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Ordinanza — n. 36102/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, citing statutory provisions on case extinction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36102/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the plaintiff withdrew their request. The lower courts had previously rejected the plaintiff's claim for contract resolution based on the defendant's alleged breach of delivery obligations. The Supreme Court ruled that since the plaintiff voluntarily abandoned the litigation, no further examination of the merits or procedural violations was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When a party withdraws their appeal or request, the proceedings are extinguished without examination of the merits or procedural complaints.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings contract resolution contract breach unified contribution fee Cassazione ordinanza procedural extinction mancato versamento dell'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4 c.p.c.
In conclusione, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod.
Art. 360 c.p.c.
Con il quinto motivo si censura la decisione impugnata per ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n.
art. 1453 cod. civ
artt. 2909 cod. civ
Con il primo motivola ricorrente deduce la ‹‹ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ.
artt. 10 c.p
in relazione agli artt. 10 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez.6-2, 03/04/2015, n. 6888
Cass., sez. 6-3, 30/09/2015, n. 19560
Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140
19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez.
Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315
10140; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315).
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Testo completo

e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4476/2020 R.G. proposto da : CERAMICHE SAN NICOLA S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Domenico Franco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Stefano Di Lernia, in Roma, alla via Taranto, n. 44 -ricorrente - contro FALLIMENTO C.M.F. TECHNOLOGY S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Antonio Tullio e Giuseppe Corsini, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.

Matteo Nuzzo, in Roma, via di Monserrato, n. 25 -controricorrente – avverso la sentenza del la Corte di a ppello di Ba ri n. 2423 /20 19 , pubblicata in data21 novembre 20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1.Ceramiche San Nicola s.r.l. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Trani- Sezione distaccata di Ruvo di Puglia - decreto ingiuntivo nei confronti della CMF Technology s.p.a. al fine di ottenere la consegna, in esecuzione dell’obbligazione assunta con contratto di vendita, di un impianto industriale e di tre beni mobili costituenti componenti del medesimo impianto (precisamente, di un pannello di comando, della passwordnecessaria per il funzionamento dell’impianto e dei manuali di istruzione relativi al funzionamento dell’impianto).

2. CMF Technology s.p.a. proponeva opposizione avverso il predetto decreto e nel corso del giudizio Ceramiche San Nicola s.r.l., stante l’inadempimento della controparte alle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita, modificava la domanda di adempimento in forma specifica del contratto, originariamente proposta con il ricorso monitorio, in domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 1453 cod. civ., chiedendo la condanna della controparte alla restituzione anche parziale del corrispettivo percepito.

3. Il Tribunale di Trani rigettava la domanda proposta da Ceramiche San Nicola s.r.l., rilevando il giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Modena n. 1036 del 25 marzo 2009, che aveva rigettato l’opposizione proposta da Ceramiche San Nicola s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su ricorso della CMF Technology s.p.a., per il pagamento del saldo del prezzo del medesimo impianto industriale.

4. La sentenza è stata impugnata da Ceramiche San Nicola s.r.l. e, in via incidentale, dalla CMF Technology s.p.a., in punto di spese di lite, dinanzi alla Corte d’appello di Bari, che ha rigettato il gravame principale ed accolto quello incidentale, confermando la fondatezza dell’eccezione di giudicato sollevata; ha osservato che la decisione del Tribunale di Modena di accogliere la domanda di pagamento del saldo del prezzo del contratto di vendita precludeva all’appellante di dedurre l’esistenza di un fatto impeditivo del rapporto, quale l’inadempimento del venditore.

5. Ceramiche San Nicola s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della decisione d’appello, affidato a cinque motivi. C.M.F. Technology s.p.a. ha depositato controricorso e, a seguito di dichiarazione di fallimento, la Curatela ha depositato atto di intervento.

6. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, allaquale ha aderito, con separato atto, la Curatela del Fallimento. Considerato che 1. Con il primo motivola ricorrente deduce la ‹‹ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 124 disp. att. c.p.c. –Omessa produzione di copia autentica della sentenza del Tribunale di Modena n. 1036 del 25/372009, munita del relativo attestato di cancelleria ai sensi dell’art. 124 disp. att. e trans. c.p.c. ›› , per avere i giudici di merito accolto l’eccezione di giudicato, sebbene non fosse stata prodotta, da parte della CMF Technology s.p.a., copia conforme della sentenza del Tribunale di Modena munita della attestazione della cancelleria di intervenuto passaggio in giudicato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 360 n. 3 e n. 5 e 183 comma 4° c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ. e dei principi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata – Omesso esame e, comunque, errata valutazione di un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nell’impossibilità di eccepire tempestivamente dinanzi il Tribunale di Modena la mancata riconsegna entro il 21/7/2004 del pannello di controllo ritirato dalla C.M.F. Technology il 17/10/2003 per eseguire una revisione tecnica››, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, dopo la notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo, la CMF Technology s.p.a. aveva commesso ulteriori inadempimenti, che non era stato possibile contestare tempestivamente nell’ambito del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Modena.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ‹‹ Violazione e falsa applicazione degli artt. 360 n. 3), 4) e 5); 112 e 183 comma 4 cod. proc. civ. e degli artt. 2909, 1453 e 2697 cod. civ. – Omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti costituiti dalla omessa comunicazione della password necessaria per l’avviamento ed il funzionamento dell’impianto; dalla mancata consegna del manuale di istruzioni necessario per il funzionamento dell’impianto stesso e dal mancato svolgimento dell’attività di formazione dei dipendenti della Ceramiche San Nicola s.r.l.››. Evidenzia che il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, successivamente, non hanno accerta to la sussistenza di inadempimenti dedotti a sostegno della domanda di risoluzione del contratto.

4. Con il quarto motivola ricorrente prospetta ‹‹ Violazione e falsa applicazione degli artt. 360 n. 5 e 112 c.p.c. per mancata ammissione, senza motivazione alcuna, della C.T.U. richiesta sin dal primo grado di giudizio dalla Ceramiche San Nicola s.r.l. al fine di accertare fatti determinanti per la decisione ed oggetto di discussione tra le parti – Omessa valutazione della incidenza sulla capacità produttiva dell’impianto fornito dalla C.M.F. Technology s.p.a. della mancata riconsegna del pannello di controllo dell’impianto e degli altri inadempimenti contestati dalla Ceramiche San Nicola s.r.l.››, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di c.t.u. reiterata in grado di appello.

5. Con il quinto motivo si censura la decisione impugnata per ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 10 c.p.c. e 5 e 6 D.M. 247/2012. Erronea liquidazione, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla C.M.F. Technology s.p.a., delle competenze legali in favore della stessa mediante applicazione di uno scaglione tariffario errato e per omessa specificazione dei criteri di liquidazione adottati in presenza di uno scostamento apprezzabile dei valori medi di tariffa››. La ricorrente sostiene che i giudici d’appello, nell’accogliere l’appello incidentale e nel determinare le spese di giudizio, hanno omesso di considerare che lo scaglione tariffario da prendere in considerazione era quello del valore indeterminabile, tenuto conto della intervenuta modifica della domanda.

6. Non deve procedersi all’esame dei motivi d’impugnazione in ragione dell’intervenuto atto di rinuncia da parte della ricorrente, al quale ha fatto seguito atto di adesione da parte della Curatela del Fallimento. A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio.

7. In conclusione, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez.6-2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6-3,30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara ilg