 12/06/2020
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Stefano Giaime GUIZZI Consigliere A d. 12 / 12/2023 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 15856 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15856del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da FINO 2 SECURITISATION S.r.l., società a responsabilità limitata con unico socio (C.F.: 09966400963), rappre- sentata nel presente giudizio da DOVALUE S.p.A. (C.F.: 00390840239) in persona del rappresentante per pro- cura Giampietro Rossi rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Michele Ferrari (C.F.:

FRR MHL 64E19 F499Q) -ricorrente- nei confronti di LODATO Valeria (C.F.: LDT VLR 61 H45 D8430) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato Antonio Buonemani (C.F.: BNM NTN 64B02 D843Y) -controricorrente- nonché TIBERIUS SPV S.r.l. (C.F.: 04662720269), rappresentata da PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.p.A. (C.F.: 13444081007), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 643/2022, pubblicata in data 28 gennaio 20 22 (e notificata in data 14 aprile 2022);

Ric. n. 15856/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 dicembre 2023dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione im- mobiliare promosso nei confronti di Nicola e Valeria Lodato da Capitalia S.p.A., cui era subentrata Unicredit Credit Manage- ment Bank S.p.A., in rappresentanza di Aspra Finance S.p.A. e di Arena NPL One S.r.l., quale cessionariadei crediti fatti valere, e nella quale erano intervenuti gli ulteriori creditori Equitalia Gerit S.p.A., quale Agente della Riscossione per la Provincia di Latina, nonché Trevi Finance n. 3 S.r.l., anch’essa rappresen- tata da Unicredit Credit Management Bank S.p.A., alla quale erano state riunite altre procedure esecutive, promosse (anche contro altri soggetti) dalla Banca Popolare di Novara S.p.A., nonché da Unicredito Italiano S.p.A. rappresentata da Capitalia Serviced J.V.

S.r.l., con ulteriori interventi dell’agente della ri- scossione (in parte oggetto di rinuncia), la debitrice Valeria Lo- dato ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c., contestando i crediti di Capitalia S.p.A.. Dopo il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione, l’op- ponente ha instaurato il giudizio di merito a cognizione piena, nei confronti della Unicredit Credit Management Bank S.p.A.. Il Tribunale di Latina ha così statuito: «dichiara la carenza di legittimazione passiva delle convenute e, per l’effetto, accoglie l'opposizione».

La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello di Fino 2 Securitisation S.r.l. (rap- presentata da doValue S.p.A., nuova denominazione assunta da doBank S.p.A., cessionaria dei crediti vantati da Arena One NPL S.r.l.) e quello di Tiberius SPV S.r.l., società con unico socio (rappresentata da Phoenix Asset Management S.p.A.). Ricorre Fino 2 Securitisation S.r.l., rappresentata da doValue S.p.A., sulla base di cinquemotivi. Ric. n. 15856/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Resiste con controricorso la Lodato.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « ex art. 360, n. 4 c.p.c. nullità della sentenza e dell’intero giudizio per viola- zione e falsa applicazionedegli artt. 101, 102, 111 e ss., 615 e 617 c.p.c.». La società ricorrente deduce la nullità dell’intero giudizio di me- rito, non avendo allo stesso partecipato alcuni litisconsorti ne- cessari e, segnatamente:

a) Unicredit S.p.A., già Capitalia S.p.A. (originario creditore procedente, la cui perdita di legitti- mazione era peraltro controversa);

b) Nicola Lodato (debitore esecutato, unitamente all’opponente Valeria Lodato);

c) Equi- talia Gerit S.p.A. -Gruppo Equitalia, quale Agente della Riscos- sione per la Provincia di Latina (creditore intervenuto). Il motivo è fondato ed il suo accoglimento determina altresì l’assorbimento delle questioni poste con i successivi motivi, tutti relativi allo sviluppo del giudizio ed a questioni malamente affrontate a contraddittorio non integro: la correttezza della cui formulazione ed il cui contenuto, di conseguenza, non è nean- che necessario esaminare e riportare. 1.1 In tutte le opposizioni esecutive, secondo il consolidato orientamento di questa stessa Corte, sussiste litisconsorzio ne- cessariotra i debitori esecutati e tutti i creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singolaopposizione sia instaurata (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11187del 15/05/2007, Rv. 597775 – 01;

Sez. 3, Sentenza n. 4503 del 24/02/2011, Rv. 616875 – 01; Sez. Ric. n. 15856/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 3,Sentenza n. 18110 del 05/09/2011, Rv. 619403 – 01; Sez.3, Sentenza n. 17441 del 28/06/2019, Rv. 654355 – 01; Sez.3, Sentenza n. 11268 del 12/06/2020, Rv. 658143 – 01) . 1.2Nella specie, dunque, certamente il contraddittorio avrebbe dovuto estendersi, quanto meno, all’altro debitore esecutato nell’espropriazione oggetto dell’esecuzione, Nicola Lovato, non- ché, in considerazione della circostanza che ne era stata conte- stata l’effettiva perdita della titolarità sostanziale dei crediti azionati e, quindi, della legittimazione attiva in executivisin fa- vore di quelli intervenuti ai sensi dell’art. 111 c.p.c., in qualità di pretesi nuovi titolari dei suddetti crediti, all’originario credi- tore procedente (Capitalia S.p.A., incorporata in Unicredit S.p.A.), oltre a tutti i creditori già intervenuti (che non avessero rinunciato al proprio intervento),quali litisconsorti necessari. 1.3Di conseguenza, il giudizio di merito deve ritenersi effetti- vamente viziato da nullità per difetto di integrità del contrad- dittorio, come dedotto dalla società ricorrente, senza che possa assumere alcun rilievo la mancata deduzione di un pregiudizio concreto sul piano processuale per la stessa ricorrente, stante l’assoluta nullità della sentenza pronunciata all’esito di processo celebrato in mancanza di alcune delle parti necessarie. 1.4La nullità del giudizio di merito comporta la necessità della sua integrale rinnovazione, a contraddittorio integro, con ri- messione delle parti davanti al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.. 2.Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata è cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Latina , in persona di diverso magi- strato,anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - a ccoglie il p rimo motivo del ricorso, assorbiti gli altri ; Ric. n. 15856/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 - cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo ac- colto, con rinvio al Tribunale di Latina, in persona di di- verso magistrat